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Estratto: “la sentenza che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, riconosca la natura privilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare, ed ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa” (…) si sono allineati i giudici di appello con il precisare che "l'eventuale circostanza che il provvedimento di ammissione allo stato passivo non sia stato sottoposto ad imposta non può comportare l'applicazione della stessa ad un diverso provvedimento che si è limitato ad attuare, ad un credito già ammesso, una diversa graduazione di privilegio".

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