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Estratto: “Giova, infatti, accogliere e ribadire il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui "In tema di IVA, l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere - dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che, il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale”.

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Estratto: “Questa Corte ha, infatti, reiteratamente precisato che «in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000». (cfr. Sez. 6- 5, n. 8749 del 10/04/2018, Rv. 647732 - 01; conf. Sez. 5, n. 5149 del 16/03/2016, Rv. 639141- 01). Invero, «in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa». (Sez. 6 - 5, n. 22786 del 09/11/2015, Rv. 637204 - 01)”.

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Estratto: “con riferimento all'omessa indicazione, negli atti impositivi, delle informazioni relative al termine entro cui il destinatario può proporre impugnazione e all'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il ricorso può essere proposto, deriva la necessità di procedere ad una necessaria distinzione tra il piano, meramente formale, degli effetti sulla validità dell'atto, da quello, più propriamente processuale, del termine entro cui il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 21, decreto legislativo n. 546/1992; invero, se, da un lato, non può ritenersi che l'atto impositivo, privo delle suddette informazioni, sia di per sé invalido, d'altro lato, l'omesso inserimento delle medesime nel contesto dell'atto assume rilevanza ai fini della valutazione della tempestività o meno del ricorso”.

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Estratto: “In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 18184 del 2013, hanno statuito il seguente principio: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus>>”.

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Estratto: “In difetto di obbligo di dichiarazione di sopravvenute variazioni, il termine quinquennale doveva quindi essere fatto decorrere dal 31 dicembre 2005, in quanto anno di esecuzione del versamento della minore imposta (presupposto temporale preso subordinatamente a riferimento dalla disposizione legislativa menzionata), con conseguente spirare il 31 dicembre 2010 (a fronte di avviso di accertamento notificato soltanto nel marzo successivo)”.

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In questo articolo ci occuperemo di un aspetto procedurale, ovvero cosa accade se l'Agenzia delle Entrate non rispetta il termine previsto per il deposito di documenti e di memorie e le conseguenze che si hanno sul piano probatorio.

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Estratto: “La notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione”.

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Estratto: “l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto”.

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Estratto: “In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del Dlgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo”.

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Estratto: “le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità”.

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