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Con la sentenza n. 769 n. 2017 i Giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano hanno rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, già soccombente in primo grado, che aveva presunto maggiori redditi in capo ad un negozio di abbigliamento.

Il negozio, prossimo alla chiusura, nell'anno in discussione aveva già tuttavia iniziato a liquidare la merce con le vendite promozionali. Dunque non si trovava in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

Al riguardo l'articolo 10 della Legge 146/1998 esclude l'applicabilità degli studi di settore nei confronti di contribuenti che si trovino in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

I giudici di secondo grado hanno dunque confermato l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, ed il contribuente non sarà più tenuto al pagamento.

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