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Estratto: “una volta rilevata l'inattendibilità dei dati contabili indicati dalla società rispetto allo specifico cluster di appartenenza, l'Agenzia ha emesso l'avviso impugnato determinando i maggiori ricavi non già attraverso un'effettiva indagine analitico-induttiva, ma per differenza fra quelli risultanti dalla corretta rielaborazione dello studio di settore applicabile e quelli dichiarati; si è, pertanto, di fronte a un accertamento, se non interamente svolto ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d. Igs. n. 546/92, quanto meno «misto», per il quale, attesa la metodologia statistica adottata per quantificare la pretesa impositiva, doveva ritenersi obbligatoria, a pena di nullità, l'instaurazione del contraddittorio preventivo con la contribuente”.

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Estratto: “Tale esame, in ordine allo svolgimento di una attività commerciale effettiva da parte della società estera o la sussistenza di un effettivo interesse economico sottostante alle operazioni, è stato effettuato in modo incompleto ed insufficiente dalla Commissione regionale”.

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Estratto: “Tale motivo si appalesa inammissibile. 1.2. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, 10co. n. 6, c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, non può esimersi dal riportare testualmente nel ricorso i passi delle doglianze e gli elementi specifici che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso”.

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Estratto: “anche per i tributi armonizzati, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, è già stata operata dal legislatore, con la previsione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, una valutazione ex ente in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, a far data dalla conclusione delle operazioni di controllo”.

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Estratto: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi”.

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A volte i contribuenti si vedono recapitare atti tributari attraverso i servizi postali privati. È questo un motivo per poter impugnare il relativo atto? In questo articolo, attraverso richiami oltre che legislativi anche giurisprudenziali, cercheremo di spiegare una questione che ha suscitato sempre molte perplessità, ovvero quella relativa alla notifica degli atti giudiziari.

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Estratto: “da quanto sin qui detto che il difetto di notifica dell'atto impoesattivo primario comporta il mancato perfezionamento dell'atto stesso e l'inesistenza giuridica dei relativi effetti. Nel caso in esame, costituisce un dato pacifico che l'atto impugnato è un atto impoesattivo primario che è stato spedito al destinatario direttamente dall'Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento senza una formale notificazione tramite l'intermediazione dell'organo notificatorio; in applicazione di principi giuridici sopra richiamati, si deve concludere affermando la giuridica inesistenza dell'atto e l'improduttività di ogni effetto”.

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Estratto: “qualora risulti applicabile il regime del margine, il cessionario italiano non sconterà all'acquisto nessuna imposta mentre in sede di successiva rivendita dell'autovettura, applicherà l'I.V.A. non già sull'intero corrispettivo derivante dalla cessione del bene, bensì sull'eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita dell'operazione in oggetto ed il prezzo di acquisto del veicolo. Per le cessioni effettuate con il c.d. regime del margine è necessario che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica annotazione che trattasi di detrazioni soggette a detto regime. Più precisamente, su tale fattura dovranno essere individuabili, oltre alle caratteristiche delle autovetture ed il loro stato di auto usate, anche la specificazione che si tratta di beni che il cedente commercializza con l'utilizzo del c.d. regime del margine”.

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Nel proseguo riportiamo la guida al ricorso tributario pubblicata nel luglio 2019 dalla stessa Agenzia delle Entrate. L’Agenzia espone, a sue parole, la procedura da seguire per incardinare processi tributari (non espone invece quali possono essere i potenziali motivi di ricorso). Riportiamola con qualche commento.

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Estratto: “nel processo tributario: la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”.

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