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Massime tratte da sentenze emesse nel 2017 dalle Commissioni Tributarie operanti in Trentino - Alto Adige

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Raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali tratte da sentenze emesse da Commissioni Tributarie operanti nel Trentino-Alto Adige

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 25/2017 DEPOSITATA 6 MARZO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

I. Avviso di accertamento – motivazione per relationem – atti ad integrale e legale conoscenza del contribuente – obbligo di allegazione – non sussiste – onere di richiederne copia – spetta al contribuente.

II. Termini accertamento tributario – raddoppio ex artt. 43 D.P.R. n. 600 del 1973 e 57 D.P.R. n. 633 del 1972 – presupposti – modifiche apportate dal D.Lgs. n. 128 del 2015 e dalla Legge n. 208 del 2015 – regime transitorio – coordinamento.

I. L’art. 7, co. 1, della Legge n. 212 del 2000 (motivazione per relationem), nel prevedere che debba essere allegato all’atto impositivo ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non si riferisce anche agli atti richiamati di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di una precedente formale comunicazione.

Se il contribuente non è in possesso di atti che gli sono già stati notificati, deve attivarsi per ottenerne copia, non essendo l’Amministrazione tenuta a ri-notificare atti già formalmente comunicati al contribuente.

II. Il “raddoppio dei termini” deriva, indipendentemente dall’effettiva denuncia, dal riscontro di fatti obiettivamente rilevabili e comportanti l’obbligo di denuncia penale, senza che - con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 - incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, co. 130 e 131, della Legge n. 208 del 2015. La disposizione transitoria di cui all’art. 1, co. 132, della Legge n. 208 del 2015 si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito del regime transitorio di cui all’art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina (raddoppio dei termini solo se la notizia di reato sia trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento) non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 18/2017, DEPOSITATA 16 FEBBRAIO 2017, PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

Società cancellate – società a ristretta base societaria – avviso di accertamento notificato a società estinta – nullo.

E’ nullo sia l’avviso di accertamento notificato a società estinta in periodo di vigenza della precedente normativa (ante D.Lgs. n. 175 del 2014), sia il “conseguente” avviso di accertamento notificato al socio per il reddito di capitale (asseritamente) non dichiarato sulla base del filone giurisprudenziale dei c.d. accertamenti delle società a ristretta base societaria.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 14/2017 DEPOSITATA 1 FEBBRAIO 2017, PRESIDENTE E RELATORE MARINARO

Accertamento - Avviso emesso senza l’osservanza del termine di giorni sessanta dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di controllo – Operazioni concluse a ridosso del termine di decadenza dell’azione di accertamento – Ritardo dovuto alla sospensione della verifica fiscale per deficienze organizzative degli organi di controllo – Illegittimità dell’avviso- Sussiste.

L’avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo è illegittimo, “salvi i casi di particolare e motivata urgenza” (articolo 12 comma 7 Statuto dei diritti del contribuente). Non giustifica l’inosservanza della disposizione in questione la circostanza che la verifica si sia conclusa a ridosso dello spirare del termine di decadenza dell’azione accertativa dell’amministrazione finanziaria e che il ritardo sia riconducibile a deficienze organizzative degli apparati di controllo. Nel caso di specie, le operazioni di verifica da parte della Guardia di Finanza erano state sospese per ben nove mesi, essendovi non meglio precisate “questioni più urgenti da seguire”.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 26/2017 DEPOSITATA 20 MARZO 2017, PRESIDENTE MARINARO - RELATORE ZELGER

Accertamento – Termini – Raddoppio - Periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016 – Notifica avvenuta posteriormente o anteriormente alla data del 1 gennaio 2016 - Disciplina differenziata.

Gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, solo se notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016, possono beneficiare del raddoppio dei termini nell’ipotesi in cui siano emersi gravi indizi di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, a condizione che la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa entro la scadenza dei precedenti termini ordinari (articolo 1 comma 132 Legge n. 208/2015).

Per gli accertamenti già notificati, il raddoppio dei termini segue la disciplina dettata dall’articolo 2 D.Lgs. 128/2015 e si prescinde dall’avvenuta presentazione della denuncia.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 107/2017 DEPOSITATA 23 OTTOBRE 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

I. Accertamento relativo a maggiori redditi ai fini Irpef – accertamento a tavolino – notifica dell’accertamento anteriore ai 60 giorni dal verbale di contraddittorio – applicazione art. 12, co. 7, Legge n. 212 del 2000 – annullamento dell’avviso di accertamento – esclusione.

II. Accertamento sintetico ex art 38 D.P.R. n. 600 del 1973 – prova contraria – non tipizzata – estratti conto – validità.

I. L’obbligo generale di contraddittorio comporta la nullità dell’atto di accertamento unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere, ai fini di valutare la natura non meramente pretenziosa dell’opposizione. Nel caso di accertamento a tavolino relativamente all’Irpef si deve escludere, in assenza di espressa disposizione normativa, che l’emissione dell’atto impositivo in mancanza di previo contraddittorio sia sanzionata a pena di nullità o annullabilità (Cass. SS.UU. n. 24823/2015).

II. A fronte di un accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, nessun’altra prova deve dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non l’esistenza di tali redditi, purché costituiscano un flusso finanziario tracciato sufficiente a coprire gli importi spesi, per escludere che integrino reddito ai fini Irpef. La prova contraria per il contribuente, non tipizzata dalla Legge, deve essere documentale come - per esempio - l’esibizione degli estratti conto attestanti prelievi da un conto corrente di un soggetto e corrispondenti pagamenti in contanti da parte di un altro soggetto.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 2, SENTENZA N. 48/2017 DEPOSITATA 11 MAGGIO 2017, PRESIDENTE BIASI - RELATORE FILOSI

Accertamento – controllo basato su incoerenza da studi di settore – mancata redazione di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) – nullità dell’accertamento – non sussiste.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamento fiscale, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti ai fini Irpef ed Irap conseguenti non già ad accessi, ispezioni e verifiche, a cui espressamente si riferisce l’art. 12, co. 7 della Legge n. 212 del 2000, bensì a controlli basati su un’incoerenza dei ricavi dichiarati ai fini degli studi di settore. In ogni caso, il contribuente non ha indicato gli elementi e gli argomenti che in tale sede pre-contradditoria avrebbe potuto produrre per contestare, nel merito, le risultanze dell’accertamento.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 2, SENTENZA N. 51/2017 DEPOSITATA 16 MAGGIO 2017, PRESIDENTE BIASI - RELATORE GIULIANI

I. Accertamento tributario – società di capitali a ristretta base sociale – definitività degli accertamenti in capo alla società – socio estraneo al processo instaurato dalla società – facoltà per il socio di contestare la presunzione di distribuzione di maggiori utili e la ricorrenza di tale presupposto – sussiste.

II. Accertamento tributario – sede fissa d’affari deputata all’acquisto di beni/merci per la società non residente – stabile organizzazione in Italia di società estera – non sussiste.

I. Ove il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, tale decisione, per quanto attiene all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo concernente il maggior reddito da partecipazione, non potendo il giudice di merito limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti della società.

II. La sede italiana di una società non residente, qualora sia inquadrabile nella categoria della “sede fissa d’affari utilizzata ai soli fini di acquisire beni o merci” per la società non residente, non è considerata - ai sensi dell’art. 162, co. 4, lett. d), del Tuir - una stabile organizzazione, ben potendosi interpretare l’espressione “beni o merci” come comprensiva anche dei servizi che costituiscono l’oggetto dell’attività commerciale dell’impresa sociale.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 2, SENTENZA N. 86/2017 DEPOSITATA 12 SETTEMBRE 2017, PRESIDENTE BIASI - RELATORE FILOSI

I. Avviso di accertamento – impugnazione parziale – effetti – definitività.

II. Principio di competenza – prestazione di servizi – momento di imputazione di ricavi e costi – ultimazione della prestazione – necessità – manifestazione finanziaria – irrilevanza.

