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Agenzia contesta la falsa fatturazione, ma quando il contribuente contesta l’esistenza della delega ad emettere l’avviso, tarda nella produzione, facendo vincere il processo al contribuente. Tutto annullato. Nessun pagamento sarà dovuto

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Estratto: “la mancata produzione tempestiva della delega di firma pretesamente conferita al funzionario sottoscrittore dell'impugnato avviso di accertamento dal Capo dell'Ufficio costituisce, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, un profilo di nullità assoluta dell'atto oggetto d'impugnazione”.

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Sentenza del 28/03/2023 n. 92 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone Sezione/Collegio 3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto tempestivamente notificato alla controparte Agenzia delle Entrate di Frosinone e ritualmente depositato presso la segreteria di questa Corte, la W. C. S.R.L. in persona del Leg. Rappr. A. S. - rappresentata e difesa in giudizio come in atti - ha proposto ricorso contro la suddetta Agenzia relativamente all'avviso di accertamento n. TKQ033I00702/2022, notificato a mezzo PEC il 19/07/2022 ed avente ad oggetto a carico di tale società per l'anno 2015 gli importi di ?. 35.062 per IRES, di ?. 6.531 per IRAP e di ?. 28.050 per IVA, il tutto per aver portato in deduzione/detrazione costi per fatture emesse dalle società ES Srl e WS Srl per la suddetta annualità, costi ritenuti dall'Ufficio come afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti all'esito di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza rivolti ad evidenziare inadempienze di tipo contabile, amministrativo e fiscale a carico delle società emittenti dette fatture, con risultanze tali da farle pretesamente ritenere delle "cartiere" pur in presenza di pagamenti delle fatture eseguiti con mezzi tracciabili.

In sintesi e rinviando per un maggior dettaglio al più diffuso contenuto degli atti difensivi depositati dal ricorrente, da intendersi al riguardo qui richiamati per relationem, deve rilevarsi che la ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'atto impugnato per i pretesi profili di illegittimità appresso specificati.

1. Errore sul recupero operato ai fini delle imposte dirette, fondato e calcolato su un criterio "di cassa" anziché "di competenza", con violazione e falsa applicazione dell'art. 109 comma 1 del TUIR n. 917/86 (la società optava in quegli anni per il c.d. regime "per cassa", emettendo fatture "in sospensione d'imposta": in tal caso, l'iva sulle fatture d'acquisto viene detratta soltanto al momento dell'effettivo pagamento della fattura, seguendo un criterio di "cassa", in deroga all'ordinario criterio di "competenza", regime che tuttavia, opera soltanto per quanto concerne la detraibilità dell'iva e non anche per le imposte dirette, in cui il diritto alla deduzione del costo rimane ancorato all'ordinario criterio di competenza).

2. Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento - mancanza di qualsivoglia vaglio critico, nonché delle osservazioni formulate e dei dati analizzati e riportati - mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio (le motivazioni si limitano a rinviare espressamente ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, non allegato e non riprodotto nei suoi contenuti essenziali, rispetto al quale l'Ufficio non esprime alcun vaglio critico/analitico, anche rispetto alle osservazioni prodotte dalla società in fase precontenziosa e corredate dal deposito integrale delle documentazione contabile e fiscale, scevra di qualsivoglia contestazione, ciò in violazione dei principi fissati dall'articolo 7 Legge n. 212/2000 circa l'obbligo di motivare adeguatamente gli atti).

3. Mancata motivazione specifica circa la pretesa insussistenza delle operazioni oggetto di contestazione, a fronte anche degli elementi concretamente addotti dalla contribuente nel corso degli espletati accertamenti (ciò anche in considerazione della peculiarità della tipologia di attività della ricorrente, il cui "core business" è costituito dalla emissione di WPS, vale a dire una particolare "specifica di procedimento di saldatura" consistente nella elaborazione di una scheda tecnica in cui siano riportati tutti i dati necessari all'esecuzione di una saldatura conforme agli standard qualitativi ISO 9001).

4. Vizio di sottoscrizione dell'atto impugnato, in violazione dell'articolo 42 del DPR 600/73, laddove lo stesso risulta sottoscritto da persona diversa dal direttore dell'Ufficio interessato su delega, con conseguente necessità di dimostrare l'esistenza della delega e la sua "adeguatezza" (nominatività, durata, forma), nonché l'adeguatezza delle qualifiche del firmatario e del delegante.

5. L'atto impugnato è stato notificato nell'anno 2022, pur riferendosi all'annualità 2015, in spregio al termine fissato dall'articolo 43 del DPR 600/73 e dall'articolo 57 del DPR 633/72 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, vale a dire nel caso di specie il 31/12/2020, trattandosi di dichiarazioni presentate nel 2016 per il periodo d'imposta 2015; a ciò si aggiunga che l'Ufficio non ha neanche dimostrato, del resto, l'eventuale sussistenza degli specifici presupposti sanciti dalla normativa (comma 132 della L. 208/2015) che prevede il raddoppio dei termini in questione nel caso di vicenda impositiva che tragga origine dalle risultanze di un'indagine di polizia giudiziaria, come appunto ravvisabile in ipotesi nel presente caso.

Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate, per sollecitare il rigetto delle richieste avversarie come da atto di controdeduzioni, al quale per brevità espositiva si rinvia per relationem per il dettaglio delle argomentazioni della parte.

