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Massima: L’accertamento sintetico da “redditometro”, essendo fondato su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, fornisce solamente una prima stima del reddito attribuibile alle persone fisiche sulla base delle informazioni inerenti la disponibilità di beni e servizi che, di per sé, non possono che dare luogo a una misura astrattamente indicativa della capacità contributiva e, come tale, il suo risultato deve necessariamente essere corretto nel corso del contraddittorio al fine di contestualizzarlo, senza il quale l’accertamento sintetico non può che ritenersi nullo (nel caso di specie, un contribuente persona fisica riceveva quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF e addizionali per gli anni di imposta 2005-2006-2007-2008, conseguenti a “redditometro” definito dall’Ufficio per incrementi patrimoniali intervenuti nel 2009”.

Massima: “L'avviso d'accertamento è illegittimo quando manchi l'allegazione degli atti in esso richiamati; è infatti nullo l'avviso d'accertamento che si fonda su un atto dell'amministrazione finanziaria (PVC) non valutato autonomamente dall'Ufficio e privo dell'allegazione dei documenti posti a suo fondamento, non essendo sufficiente al riguardo la produzione in sede contenziosa degli atti mancanti”.

Massima:“La determinazione del reddito effettuata sulla base del “redditometro” impone all’Ufficio di richiedere al contribuente chiarimenti sulle ragioni che hanno giustificato un reddito dichiarato inferiore a quanto emergente in base al redditometro. Qualora il contribuente, ottemperando alla predetta richiesta, provveda a trasmettere all’Ufficio i propri chiarimenti, la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente, in mancanza della quale l’avviso è nullo per difetto di motivazione”.

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, 

Sentenza n. 1911/2015 del 26 febbraio 2015 

Massima: “L’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano, essi devono avere un grado di determinatezza tale da permettere al contribuente un effettivo esercizio del diritto di difesa. L’avviso di accertamento avente ad oggetto l’imposta comunale sulla pubblicità deve esser dichiarato nullo quando mancano gli elementi identificativi della pretesa tributaria, i.e. quando le indicazioni contenute nell’atto non sono idonee a individuare in modo inequivoco l’insegna oggetto della pretesa”. 

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, 

Sentenza n. 78/2015 del 2 marzo 2015

Massima: “Nel caso di società di persone, poiché l’accertamento del reddito prodotto in forma associata e quello imputabile per trasparenza ai singoli soci sono in evidente rapporto di reciproca implicazione, si determina una situazione di litisconsorzio necessario. Di conseguenza, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, ovverosia la società e i soci, è nullo per violazione del principio del contraddittorio”.