III. Ricorso in appello – mancata costituzione in giudizio del contribuente risultato vittorioso in primo grado – riproposizione da parte dell’Ufficio delle censure non esaminate dal Giudice di prime cure – irrilevanza – rilievi avanzati con gli avvisi di accertamento impugnati – conferma.

I. L’omessa impugnazione di taluni rilievi contenuti nell’avviso di accertamento determina la definitività, in parte qua, dell’avviso di accertamento, sicché è censurabile la sentenza che, non avendo preso atto della mancata contestazione, da parte del contribuente, di taluni rilievi contenuti nell’avviso di accertamento, abbia omesso di dichiarare la definitività, in parte qua, del provvedimento impositivo.

II. Il principio di competenza, quanto alle prestazioni di servizi, sia per i ricavi che per i costi di esercizio, va individuato in quello in cui dette prestazioni trovano ultimazione - ex art. 109, co. 1, lett. b) del Tuir - a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria.

III. La mancata costituzione in giudizio del contribuente risultato vittorioso in primo grado rende superflua la disamina delle questioni riproposte dall’Ufficio nell’atto di appello in quanto non esaminate dal Giudice di primo grado, con la conseguenza che tutti i rilievi contenuti negli atti impositivi impugnati debbono essere confermati.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 94/2017 DEPOSITATA 26 SETTEMBRE 2017, PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

I. Avviso di accertamento – sottoscrizione – delega – mancata indicazione della durata di efficacia e delle ragioni che la rendono utile o necessaria – delega a favore di soggetto non dirigente – validità – sussiste.

II. Processo verbale di constatazione (p.v.c.) – obbligatorietà solo in caso di accesso – tributi non armonizzati – contraddittorio non obbligatorio.

III. Trattamento di fine mandato (T.F.M.) – deducibilità – condizioni – principio di competenza – atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto – necessità.

IV. Sanzioni tributarie – disapplicazione – errore scusabile – obiettive condizioni di incertezza – necessità – mancato realizzo di comportamenti volutamente illeciti – irrilevanza.

I. La delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento è valida anche se non contiene la durata di efficacia, le ragioni che la rendono utile o necessaria ed anche se prevista in favore di un soggetto che non riveste la qualifica di “dirigente”.

II. Non è necessaria la redazione del p.v.c. se l’accertamento non è stato eseguito mediante verifiche che abbiano imposto “l’accesso” nei locali del contribuente. Il contradditorio endoprocedimentale è obbligatorio solo in caso di accertamento di tributi armonizzati.

III. Il trattamento di fine mandato (T.F.M.) è deducibile per competenza solo se risulta determinato da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (valida la PEC e la RRR in plico senza busta); nella determinazione del quantum, occorre avere riguardo al generale principio di economicità.

IV. Le sanzioni tributarie possono essere disapplicate solo se l’errore scusabile è determinato da un’oggettiva incertezza normativa e non anche nel caso in cui il contribuente non ponga in essere comportamenti volutamente illeciti.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 98/2017 DEPOSITATA 27 SETTEMBRE 2017, PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

I. Avviso di accertamento – sottoscrizione – delega conferita ad altro impiegato della carriera direttiva – onere probatorio – esperibilità oltre il primo grado di giudizio – sussistenza.

II. Contradditorio obbligatorio – principio di derivazione comunitaria – applicabilità solo ai tributi armonizzati – sussiste.

III. Imposta sul valore aggiunto (Iva) – contrasto tra norma interna ed interpretazione della direttiva UE – principio del legittimo affidamento – applicabilità.

I. L’avviso di accertamento ha natura sostanziale e non processuale, quindi la delega alla sottoscrizione conferita ad altro impiegato della cartiera direttiva può essere validamente prodotta anche oltre il primo grado.

II. Il contradditorio obbligatorio non è previsto dall’ordinamento italiano: trattasi di principio di derivazione comunitaria e quindi applicabile internamente solo ai tributi armonizzati.

III. Il contribuente che opera secondo la normativa interna (Iva) non può, a mente del principio del legittimo affidamento, essere penalizzato dal fatto che la norma interna stessa confligge con le interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia alla direttiva UE.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 56/2017 DEPOSITATA 10 APRILE 2017, PRESIDENTE E RELATORE MEYER

Accertamento - Termini – Oneri detraibili soggetti a rateazione – Decorrenza – Dall’anno successivo alla dichiarazione in cui è stata riportata la relativa spesa.

Per gli oneri ripartibili fra più annualità (spese per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica) il termine di accertamento per l’Amministrazione finanziaria decorre dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all’annualità nella quale è stata sostenuta la relativa spesa e non da quello successivo alle singole dichiarazioni in cui sono state esposte le rate ulteriori.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 35/2017 DEPOSITATA 11 APRILE 2017, PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

Accertamento tributario – utilizzabilità dei dati acquisiti illecitamente in uno Stato terzo – sussiste – dichiarazioni del contribuente di estraneità ai dati – irrilevanza ai fini probatori.

Conformemente ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con ordinanze nn. 8605 e 8606 del 2015 riguardanti, come nel caso di specie, la cd. “Lista Falciani”, sono da considerarsi pienamente utilizzabili nell’accertamento e nel procedimento tributario i dati bancari, univocamente ricollegabili al contribuente, acquisiti dal dipendente di una banca residente all’estero e ottenuti dal Fisco italiano mediante strumenti di cooperazione comunitaria. Mere dichiarazioni del contribuente di estraneità rispetto ai dati contestati sono irrilevanti in assenza di specifici elementi probatori.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 75/2017 DEPOSITATA 10 LUGLIO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA

Accertamento – indagine bancaria – ricostruzione induttiva del reddito - necessità di prove analitiche per superare la presunzione ex lege – prova non assolta.

Nell’ambito di un accertamento induttivo con ricostruzione del reddito mediante indagine bancaria, ai fini del superamento della presunzione semplice (di cui all’art. 32, co. 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973) - che consente all’Amministrazione finanziaria di imputare a ricavo i versamenti e prelevamenti non giustificati - non rileva la produzione di prospetti di rendicontazione firmati dai presunti soggetti coinvolti nelle movimentazioni bancarie se privi di data certa, in quanto, non essendo assimilabili a documenti contabili, non possono assurgere a valore di prova opponibile a terzi in assenza di altri riscontri oggettivi.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 72/2017 DEPOSITATA 8 MAGGIO 2017, PRESIDENTE MEYER - RELATORE PICHLER

Accertamento- Controllo formale delle dichiarazioni ex articolo 36-ter D.P.R. 600/73 – Invito a presentare documentazione - Esito del controllo non comunicato al contribuente – Cartella di pagamento- Nullità- Sussiste.

Deve ritenersi nulla la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, senza che il relativo esito sia stato comunicato al contribuente ai sensi del comma 4 dell’articolo 36-ter D.P.R n. 600/73 e dopo che il contribuente, corrispondendo al relativo invito, abbia trasmesso all’Ufficio la documentazione richiestagli. Nel caso di specie, la comunicazione, effettuata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, non aveva raggiunto il destinatario perché risultato “sconosciuto”.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 76/2017 DEPOSITATA 10 LUGLIO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

I. Eredi del contribuente – notifica degli atti – mancata comunicazione ex art. 65 D.P.R. n. 600 del 1973 – sua sostituibilità con altre forme di comunicazione – non ammissibile.

II. Accertamento tributario – interposizione fittizia – presunzioni di cui all’art. 37, co. 3, D.P.R. n. 600 del 1973 – onere probatorio non assolto da parte dell’Amministrazione finanziaria.

I. In tema di notifica degli atti agli eredi, la comunicazione posta a carico degli eredi di cui all’art. 65, co. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 non può essere sostituita da altre fonti di conoscenza indiretta, quali la dichiarazione di successione. In ogni caso, anche in presenza di regolare comunicazione, la notifica ugualmente effettuata ai sensi del co. 4 del medesimo articolo presso l’ultimo domicilio del de cuius è affetta da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. a seguito della proposizione del ricorso da parte dei medesimi eredi.