In data 10/02/2023 la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, con la quale ha ribadito in particolare l'eccepita carenza di delega di firma da parte del Capo dell'Ufficio al funzionario sottoscrittore dell'impugnato avviso di accertamento, sottolineando la mancata produzione da parte dell'Agenzia resistente di documentazione idonea a comprovare la effettiva sussistenza di una valida delega, in mancanza della quale l'avviso di accertamento de quo è da intendersi illegittimo, come sancito dalla Cassazione anche con recente ordinanza n. 7441/2022 in data 8/03/2022 (la documentazione pretesamente attestante la sussistenza di una siffatta delega risulta essere stata poi depositata in atti dalla resistente soltanto il giorno immediatamente antecedente la data fissata per la celebrazione del presente giudizio - n.d.r.).

All'odierna udienza di trattazione del ricorso - svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito - per mancato deposito in atti nel previsto termine (almeno 20 gg. prima dell'udienza di trattazione) dell'accennata delega di firma; il rappresentante dell'Agenzia resistente ha sollecitato il rigetto di tale eccezione preliminare in quanto, pur non essendosi provveduto a produrre tempestivamente in atti la delega in questione, la sua effettiva esistenza era comunque già verificabile in atti dal cd. codice "glifo" debitamente apposto sull'impugnato avviso, oltre che in ogni caso dalla sua pur tardiva allegazione documentale effettuata dall'Ufficio il giorno prima dell'udienza (v. sopra). All'esito dell'udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo alla luce delle seguenti considerazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che va in primo luogo esaminata - per la sua intrinseca pregiudizialità rispetto agli altri profili oggetto di contenzioso - la questione della eccepita insussistenza di una valida delega di firma da parte del Capo dell'Ufficio al funzionario sottoscrittore dell'impugnato avviso, la Corte sottolinea innanzitutto la totale inconferenza, ai fini del decidere in ordine all'eccezione in esame, della presenza sull'impugnato avviso del cd. codice "glifo", atteso che quest'ultimo (come agevolmente riscontrabile dall'apposito link dell'Agenzia delle Entrate) è una sorta di contrassegno informatico apposto sugli avvisi di accertamento "cartacei" oggetto di notifica ai contribuenti, avente la finalità di attestare la conformità della copia cartacea dell'avviso rispetto all'originale digitale emesso dall'Ufficio. Ne consegue quindi che - a parte il fatto che nel caso di specie il provvedimento de quo è stato notificato alla ricorrente in formato digitale a mezzo PEC, cosicché l'accennata funzione attestatrice di conformità del "glifo" nel caso specifico risulta oltretutto priva di significatività concreta - dalla materiale apposizione del codice "glifo" sul provvedimento qui oggetto di contenzioso non è possibile trarre il benché minimo elemento di riscontro, neanche induttivo, circa la effettiva sussistenza di una idonea delega di firma regolarmente rilasciata dal Capo dell'Ufficio al funzionario sottoscrittore dell'avviso de quo.

Quanto poi alla documentazione che la resistente ha depositato per via telematica soltanto nel pomeriggio del giorno precedente l'odierna udienza di trattazione del giudizio - documentazione pretesamente comprovante, a dire della parte interessata, la effettiva sussistenza della delega di firma de qua - osserva la Corte che per consolidata giurisprudenza di legittimità il deposito di documenti oltre il termine fissato dall'art. 32 D. Lgs. n. 546/92 (venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione) comporta la non utilizzabilità ai fini della decisione dei documenti tardivamente depositati, dovendosi il suddetto termine ritenere di natura perentoria pur in assenza di espressa previsione legislativa, come tale da intendersi quindi previsto a pena di decadenza e rilevabile d'ufficio da parte del Giudice (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 2443/2020 e 29807/2018).

Posto tutto questo, non resta conclusivamente alla Corte che rilevare di conseguenza che la mancata produzione tempestiva della delega di firma pretesamente conferita al funzionario sottoscrittore dell'impugnato avviso di accertamento dal Capo dell'Ufficio costituisce, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, un profilo di nullità assoluta dell'atto oggetto d'impugnazione. A questo riguardo ci si limita qui a richiamare - condividendole pienamente - alcune delle più recenti decisioni in tal senso della Cassazione, laddove si sancisce in modo univoco che: (sentenza n. 20194/2020) "A fronte dell'eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell'Ufficio sollevata dal contribuente scatta l'onere in capo all'Amministrazione erariale di documentare la delega di firma ed il conseguente obbligo da parte del Giudice di merito di verificare tale documentazione"; (ordinanza n. 32386 (2022) "Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'Ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega dal titolare dell'Ufficio, onere a carico dell'Amministrazione finanziaria che consiste non solo nel dare prova dell'esistenza della delega, ma anche del suo corretto esercizio quale effetto diretto dell'espressa previsione della tassativa sanzione legale di nullità dell'avviso di accertamento - Cass., Sez. 5, sent. N. 18758 del 5/09/2014."; (ordinanza n.7441/2022) "Circa il fatto che la delega non sia mai stata prodotta dall'Amministrazione finanziaria ….. rileva allora il principio, ribadito ancora con Cass. Sez. 5 n. 19190/2019, per cui la delega seppur di firma (e non di funzioni) deve essere prodotta in giudizio in caso di contestazione, al fine di scrutinarne l'esistenza e l'identità del sottoscrittore …. La mancata produzione impedisce il sindacato sulla legittimità della sottoscrizione di chi non ha istituzionalmente la rappresentanza esterna dell'Ufficio, circostanza di specifica censura da parte del contribuente ….".

In base all'insieme delle esposte considerazioni - nelle quali resta assorbita, ai fini del decidere, ogni argomentazione svolta in atti dalle parti - in accoglimento del ricorso deve dunque annullarsi l'impugnato avviso, con equa compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità del contenzioso.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, annullando l'impugnato avviso di accertamento e dichiarando compensate le spese di lite.

Così deciso in Frosinone in data 24 gennaio 2023.

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