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Estratto: “l'assenza di un riferimento alle ragioni di "urgenza" negli avvisi di accertamento abbia precluso al contribuente di dispiegare un'adeguata difesa, in contraddittorio con l'Ufficio, in merito alla fondatezza delle asserite ragioni di natura procedimentale (scadenza dell'azione e decadenza) ma anche di carattere personale in quanto riferite a qualità personali del contribuente (evasore totale), con conseguente pregiudizio di ogni diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione da valere anche per i provvedimenti tributari”.

Estratto: “i benefici per l'acquisto della "prima casa", possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato”.

Estratto: “costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta

Estratto: “l'atto di annullamento in autotutela della Pubblica Amministrazione, con emissione di nuovo atto impositivo, per essere legittimo, non deve contenere una maggiore imposizione tributaria per il contribuente, in quanto la pretesa impositiva si è consumata con l'emissione del primo atto (poi annullato e sostituito)”.

Estratto: “poiché deve ritenersi come, per provare la qualifica di beneficiano effettivo per l'esenzione da ritenuta sugli interessi, sia sufficiente produrre la certificazione di residenza nello Stato comunitario (ed eventuali oneri aggiuntivi richiesti dall'A.F. italiana non possono ritenersi obbligatori), nonché come i certificati emessi dalle autorità fiscali straniere abbiano valenza probatoria vincolante (cfr. Cass. sez. V n. 1553 del 4-10-2011/3-2-2012), deve prestarsi attenzione ai certificati”.

Estratto: “anche questo Collegio condivide, dovendosi rammentare che «in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del D.p.r. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la PA. (art. 2, comma 8, del D.p.r. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in, ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria”.

Estratto: “Secondo un principio più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, cui qui si intende dare continuità, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture ai fini Iva e di imposte dirette, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura”.

Estratto: “per quanto riguarda la motivazione della condanna in ordine al reato di cui al capo b), e cioè l'emissione di sei fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto la Corte d'appello, pur in presenza di elementi indiziari significativi, ha in modo illogico svalutato il dato, di indubbio rilievo, costituito dalla annotazione di tali fatture nella contabilità della società acquirente e del pagamento (che la stessa Corte d'appello ha definito regolare) di tali fatture, che, in assenza di altri elementi circa non meglio specificati accordi fraudolenti, costituisce elemento di segno contrario rispetto alla affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società amministrata dall'imputato, che la Corte d'appello ha omesso di adeguatamente considerare”.

Estratto: “l’avviso di accertamento è immotivato perché enuncia genericamente l’inesistenza delle operazioni come derivanti da fatture per operazioni apparenti emesse a carico della società T., senza neppure individuare le fatture ritenute fittizie. In mancanza dell’allegazione degli elementi sintomatici potenzialmente capaci di consentire al cessionario o committente di rendersi conto o, almeno, di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasione e degli elementi indiziari idonee a giustificare la contestazione dell’Ufficio, non può gravare sul contribuente l’onere di provare, in applicazione di principi ordinari sull’onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c.c.), di non essere a conoscenza della inesistenza di fatture a monte”.