II. L’Amministrazione finanziaria che intenda contestare una fattispecie di interposizione fittizia ex art. 37, co. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, costituita nel caso di specie da una donazione di terreno edificabile seguita dal conferimento dello stesso bene in una società, non può fondare le proprie presunzioni sui soli elementi indiziari enucleati negli atti causa (atto di donazione, successivo conferimento, grado di parentela tra i soggetti coinvolti e identità di valore degli atti), ma deve indagare le più ampie vicende che hanno coinvolto la famiglia, anche attraverso l’analisi di ulteriori atti.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 79/2017 DEPOSITATA 12 LUGLIO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

Accertamento tributario – indagine bancaria – ricostruzione induttiva del reddito – necessità di prove analitiche per superare la presunzione ex lege – prova solo parzialmente assolta.

Nell’ambito di un accertamento induttivo con ricostruzione del reddito mediante indagine bancaria, la presunzione semplice di cui all’art. 32, co. 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973 - che consente all’Amministrazione finanziaria di imputare a ricavo i versamenti e i prelevamenti non giustificati - può essere superata solo con prove analitiche (date, importi, soggetti coinvolti) della riferibilità di ogni singola operazione a operazioni già evidenziate nelle scritture contabili, a nulla rilevando la circostanza che il contribuente sia in regime di “contabilità semplificata” e non essendo sufficiente la produzione di elenchi di operazioni con deduzioni generiche, non accompagnati dai nominativi dei soggetti coinvolti nelle movimentazioni bancarie.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 56/2017 DEPOSITATA 23 MAGGIO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

Accertamento tributario – notifica degli atti tributari – luogo della notifica – Codice di procedura civile – persona giuridica – sede della persona giuridica – impossibilità della notifica presso la sede della persona giuridica – notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente – impossibilità della notifica presso la persona fisica che rappresenta l’ente – notifica ad irreperibili ex art. 140 c.p.c. – modalità – notifica alla persona fisica legale rappresentante – legittimità della notificazione.

Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, c.p.c. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell’art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme previste per le persone irreperibili dall’art. 140 c.p.c.. In altri termini, la notifica eseguita con il particolare procedimento di cui all’art. 140 c.p.c. (notifica ad irreperibili) può essere effettuata nei confronti della persona fisica legale rappresentante, ma mai nei confronti della sola persona giuridica. Ne discende che la notificazione eseguita con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. non alla persona fisica che rappresentava l’ente, ma a questo ultimo in forma impersonale, essendo estranea a uno schema tipico legale, è inesistente.

AGEVOLAZIONI FISCALI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 59/2017 DEPOSITATA 12 APRILE 2017, PRESIDENTE MEYER - RELATORE DEFANT

Agevolazioni fiscali – Immobili di interesse storico-artistico (art. 11 comma II Legge 413/1991 medio tempore abrogato) – Inapplicabilità ai beni strumentali.

La disciplina concernente il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico prevista dall’articolo 11 comma 2 della Legge n.413/1191, abrogato - a decorrere dal 29.4.2012- dall’articolo 4 comma 5-quater del D.L. 2.3.2012 n. 16 (convertito nella Legge 26.4.2012 n. 44), era applicabile ai soli immobili “patrimoniali” e non già a quelli “strumentali”, il cui reddito va comunque attratto nella sfera imprenditoriale, indipendentemente dalla fonte da cui promana. Nel caso di specie, trattavasi di reddito proveniente dalla locazione dell’immobile da parte di una società.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 45/2017 DEPOSITATA 12 MAGGIO 2017, PRESIDENTE RANZI - RELATORE ZELGER

Agevolazioni – Immobili di interesse storico-artistico – Immobili strumentali – Esclusione.

Il regime impositivo agevolato previsto dall’articolo 11 comma 2 della Legge n.413/1991 per gli immobili di interesse storico-artistico è applicabile ai soli immobili di natura patrimoniale; ne restano esclusi pertanto gli immobili strumentali, i cui proventi (nel caso di specie derivati da locazione) vanno ricompresi nel reddito di impresa.

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CATASTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 47/2017 DEPOSITATA 22 MARZO 2017, PRESIDENTE MEYER - RELATORE ABRAM

I. Attribuzione della rendita catastale – Ufficio Catasto della Provincia autonoma di Bolzano – Contenzioso - “Legitimatio ad causam” dell’Ispettorato del Catasto- Sussiste.

II. Attribuzione della rendita catastale – Necessità di motivazione – Sussiste – Contraddittorio endo-procedimentale – Non Necessita.

I. L’Ispettorato del Catasto della Provincia Autonoma di Bolzano è legittimato a contraddire in sede contenziosa al ricorso proposto avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale emanato dall’Ufficio Catasto, pur dopo avere trattato, respingendola, l’istanza di reclamo-mediazione.

II. L’attribuzione della rendita catastale di unità immobiliari rientranti nei gruppi speciali e particolari (categorie D ed E) costituisce atto di accertamento soggetto a motivazione. Il relativo obbligo è assolto con l’indicazione dei criteri e delle fonti della determinazione operata.

L’attribuzione della rendita catastale non richiede il contraddittorio endo-procedimentale, questo essendo obbligatorio esclusivamente per i tributi armonizzati (Iva).

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ICI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N.26/2017 DEPOSITATA 6 MARZO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

Ici – avviso di accertamento – recupero imposta non versata – atto di accertamento conforme alla situazione catastale – legittimo – consequenzialità rispetto al giudizio della classificazione catastale – sussiste.

Una società proprietaria di impianti di risalita sciistici ha impugnato con distinti ricorsi (prima) la revisione del classamento e della rendita catastale dei medesimi impianti e (poi) l’avviso di accertamento emesso dal Comune e volto al recupero dell’Ici non versata. Tale atto di accertamento, fondato sulla (revisionata) situazione catastale vigente sia all’epoca della sua emissione sia alla data di pronuncia della sentenza del relativo giudizio, è “medio tempore” legittimo sotto il profilo dell’eccezione di erronea classificazione castale delle unità immobiliari di causa, in quanto l’eventuale annullamento dovrebbe essere consequenziale alla conclusione, con sentenza favorevole passata in giudicato, del distinto contenzioso relativo al classamento catastale.

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IRAP

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 9/2017 DEPOSITATA 16 GENNAIO 2017, PRESIDENTE E RELATORE RISPOLI

Irap – Base imponibile – Trasporto stradale in concessione – Contributi erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano alle società concessionarie per compensare i minori introiti derivanti da tariffe agevolate e speciali – Vanno inclusi nella base imponibile Irap.

I contributi che la Provincia Autonoma di Bolzano eroga (ai sensi dell’articolo 14 della Legge provinciale n. 16/1985) a favore delle imprese di trasporto, per assicurare al concessionario - per i viaggiatori che fruiscono di un trattamento preferenziale o speciale - un introito corrispondente a quello derivante dall’applicazione delle tariffe ordinarie, vanno calcolati ai fini della determinazione della base imponibile ai fini Irap, ai sensi dell’articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 446/1997, come modificato dall’articolo 1 comma 1 lettera l) del D. Lgs.506/1999. Fanno eccezione unicamente “i contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile è prevista dalle relative leggi istitutive”.

Nella fattispecie, si è ritenuto che la predetta esclusione non possa desumersi dal comma 4 aggiunto all’articolo 14 della Legge provinciale n. 16/1985 dall’articolo 6 della Legge provinciale n. 11/2006, atteso che il disposto del nuovo comma stabilisce unicamente che il contributo “in conto esercizio” di cui all’articolo 14 e quello “integrativo” previsto dall’articolo 17 costituiscono un unico contributo.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 18/2017 DEPOSITATA 17 FEBBRAIO 2017, PRESIDENTE MARINARO - RELATORE MAYR

Irap – Professionisti – Medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. – Impiego di strumenti diagnostici e di personale – Trascurabile incidenza sulla capacità produttiva – Numero degli assistiti quale fattore prevalente – Presupposto impositivo – Non sussiste.

