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Estratto: “Nel caso in esame, non solo la ricorrente non ha riprodotto, neppure per sintesi, idonea allo scopo, il contenuto dell'avviso di accertamento, ma si è limitata a riprodurre brani di sentenze di questa Corte senza alcuna censura specifica alla sentenza impugnata, ribadendo in ogni caso la legittimità dell'atto impositivo motivato per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di finanza, mentre il Giudice di merito aveva escluso la sufficienza della motivazione su diversi presupposti, quali la verifica effettuata nei confronti di altra società e l'assenza dell'iter logico giuridico seguito dagli accertatori per ritenere le fatture irregolari”.

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Estratto: “l'Ufficio non ha riprodotto nel ricorso il contenuto dell'atto impugnato, su cui si incentra la sostanza della doglianza, restando così precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dalla parte (v. Cass. n. 16010 del 29/07/2015)”.

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Estratto: “deve osservarsi che il ricorso difetta di specificità, essendo assenti tutti gli elementi necessari a permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito: la ricorrente non ha allegato al ricorso, secondo quanto richiesto dall'art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. gli avvisi di rettifica, né ne ha minimamente riprodotto il contenuto, da cui evincere i dati necessari per la ricostruzione della vicenda, così non consentendo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se fosse o meno possibile effettuare in concreto la valutazione frazionata degli atti impositivi”.

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Estratto: “la pronuncia in esame, a tal proposito, ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte (Cass. civ. Sez. V, 28 settembre 2018, n. 23528) secondo cui l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”.

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