Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12,
Sentenza n. 2904/2015 del 30 giugno 2015
Altre massime derivanti dalla pronuncia:
I – “Da tempo nella giurisprudenza di legittimità si è affermato l'orientamento secondo cui in tema di imposte sui redditi, deve ritenersi, in base al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 art. 42 commi 1 e 3 ,che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell'Ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato dal reggente di questo. (conf. Cass. 14942/2013)”.
II – “È da ritenersi decaduto dalla potestà accertativa l'Ufficio che notifichi l'avviso d'accertamento successivamente al termine ordinario di decadenza dalla potestà impositiva. L'operato dell'Ufficio è altresì da ritenersi tardivo o quanto meno non tempestivo in riferimento all’inoltro della denuncia ai fini del raddoppio dei termini, qualora tale atto non abbia preceduto l'emissione dell'avviso di accertamento e sia stato ivi allegato”.
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