Non sono soggetti all’Irap i redditi derivanti dall’attività professionale di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale esercitata con l’impiego di strumenti diagnostici e di personale ausiliario (di segreteria od anche infermieristico). Tali supporti organizzativi non incidono infatti in modo apprezzabile sulla capacità produttiva, questa dipendendo in misura pressoché esclusiva dal numero degli assistiti.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 2, SENTENZA N. 39/2017 DEPOSITATA 21 APRILE 2017, PRESIDENTE BIASI - RELATORE FILOSI

Soggettività passiva Irap – attività di sindaco-revisore – scorporo compensi – non sussiste – valore probatorio dichiarazioni di terzi – inutilizzabili.

Non va assoggettata ad Irap la parte di compensi di un commercialista afferente l’attività di sindaco-revisore qualora quest’ultima venga svolta in autonomia e senza l’ausilio di beni strumentali rilevanti (conforme a Cass. n. 15803 del 2011). E’ onere del contribuente scorporare tali compensi dal totale. Dichiarazioni di terzi (testimonianze scritte delle segretarie di studio) sono inutilizzabili nel processo tributario, ma possono concorrere a formare il convincimento del giudice.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 30/2017 DEPOSITATA 21 MARZO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA

Diniego rimborso Irap – collaboratori di pari livello professionale – incremento degli affari – autonoma organizzazione – sussiste.

Sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1992 quando il professionista svolge la propria attività professionale utilizzando in modo non occasionale collaboratori di pari livello professionale, che eseguono incarichi che presuppongono un’attività altamente qualificata e la cui collaborazione, perciò, non si esaurisce in una mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale, ma, al contrario, realizza un’opportunità di incremento degli affari del professionista medesimo.

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IRES - IRPEG

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 108/2017 DEPOSITATA 23 OTTOBRE 2017, PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

Imposta sul reddito delle società (Ires) – residenza fiscale – esterovestizione di fatto – assenza di collegamenti societari – criterio di direzione effettiva – art. 73, co. 3, D.P.R. n. 917 del 1986 – sede amministrativa in Italia – diritto di stabilimento – abuso – sussistenza.

Nelle ipotesi di esterovestizione “di fatto”, in assenza di collegamento societario, ai fini della verifica della sede amministrativa della società deve farsi riferimento all’univoco criterio della “direzione effettiva” e non a quelli dell’esercizio effettivo dell’attività industriale o commerciale o della non artificiosità dell’insediamento estero, riferibili alle sole società controllate. Di conseguenza, sussiste un abuso del diritto di stabilimento nel caso in cui si costituisca una società all’estero, svolgente la medesima attività di quella italiana e con comprovata sede effettiva sul territorio italiano, al solo e unico fine di un risparmio di imposta.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 73/2017 DEPOSITATA 3 LUGLIO 2017, PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

Imposta sul reddito delle società (Ires) – compenso amministratori s.r.l. – assenza di specifica delibera – indeducibilità.

I compensi agli amministratori, quali componenti negativi del reddito, in quanto effettivamente erogati, devono ritenersi deducibili dal reddito di impresa delle società di capitali, come emerge dall’art. 95, co. 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, ma tale deducibilità è comunque subordinata al fatto che gli stessi siano ai medesimi “spettanti” e, pertanto, che sia intervenuta una specifica e preventiva delibera societaria.

Se i compensi sono stati approvati non con una specifica delibera assembleare, ma con la delibera assembleare di approvazione del bilancio - e quindi invalida nella parte relativa alla loro determinazione - la spesa sostenuta dalla società è indeducibile dal reddito.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 10/2017 DEPOSITATA 31 GENNAIO 2017, PRESIDENTE RISPOLI - RELATORE MACALUSO

Ires/Irpef - Riqualificazione energetica – Detrazione fiscale – Edificio non utilizzato direttamente dal proprietario dell’edificio sul quale è stato eseguito l’intervento – Compete.

La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta anche se il proprietario dell’edificio sul quale sono stati eseguiti i relativi interventi non ne sia anche l’utilizzatore diretto (nel caso di specie, l’immobile era stato dato in locazione ad una società).

Non sono soggetti all’Irap i redditi derivanti dall’attività professionale di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale esercitata con l’impiego di strumenti diagnostici e di personale ausiliario (di segreteria od anche infermieristico). Tali supporti organizzativi non incidono infatti in modo apprezzabile sulla capacità produttiva, questa dipendendo in misura pressoché esclusiva dal numero degli assistiti.

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IRPEF

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 67/2017 DEPOSITATA 27 APRILE 2017, PRESIDENTE/RELATORE ABRAM

Imposte dirette – Redditi di capitale - Strumenti finanziari esteri assimilabili alle azioni – Presupposti.

Rientrano fra i redditi di capitale tassabili, fra gli altri, gli strumenti finanziari esteri assimilabili alle azioni, alla duplice condizione che la relativa remunerazione sia per intero indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero del soggetto emittente e che essa sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre appartenenti allo stesso gruppo.

Nel caso di specie, trattavasi di titoli di una società di diritto inglese, per i quali si è ritenuta l’insussistenza - nelle annualità in discussione - della seconda delle due condizioni.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 22/2017 DEPOSITATA 20 FEBBRAIO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) – redditi diversi – risarcimento puro come ristoro da danno emergente – esenzione – condizioni – prova avente ad oggetto l’an ed il quantum del danno emergente – onere della prova – grava sul contribuente.

Solamente le somme percepite a titolo di “risarcimento puro”, quale mera reintegrazione patrimoniale (e, quindi, come ristoro del “danno emergente”), sono esenti da tassazione. Pertanto, in assenza della prova concreta, da fornire da parte del contribuente, sull’an e sul quantum del danno emergente, la somma corrisposta dal datore di lavoro a seguito della definizione transattiva della controversia relativa all’intervenuta cessazione del rapporto lavorativo, ha natura di ristoro della perdita di retribuzioni che l’esecuzione di quel rapporto avrebbe implicato e, quindi, di risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante, tassabile ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del TUIR.

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IVA

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 70/2017 DEPOSITATA 21 GIUGNO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

I. Imposta sul valore aggiunto (Iva) – società inattiva – istanza di rimborso – rigetto dell’istanza – condizioni – mancata dimostrazione da parte del contribuente dei motivi che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto – legittimità del rigetto – sussiste.

II. Società di comodo – esclusione dalla disciplina – condizioni – dimostrazione del mero stato di inattività della società – è insufficiente – onere di dimostrare che lo stato di inattività della società è riconducibile a cause oggettive indipendenti dalla volontà dell’imprenditore – sussiste.

I. Nel caso in cui una società risulti inattiva, l’Agenzia delle Entrate può legittimamente rigettare l’istanza di rimborso ai fini IVA, qualora non vengano dimostrati i motivi che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto. Infatti, spetta al contribuente fornire la prova dei motivi per cui non è stato in grado di raggiungere un determinato importo di ricavi.

II. Lo stato di inattività, ex se, non è idoneo a escludere una società dalla disciplina sulle società di comodo, occorrendo in ogni caso la dimostrazione che tale stato non è conseguente a una scelta dei responsabili della società, ma che è, invece, riconducibile a cause oggettive indipendenti dalla volontà dell’imprenditore. Pertanto, una fase di quiescenza prolungata ed immotivata, durante la quale la società non svolge alcun tipo di attività, avvalora la non operatività e giustifica, a maggior ragione, l’applicazione della disciplina sulle società di comodo, con conseguente non ammissibilità a rimborso dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’IVA.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 106/2017 DEPOSITATA 23 OTTOBRE 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

Imposta sul valore aggiunto – associazioni non riconosciute – detrazione dell’Iva – condizioni esercizio di attività commerciale – configurazione dell’attività commerciale – requisiti – pagamento all’associazione di un corrispettivo specifico da parte dei soci in ragione dei vantaggi ricevuti – è necessario – scopo di lucro e requisito organizzativo – non sono necessari.

