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Estratto: “questa Corte ha più volte affermato che il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa costituisce un limite all'esercizio dei diritti di difesa e dunque si giustifica solo in quanto costituisca il rifiuto di una documentazione specificamente richiesta dagli agenti accertatori. (…) La detta sanzione però, in conformità alla lettera della legge, esige che sussista una specifica richiesta degli agenti accertatori, non potendo costituire «rifiuto» la mancata esibizione di un qualcosa che non venga richiesto”.

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Estratto: “l'avviso di accertamento sia stato emesso, in violazione dell'art. 12 comma 7 della legge 212/2000, non solo senza il rispetto della scadenza dei sessanta giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione della G.d.F., previsti dal citato articolo, ma anche senza che al contribuente venisse garantito l'istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale nell'ambito del quale, a fronte di specifiche contestazioni, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni”.

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Estratto: “l'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la «precisione» va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la «gravità» va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la «concordanza» richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. n. 2482 del 29/01/2019), risulta evidente che, nella specie, il ragionamento presuntivo operato dalla Commissione regionale, la quale si è limitata a desumere minori ricavi rispetto a quelli contestati dall'Ufficio sulla base di una stima forfettaria del ricarico esclusivamente fondata su una valutazione equitativa, risulta viziato”.

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Estratto: "La norma (ndr id est art. 38 D.P.R. 600/1973), dunque, chiede qualcosa in più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (…) Va chiarito, però, che la prova che deve fornire il contribuente non è tipizzata, sicchè può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento valutato, tanto che neppure rileva l'eventuale nullità dell'atto dal punto di vista civilistico”.

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Estratto: “Dai menzionati principi di diritto si evince che, ai fini del disconoscimento della detraibilità dell'IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle entrate ha l'onere di provare, sulla base di elementi indiziari: a) la fittizietà del soggetto interposto; b) la consapevolezza del soggetto beneficiario, sulla base di elementi indiziari non limitati alla mera fittizietà del fornitore, della sussistenza di una evasione fiscale”.

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Estratto: “la giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che l'integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, così risolvendosi in un difetto di autosufficienza sanzionabile con l'inammissibilità. Ciò rende incomprensibile il mezzo processuale, perché privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell'art. 366, com 1, n. 3, c.p.c.), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché dell'illustrazione dell'errore da quest'ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando in tal modo al giudice di legittimità il compito, ad esso non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere”.

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Estratto: “l'ufficio (pag. 9-14 dell'accertamento) conclude nel senso che l'intera operazione, tra cui il finanziamento, è fittizia e recupera quindi a tassazione il costo come sopravvenienza attiva. Se questo è il fatto contestato nel presente giudizio, su questo la CTR si sofferma ampiamente a pagina 5 e pagina 6 della sentenza, dove fa riferimento anche alla asserita fittizietà del finanziamento. Poiché il motivo è stato dedotto e rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., il vizio non appare ricorrere sia che lo si intenda come omessa pronuncia, che come mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

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VERIFICA PARTITA IVA VIES. È possibile verificare la validità di una partita IVA di operatori economici localizzati all’interno dell’Unione Europea attraverso l’archivio VIES, a cui si può accedere dal sito della Commissione Europea al seguente link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

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MassimaLe dichiarazioni prive di contenuto confessorio rese stragiudizialmente alla Guardia di Finanza vanno apprezzate come semplici elementi indiziari senza efficacia probatoria privilegiata”.

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Massima: “L'effettiva ratio dell'art. 51 del d.P.R. 131/1986 e quella di garantire che l'imposta di registro sia applicata su una base imponibile il più possibile conforme al valore effettivo dell'azienda in condizioni di libero mercato. Ciò comporta l'esigenza di dare rilevanza al valore dell'avviamento anche se di segno negativo senza che possa considerarsi dirimente la circostanza che la norma preveda la decurtazione delle sole passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa (Conf. Cass. 978/2018).

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