Le associazioni non riconosciute possono esercitare attività commerciale e detrarre la relativa IVA assolta. Ai fini della configurazione dell’attività commerciale è necessario che i soci paghino all’associazione un corrispettivo specifico in ragione dei vantaggi rispettivamente ricevuti. Non sono invece necessari il perseguimento dello scopo di lucro, ben potendo l’organizzazione svolgere attività commerciale anche senza perseguire profitti; né il requisito organizzativo che costituisce elemento imprescindibile dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, non rilevante ai fini tributari.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 13/2017 DEPOSITATA 23 GENNAIO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

Iva – indebita detrazione – frode c.d. “triangolare” – interposizione di un operatore soggettivamente inesistente – ripartizione dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente – onere a carico del contribuente se sussistono presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti – presunzioni sussistenti – prova contraria di estraneità alla frode non assolta dal contribuente – Iva indetraibile.

In materia di Iva, l’Amministrazione finanziaria che contesti la detrazione dell’imposta nell’ambito di una frode c.d. “triangolare”, ossia con interposizione di un operatore inesistente (c.d. “cartiera”) tra il contribuente cessionario ed il fornitore comunitario, ha l’onere di provare, anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, che il contribuente, al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta. Nel caso di specie l’onere probatorio si considera assolto avendo l’Amministrazione accertato, fra l’altro, che il contribuente avrebbe potuto acquistare direttamente dal fornitore comunitario, che un dipendente del contribuente aveva manifestato dubbi sull’intermediario, che il contribuente era un esperto del settore e ancora che gli ordinativi non venivano inviati alla sede dell’operatore interposto. Irrilevanti le prove contrarie addotte dal contribuente circa l’insussistenza di vantaggi fiscali, la regolarità dei pagamenti, la congruità del prezzo e l’inerenza dell’operazione rispetto alla propria attività.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 2, SENTENZA N. 16/2017 DEPOSITATA 9 FEBBRAIO 2017, PRESIDENTE BIASI - RELATORE PONTALTI

I. Iva - avviso di accertamento – applicazione di aliquota Iva superiore a quella prevista – diritto alla detrazione dell’Iva addebitata – non sussiste – disapplicazione delle sanzioni – sussiste.

II. Iva - avviso di accertamento – assenza di processo verbale di contestazione - mancato rispetto dei 60 giorni dalla chiusura delle verifiche – mancata dimostrazione delle difese opponibili nel contradditorio non attivato – violazione dell’obbligo di contradditorio endoprocedimentale – non sussiste.

I. Nel caso di assoggettamento dell’operazione ad un’aliquota Iva superiore a quella prevista, il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione della maggiore Iva addebitata in via di rivalsa e corrisposta al cedente/prestatore, in quanto, per il principio di neutralità dell’Iva, ritenere legittima la fatturazione ad aliquota impropria (benché superiore a quella prevista) potrebbe comportare effetti distorsivi e prestarsi a comportamenti speculativi in ordine alla gestione delle posizioni debitorie/creditorie, in particolare nell’ambito di società appartenenti allo stesso gruppo o riconducibili agli stessi soggetti. Tuttavia, per la predetta violazione deve essere esclusa l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997, in quanto con tale comportamento il contribuente non ha creato diretto danno all’Erario ma un solo potenziale pericolo, così come non ha arrecato alcun pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo da parte del Fisco.

II. Nel caso di contestazione in materia di tributi “armonizzati” con attività effettuata “a tavolino” dall’Amministrazione finanziaria, la violazione dell’obbligo del contradditorio preventivo, con l’emissione dell’avviso di accertamento in assenza del preventivo processo verbale di constatazione ed il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle verifiche, non determina l’illegittimità dell’atto impositivo, a meno che in giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni e le difese che avrebbe potuto far valere utilmente qualora il contradditorio fosse stato tempestivamente attivato.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 1/2017 DEPOSITATA 2 GENNAIO 2017, PRESIDENTE RISPOLI - RELATORE MACALUSO

Iva – Settore alberghiero – Aliquota agevolata – Finalità – Servizi wellness fruiti dalle persone alloggiate – Rapporto di accessorietà con le prestazioni alberghiere di base – Sussiste.

Ai fini della tassazione Iva con applicazione dell’aliquota agevolata prevista per i servizi alberghieri, le prestazioni wellness erogate alee sole persone alloggiate ben possono essere considerate accessorie di quelle alberghiere di base. Trattasi infatti di prestazioni che rafforzano e qualificano un settore economico di particolare rilevanza, il che costituisce la ratio stessa del trattamento fiscale agevolato.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 6/2017 DEPOSITATA 2 GENNAIO 2017- PRESIDENTE E RELATORE RANZI

IVA – Fatturazione omessa – Operazioni non ricadenti nell’attività di impresa – Obbligo di regolarizzazione da parte del cessionario o del committente - Non sussiste.

L’affidamento in gestione di impianti sportivi, da parte di un comune, ad associazioni sportive dilettantistiche, accompagnato dall’erogazione di contributi a parziale copertura delle spese di gestione, è riconducibile di regola all’attività istituzionale dell’ente pubblico locale e non costituisce pertanto attività di impresa, pur se a carico delle associazioni vengano posti alcuni oneri, quali, come nel caso di specie, l’apertura e la chiusura, la pulizia ed altri, questi non ponendosi in relazione di corrispettività con l’erogazione delle sovvenzioni.

Ne consegue che in tal caso il comune non è gravato dall’obbligo di cui all’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997 di regolarizzazione l’operazione, qualora non sia stata emessa fattura.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 50/2017 DEPOSITATA 22 MAGGIO 2017, PRESIDENTE RISPOLI - RELATORE MACALUSO

Imposte Dirette/IVA – Trasporto pubblico locale – Contributi dell’Ente Pubblico- Componente positivo di reddito – Esclusione – Non tassabilità – Sussiste.

La Legge n. 16/1985 della Provincia Autonoma di Bolzano riflette sostanzialmente la disciplina statale dell’articolo 3 del D.L. n. 833/1986, secondo la quale non si considerano componenti positivi di reddito le somme percepite dall’Ente pubblico per ripianare il disavanzo di esercizio delle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale, queste operando in regime di perdita strutturale.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 51/2017 DEPOSITATA 22 MAGGIO 2017, PRESIDENTE RISPOLI - RELATORE MACALUSO

IVA - Aliquota agevolata del 4% - Estesa ai villini (Cat. Cat. A7) con D. Lgs. n. 175/2014 - Applicazione retroattiva – Esclusione.

L’aliquota Iva agevolata del 4% prevista dal punto 21 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. 633/72, estesa ai villini (categoria catastale A7) per effetto dell’articolo 33 comma I del D.Lgs. 175/2014 con decorrenza 31.12.2014, non è applicabile in via retroattiva.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 2, SENTENZA N. 58/2017 DEPOSITATA 31 MAGGIO 2017, PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI

Fatture o documenti per operazioni inesistenti – onere della prova – frodi carosello – detraibilità IVA – principio di diligenza – principio di continuazione.

La società che intrattiene rapporti commerciali con una società c.d. “cartiera”, alla luce della giurisprudenza in materia di operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti, che attribuisce rilievo al difetto di diligenza, si accolla il rischio di un eventuale comportamento fraudolento, con la conseguente impossibilità di portare in detrazione le somme versate a titolo di Iva (cfr. Cass. Civ., Sezione V, 16.7.2014, n. 16228). Sul punto, invero, è consolidato l’orientamento che afferma come “non occorre che, alla rappresentazione del quadro probatorio, si accompagni anche l’approfittamento da parte della società cessionaria di un effettivo vantaggio economico o fiscale derivante dall’operazione” (cfr. Cass. Civ., Sezione V, 18.12.2014, n. 26854).

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 83/2017 DEPOSITATA 4 SETTEMBRE 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA

Imposta sul valore aggiunto (Iva) – domanda di rimborso del credito d’imposta – esposizione del credito nel quadro RX – fatto costitutivo del diritto al rimborso – presentazione del modello VR – adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso – prescrizione decennale – applicabilità – termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 – inapplicabilità.

Costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 7723 del 2016; nn. 4857 e 9941 del 2015; n. 20678 del 2014; nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012; n. 13920 del 2011; n. 9794 del 2010) quello per cui il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso. La domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro RX della dichiarazione annuale, la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la pretesa presentazione del modello VR costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 2, SENTENZA N. 83/2017 DEPOSITATA 31 MAGGIO 2017, PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI

Imposta sul valore aggiunto (Iva) – frodi carosello triangolari – prova che il soggetto interposto è privo di adeguata dotazione personale e strumentale ovvero prova che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, della frode posta in essere dal cedente – corretto assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria – sussiste.

Nelle frodi carosello “triangolari”, l’onere a carico dell’Amministrazione può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione, ovvero che il contribuente al momento in cui acquistò il bene o il servizio , “sapeva o avrebbe dovuto sapere”, con l’uso dell’ordinaria diligenza, dell’evasione o frode posta in essere dal cedente. Ciò in quanto l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante – cessionario o committente) induce ragionevolmente ad escludere in via presuntiva l’ignoranza incolpevole del cessionario o committente circa l’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 53/2017 DEPOSITATA 23 MAGGIO 2017, PRESIDENTE MARINARO - RELATORE MACALUSO

IVA - Acquisto prima abitazione – Aliquota agevolata – Vendita seguita da riacquisto - Credito di imposta utilizzato e successivamente disconosciuto – Restituzione mediante cartella di pagamento-Inammissibilità–Sussiste.

Il credito di imposta derivante dal riacquisto della prima casa entro l’anno dall’alienazione della precedente, utilizzato in diminuzione delle imposte sul reddito, se ritenuto successivamente non spettante non può essere preteso in restituzione mediante cartella del pagamento se non sia stato ancora effettivamente rimborsato.

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PROCESSO TRIBUTARIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 39/2017 DEPOSITATA 2 MARZO 2017, PRESIDENTE E RELATORE ABRAM

Processo tributario – Sentenze di immediata esecutività (articolo 69 comma I D.Lgs. 546/1992) – Entrata in vigore del nuovo testo- Disposizioni transitorie (art. 12 D. Lgs. 156/2015) – Decreto attuativo – Fattispecie di immediata applicabilità.

L’entrata in vigore del principio di immediata esecutività delle sentenze tributarie di cui all’articolo 69 comma 1 del D.Lgs. 546/92, come sostituito dall’articolo 9 comma 1 D.Lgs. 24.9.2015, n. 156, è stata fatta coincidere con l’emanazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di un decreto sulla disciplina del contenuto della garanzia prevista dall’articolo 38 bis comma 5 del decreto Iva.

Da tali disposizioni attuative può prescindersi qualora, come nel caso di specie, il giudice tributario accogliendo le ragioni del contribuente non gli abbia imposto di prestare alcuna garanzia.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 14/2017 DEPOSITATA 6 FEBBRAIO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

Processo tributario – appello – sentenza di primo grado relativa alla liquidazione delle spese – valore della lite – contributo unificato – Codice di procedura civile – principio della domanda - applicabilità.

Sebbene il codice del processo tributario non contenga una disposizione puntuale per calcolare il valore della lite nel caso di appelli proposti avverso la decisione del giudice di primo grado relativa alla liquidazione delle spese, ciò non significa che tale tipologia di ricorsi non sia soggetta al contributo unificato tributario. In tal caso, per calcolare il valore della lite (e, conseguentemente, per determinare l’importo del contributo unificato tributario) soccorrono le norme del codice di procedura civile (art. 14 c.p.c.), secondo le quali lo stesso si determina in base al principio della domanda.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 62/2017 DEPOSITATA 6 GIUGNO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

I. Fallimento – inerzia organi della procedura fallimentare – legittimazione processuale suppletiva del fallito – sussiste.

II. Avviso di accertamento – termine ex art. 12, co. 7, LEGGE n. 212 del 2000 – inosservanza –fallimento del contribuente – ragioni di urgenza – sussistenza.

III. Imposta sul valore aggiunto (Iva) – presunzioni gravi, precise e concordanti – prova completa – indebita detrazione.

I. In caso di inattività e disinteresse degli organi della procedura fallimentare, il fallito è legittimato ad agire, ma anche a resistere, in riferimento ai rapporti patrimoniali in essa compresi e ciò al fine di esperire i rimedi concessi dall’ordinamento per impedire che il terzo possa conseguire un titolo da far valere nei suoi confronti una volta tornato in bonis. L’inerzia deve coincidere con il disinteresse; all’opposto, se l’interessato agisce con un espresso “parere negativo del giudice delegato”, il fallito non supera la temporanea carenza della capacità d’agire derivantegli dalla sua condizione e, in tal caso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

II. Deve ritenersi ampiamente giustificata l’emissione ante tempus dell’avviso di accertamento nel caso di società contribuente sottoposta a procedura di fallimento, discendendo l’urgenza dalla necessità dell’Erario di procurarsi il titolo (rappresentato dal predetto atto impositivo) per insinuarsi, per altro tardivamente, nel passivo fallimentare.

III. L’Amministrazione finanziaria può negare il diritto alla detrazione in presenza di numerosi elementi che, complessivamente considerati, costituiscono un insieme di presunzioni gravi, precise e concordanti. Per alcuni di essi possono anche sussistere, singolarmente considerati, spiegazioni plausibili, ma è il loro insieme che deve essere valutato per verificare se, siffattamente, è stata raggiunta, anche in via presuntiva, la prova della natura fittizia delle operazioni intercorse fra le parti. E ciò con la precisazione che un normale operatore, che si muove nel mercato di riferimento con normale conoscenza e diligenza, deve sospettare dell’irregolarità di certe operazioni, dovendosi altrimenti concludere che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere di quelle irregolarità.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 23/2017 DEPOSITATA 1 MARZO 2017, PRESIDENTE MARINARO - RELATORE ZELGER

Processo tributario – Atti impugnabili – Diniego di disapplicazione di norme antielusive – Sopravvenuta revisione della disciplina degli interpelli (D.P.R 156/2015) – Impugnabilità unitamente all’atto impositivo delle risposte alle istanze proposte ai sensi dell’articolo 11 comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000) – Applicazione retroattiva - Esclusione.

Il provvedimento di diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis D.P.R. 600/73 è ritenuto atto impugnabile pur non essendo compreso nelle tipologie di alcuno di quelli elencati nell’articolo 19 del D.Lgs 546/1992. L’intervenuta revisione della disciplina degli interpelli di cui al D.P.R. n. 156/2015, che all’articolo 6 comma 1 ne prevede ora l’impugnabilità unitamente all’atto impositivo, non può applicarsi retroattivamente in virtù del principio di ordine generale enunciato nell’articolo 3 comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, né può comunque ritenersi norma di interpretazione autentica, perché non qualificata espressamente come tale.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 27/2017 DEPOSITATA 30 MARZO 2017, PRESIDENTE MARINARO - RELATORE MAYR

Processo tributario – Principio dispositivo – Impugnazione della pretesa tributaria – Estensione implicita alle sanzioni irrogate – Esclusione.

Il ricorso con il quale il contribuente contesti la fondatezza della pretesa impositiva non può per ciò stesso ritenersi implicitamente esteso alle sanzioni contestualmente irrogate per le quali necessita una specifica impugnazione corredata dai motivi che la sorreggono. E’ precluso pertanto al giudice tributario disapplicare d’ufficio le sanzioni pur quando ritenga la violazione giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 44/2017 DEPOSITATA 9 MAGGIO 2017, PRESIDENTE MARINARO - RELATORE MAYR

Processo tributario – Questioni proposte in primo grado e non decise -Riproposizione in appello – Termine ultimo - Atto di controdeduzioni all’appello.

La volontà di riproporre in sede di appello questioni dedotte in primo grado e in questo non decise va espressa, al più tardi ed a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni all’appello di cui all’articolo 54 D.Lgs. 546/92.

Nel caso di specie, il contribuente aveva fatto valere in primo grado l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva sulla quale la Commissione Tributaria non aveva pronunciato in quanto assorbita dalla statuizione di intempestività della riscossione nei confronti del socio accomandatario di una s.a.s. siccome non preceduta dal tentativo infruttuoso di escussione dei beni della società; la stessa questione era stata riproposta dal contribuente in grado di appello (promosso dall’Ufficio) oltre l’anzidetto termine e quindi tardivamente.

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PUBBLICITÀ

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA N. 34/2017 DEPOSITATA 10 APRILE 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

Imposta comunale sulla pubblicità – cartelli indicanti i marchi della ditta – assoggettabilità all’imposta – condizioni – segno (scritta recante il nome della ditta esposta nei ponteggi) idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di persone il nome e l’attività dell’impresa.

Assoggettabili all'imposta comunale sulla pubblicità i cartelli indicanti marchi della ditta dall’ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno (nella specie, scritta recante nome della ditta pitturata in bianco su sfondo rosso esposta nei ponteggi) risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di persone il nome e l’attività dell’impresa e non abbia soltanto una mera finalità distintiva.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 47/2017 DEPOSITATA 9 MAGGIO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA

Imposta comunale sulla pubblicità – modalità di applicazione – pluralità di insegne e connessione – esenzione – non si applica.

La connessione tra le insegne di cui all’art. 7, co. 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993, al pari dei festoni di bandierine, richiede una collocazione molto ravvicinata del mezzo pubblicitario. Al contrario, le scritte pubblicitarie ripetute in ognuna delle vetrine, considerata l’autonomia della vetrina in piano e la stessa insegna bifacciale esterna, hanno l’effetto di aumentare la portata pubblicitaria, conservando la loro autonomia e non in connessione tra loro. Ne consegue che ogni insegna deve essere calcolata in modo autonomo, con gli arrotondamenti di cui all’art. 7, co. 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Le insegne di Poste Italiane s.p.a. non possono essere considerate esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità in quanto carenti del presupposto impositivo, alla luce dell’evoluzione dell’attività imprenditoriale di Poste Italiane s.p.a., non più finalizzata alla sola esecuzione del pubblico servizio di corrispondenza.

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REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 45/2017 DEPOSITATA 22 MARZO 2017, PRESIDENTE E RELATORE ABRAM

Imposta di registro- Agevolazioni per la prima casa – Pertinenze dell’immobile oggetto di acquisto agevolato – Elenco – Tassatività – Sussiste.

L’elenco delle pertinenze destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, contenuto nell’articolo 1 della Tariffa allegata alla Legge di Registro Nota II bis comma 3 (“unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7”) alle quali si estende l’agevolazione, ha carattere tassativo.

Nel caso di specie, è stata esclusa l’agevolazione in relazione ad un terreno classificato nella categoria F/1 “area urbana”, pur essendo questa destinata a servizio dell’immobile. abitativo.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 49/2017 DEPOSITATA 27 MARZO 2017, PRESIDENTE MEYER - RELATORE DEFANT Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Atti giudiziari – Verbale di conciliazione giudiziale di controversia civile – Costituzione di nuova operazione di finanziamento a medio/lungo termine - Esenzione di cui all’articolo 15 D.P.R. 6021/73 – Compete.

Rientra nella previsione normativa dell’articolo 29 della Legge di registro, che disciplina la tassazione delle transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali, il verbale di conciliazione giudiziale con il quale le parti definiscono una controversia tra loro insorta in relazione ad un pregresso finanziamento, prevedendo ai fini del ripianamento delle connesse passività la concessione, da parte dell’istituto di credito, di un nuovo finanziamento consistente in un mutuo ipotecario e di un’apertura di credito anch’essa assistita da garanzia ipotecaria. Trattandosi di un’operazione di finanziamento a medio/lungo termine, trova applicazione l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale prevista dall’articolo 15 del D.P.R. 601/1973 a nulla rilevando che tale agevolazione non sia stata estesa espressamente agli atti giudiziari.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 12/2017 DEPOSITATA 23 GENNAIO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

Omessa iscrizione catastale delle parti di una centrale idroelettrica – responsabilità amministrativa tributaria – individuazione e valorizzazione dei beni – incertezza normativa oggettiva – causa di esenzione dalla responsabilità del contribuente - sussistenza.

Non ricorrono le condizioni per attribuire al contribuente una responsabilità per colpa nella mancata valorizzazione e conseguente dichiarazione dei beni presenti nelle complesse strutture delle centrali elettriche (nel caso di specie, opere di sbarramento, condotte, canali adduttori delle acque, componenti funzionalmente connessi alla centrale) e quindi per applicare le sanzioni connesse alla violazione delle diposizioni catastali, quando era incerta la stessa rendita catastale sino alla definizione in sede amministrativa delle modalità per l’applicazione dei procedimenti di stima per l’individuazione della conseguente rendita catastale dei beni in oggetto, e perdurando sino a quella data obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni in vigore.

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TARSU – TIA – TARI - TARES

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 65/2017 DEPOSITATA 12 GIUGNO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PONTALTI

I. Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale – accertamento definitivo – relativo credito – prescrizione – termine ordinario decennale – applicabilità.

II. Atti tributari – notificazione alle persone giuridiche – raccomandata ritirata da “familiare convivente” – invalidità.

I. Il credito erariale per la riscossione del tributo, a seguito di accertamento divenuto definitivo, per mancata impugnazione o per sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., trattandosi di credito fiscale consolidato a seguito dell’omessa impugnazione degli atti impositivi.

II. La notificazione alle persone giuridiche deve essere eseguita nella loro sede, mediante consegna delle copie dell’atto alla rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Il ritiro della raccomandata da parte di una persona indicata come “familiare convivente” rende la notifica non valida, non avendo una società un familiare convivente e non essendo peraltro possibile, neppure indirettamente, comprendere a chi la raccomandata sia stata notificata.

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VARIE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 28/2017 DEPOSITATA 20 MARZO 2017, PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

I. Normativa sulle società non operative – diniego di disapplicazione – autonoma e facoltativa impugnabilità – sussistenza.

II. Normativa sulle società non operative – disapplicazione – condizioni – situazioni oggettive tali da precludere il conseguimento dei ricavi e dei redditi determinati sulla base di coefficienti applicati ad assets patrimoniali – affitto di azienda – stipula di contratto ad un canone inadeguato a quello di mercato – soggettività della scelta.

I. Il provvedimento di rigetto di disapplicazione della normativa sulle società non operative è atto impugnabile in quanto l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni giuridiche. Il diniego di disapplicazione della normativa sulle società non operative deve, quindi, ritenersi autonomamente impugnabile in via facoltativa, fatto salvo, in caso di mancata impugnazione di tale provvedimento, il potere di impugnare l’avviso di accertamento.

II. La disapplicazione dell’art. 30, co. 1, della Legge n. 724 del 1994 è resa possibile in presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi e dei redditi determinati con applicazione dei coefficienti previsti dalla suddetta disposizione. Pertanto, in ipotesi di affitto dell’azienda a terzi, è da iscrivere nel canone dell’impossibilità oggettiva solo la dimostrata impossibilità di praticare canoni di locazione superiori a quelli di mercato e non anche la stipula di un contratto ad un canone inadeguato a quello di mercato.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 21/2017 DEPOSITATA20 FEBBRAIO 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA

Società non operative – interpello disapplicativo non obbligatorio – omessa compilazione quadro in dichiarazione – non elusivo – valore probatorio delle fatture – confermato.

Non è elusiva l’omessa presentazione del facoltativo interpello disapplicativo ex art. 30 Legge n. 724 del 1994 e dell’omessa compilazione del quadro dichiarativo previsto. Prevale la capacità del contribuente di motivare, in primis in sede di accesso e verifica, le valide ragioni extrafiscali che hanno portato al mancato superamento del test di operatività. Il contribuente può utilizzare a sua difesa copia delle fatture e queste, se non contestate nella loro attendibilità, fanno prova.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE N. 2 SENTENZA N. 3/2017 DEPOSITATA IL 2 GENNAIO 2017, PRESIDENTE RISPOLI - RELATORE MACALUSO

Società non operative – Calcolo di operatività – Non si tiene conto delle immobilizzazioni in corso – Società con conto economico che comprende solo immobilizzazioni – Istanza di disapplicazione di diposizioni antielusive – Non necessita.

Nel calcolo di operatività previsto dall’articolo 30 comma I della Legge n. 724/1994, volto a verificare se una società possa essere considerata o meno “società di comodo”, non va tenuto conto delle “immobilizzazioni in corso”. Nel caso di specie, trattavasi dei costi per l’acquisizione in leasing finanziario di un terreno edifìcabile, destinato alla realizzazione di un complesso commerciale da vendere o da locare, la cui costruzione non è stata ultimata per sopravvenuti motivi di ordine finanziario. Le società che hanno in patrimonio solo immobilizzazioni in corso, come tali non ancora produttive di ricavi, sono esonerate dall’obbligo di presentare istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZIONE 2, SENTENZA N. 4/2017 DEPOSITATA 2 GENNAIO 2017, PRESIDENTE E RELATORE RISPOLI

Statuto dei diritti del contribuente - Rimborso del costo di fideiussioni prestate dal contribuente (articolo 8 comma 4 Legge 112/2000) – Applicabilità alle richieste di rimborso di eccedenze Iva – Sussiste.

L’obbligo di cui è gravata l’amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, riguarda tutte le imposte, e non solo quelle scaturite da attività di accertamento. Rientra quindi nell’ambito di operatività dell’articolo 8 comma 4 dello Statuto dei diritti del contribuente anche il caso delle fideiussioni prestate ai sensi dell’articolo 38 bis comma I D.P.R. 633/72 per ottenere il rimborso di eccedenze Iva.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 4/2017 DEPOSITATA 19 GENNAIO 2017, PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

Sentenza di primo grado portante riunione di plurimi procedimenti – appello - entità del C.U.T. – determinazione del contributo in ragione del valore di ciascun atto impugnato – sommatoria dell’ammontare dei singoli contributi.

L’ammontare del C.U.T. (contributo unificato tributario) dovuto in sede di ricorso in appello, è determinato per sommatoria di esso, tenuto conto dell’entità del tributo accertato per ogni singolo atto impugnato, a prescindere dalla riunione dei procedimenti disposta dai primi Giudici. La norma - portata dall’art. 1, co. 598, lett. a), della Legge n. 147 del 2013 - ha natura interpretativa/confermativa dell’art. 12, co. 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, donde la retroattività della medesima non è in conflitto con l’art. 1, co. 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 32/2017 DEPOSITATA 3 APRILE 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

Cartella di pagamento – contenuto – motivazione per relationem – indicazioni.

L’obbligo di motivazione di una cartella di pagamento si declina diversamente a seconda che l’iscrizione a ruolo sia relativa alla riscossione di una pretesa impositiva già formalizzata oppure che la pretesa sia per la prima volta portata a conoscenza del contribuente. Nel primo caso, l’atto non deve essere necessariamente allegato, potendo la motivazione essere assolta con il richiamo degli estremi dello stesso e non essendo tenuta l’Amministrazione a ri-notificare atti già formalmente comunicati al contribuente.

Il fatto che la cartella di pagamento debba essere redatta in conformità al modello approvato dal Ministero non costituisce per l’Agente alla riscossione un confine insuperabile, essendo lo stesso tenuto, nel rispetto dei principi di chiarezza e motivazione, a mettere il contribuente nella condizione di poter comprendere la giustificazione a supporto della richiesta di pagamento. Con riferimento agli importi richiesti a titolo di interesse, deve essere così data evidenza della base di calcolo, del tasso applicato e dell’ambito temporale di applicazione.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 36/2017 DEPOSITATA 14 APRILE 2017, PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI 33

 

Interpretazione del contratto ai fini fiscali – atto di cessione di immobili – riqualificazione in atto di cessione d’azienda – intenzione delle parti e risultato finale della negoziazione – rilevanza – assoggettamento ad Iva – confermato.

Conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, l’interpretazione del contratto ai fini fiscali, volta a stabilire se il negozio sia soggetto all’imposta di registro piuttosto che all’Iva, deve avvenire con criteri diversi da quelli utilizzabili ai fini civilistici. Il giudice di merito è tenuto a valorizzare l’intenzione effettiva dei contraenti, non disgiunta naturalmente dall’analisi del risultato finale della negoziazione che, nella fattispecie (cessione di immobili adibiti ad albergo, finalizzata alla realizzazione di un esteso progetto di costruzione su un’area più vasta), porta ad escludere trattarsi di cessione d’azienda.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 2, SENTENZA N. 52/2017 DEPOSITATA 16 MAGGIO 2017, PRESIDENTE BIASI - RELATORE GIULIANI

Condono D.L. n. 98/2011 – liti pendenti – sentenze passate in giudicato prima del 1° maggio 2011 – escluse.

La definizione di liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 39, co. 12, del D.L. n. 98 del 2011, al fine di ridurre il contenzioso tributario, comportava l’eliminazione di ogni e qualsiasi tipo di vertenza: sia quelle ancora pendenti al 1° maggio 2011 presso le competenti Commissioni tributarie, sia quelle per le quali - a tale data - era già intervenuta una pronuncia, ma non ancora passata in giudicato e pertanto ancora impugnabile con i mezzi ordinari. Restano escluse dall’ambito applicativo della richiamata norma esclusivamente le liti definite con sentenza passata in giudicato in data precedente al 1° maggio 2011.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 2, SENTENZA N. 53/2017 DEPOSITATA 16 MAGGIO 2017, PRESIDENTE BIASI - RELATORE GIULIANI

Imposte dirette – società avente ad oggetto la gestione di immobili – trasformazione da s.r.l. a s.a.s. – imposizione sostitutiva – vendita degli immobili oltre il quinquennio – valide ragioni extrafiscali – sussistono – abuso del diritto – non si configura.

Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l’operazione. Il carattere abusivo va invece escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 82/2017 DEPOSITATA 4 SETTEMBRE 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA

Tassa automobilistica provinciale – bollo auto – esenzione – condizioni alternative – handicap grave in capo al proprietario dell’autoveicolo – adattamento funzionale dell’autoveicolo – necessità.

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale e del bollo auto è subordinata alla dimostrata sussistenza di un handicap grave in capo al proprietario dell’autoveicolo, ovvero, per i soggetti per i quali non sussista un handicap grave, alla dimostrazione dell’intervenuto adattamento funzionale del veicolo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 1, SENTENZA N. 102/2017 DEPOSITATA 6 OTTOBRE 2017, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE CHIETTINI

I. Notifica dell’avviso bonario e della cartella di pagamento – emendabilità della dichiarazione in pendenza di liquidazione della stessa – è legittima.

II. Cartella di pagamento emessa a seguito di avviso bonario – impugnabilità non solo per vizi propri ma anche per vizi attinenti al merito della pretesa – è legittima.

I. Il contribuente può procedere alla trasmissione di una dichiarazione integrativa che, ora per allora, sostituisce l’originaria dichiarazione, anche se l’Ufficio ha preventivamente notificato il c.d. avviso bonario (e, nel caso de quo, la conseguente cartella di pagamento).

II. La cartella di pagamento emessa a seguito di avviso bonario che liquida una dichiarazione può essere impugnata non solo per vizi propri, ma anche “per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”, in quanto oggetto del contenzioso è l’accertamento della legittimità della pretesa, anche se questa si fonda su dati forniti dal contribuente.

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COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZIONE N. 2, SENTENZA N. 104/2017 DEPOSITATA 9 OTTOBRE 2017, PRESIDENTE BIASI - RELATORE CHIETTINI

Trust trasparente – trust residente negli USA, beneficiario fiscalmente residente in Italia e redditi percepiti dal trust tassati in Italia come redditi di capitale – Convenzione tra Italia e USA – inapplicabilità.

Nel caso di trust con beneficiari individuati (c.d. trasparenti), ove i redditi siano imputati direttamente agli stessi come redditi di capitale, non si applica la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America del 1984, ratificata dalla Legge n. 763/1985 quando, seppure il trust sia residente in America, il beneficiario dello stesso sia fiscalmente residente in Italia ed i redditi percepiti dal trust siano stati ivi tassati ai sensi dell’art. 44, comma primo, lettera g)-sexies, del TUIR.

 

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