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GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO ED AL RICORSO TRIBUTARIO 2024

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GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO ED AL RICORSO TRIBUTARIO 2024

Di seguito la guida al RICORSO TRIBUTARIO e processo tributario, per come specificata la portale del MEF.

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Giurisdizione

La giurisdizione tributaria rientra tra le giurisdizioni speciali ed è organizzata in Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado (D. Lgs. n° 545/92: sito esterno banca dati CERDEF e D. Lgs n. 546/92: sito esterno banca dati CERDEF come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a): sito esterno banca dati CERDEF e dall'art. 4, comma 1, lett. a) delle Legge 31 agosto 2022, n. 130: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Le Corti di Giustizia Tributaria operano in primo grado e sono organizzate presso ciascun capoluogo di provincia, e suddivise in Sezioni secondo la tabella stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia. 

 

Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado sono istituite presso ciascun capoluogo di regione.

 

Sono oggetto di giurisdizione tributaria:

tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e speciecomunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio (art. 2, comma 1, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale (art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 546/92): sito esterno banca dati CERDEF;

le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 546/92);

in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 546/92).

Sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto.

 

Parti del processo

Sono parti nel processo dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria:

il ricorrente;

l'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle dogane e dei monopolidi cui al D. Lgs. 30 luglio 1999 n° 300: sito esterno banca dati CERDEF, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446: sito esterno banca dati CERDEF, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto.

 

Difesa delle parti - Assistenza tecnica

L’art. 12 D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, dispone l’obbligo dell’assistenza in giudizio di un difensore abilitato, per le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997: sito esterno banca dati CERDEF. L’obbligo non sussiste per le controversie il cui valore non sia maggiore di tremila euro, calcolato sulla base dell’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione, o in caso di vizio che determina la nullità della procura al difensore, si applica, per espresso rinvio dell’art. 12, la disciplina dell’art. 182 c.p.c.

 

L’incarico deve essere conferito:

con atto pubblico o scrittura privata autenticata;

in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell’autografia della sottoscrizione;

oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Possono essere abilitati all’assistenza tecnica le categorie di soggetti che di seguito si specificano.

se iscritti nei relativi albi professionali: gli avvocati, i commercialisti (iscritti nella sezione A del relativo albo), i consulenti del lavoro;

se iscritti nell’elenco tenuto a cura del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ed in possesso degli ulteriori requisiti richiesti per ciascuna categoria, a titolo esemplificativo:  gli impiegati delle carriere dirigenziale; gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza; i dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate dal CNEL, e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate; i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, limitatamente alle controversie dei propri assistiti, se scaturite da adempimenti per i quali i CAF hanno prestato assistenza. L’elenco di cui sopra è tenuto secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2019: sito esterno in una nuova scheda, sentito il Ministero della giustizia, congiuntamente alla determinazione delle ipotesi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.

se iscritti nei relativi albi professionali, e per le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo di una particella e la consistenza, il classamento delle unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale: gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari.

se iscritti nel relativo albo e per le controversie relative ai tributi doganali: gli spedizionieri doganali.

I soggetti di cui sopra possono stare in giudizio personalmente limitatamente alle controversie rientranti nell’ambito della loro attività.

 

Competenza

La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4, D. Lgs. n° 546/92 : sito esterno banca dati CERDEF, riformato ad opera dell’art. 9, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n° 156/2015: sito esterno banca dati CERDEF, a seguito della sentenza n° 44/2016: sito esterno banca dati CERDEF (GU n° 10 del 9/3/2016), con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della precedente formulazione del comma 1. Ai fini dell’individuazione della Corte di Giustizia Tributaria competente, la pronuncia ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/97: sito esterno banca dati CERDEF, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell’ente locale concedente e dell’ente locale impositore,

 

Attualmente dunque la competenza per territorio è così individuata:  

per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n° 446/97, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;

per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

I procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione Tributaria Centrale, proseguono dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (art. 12 delle disp. trans. del D. Lgs. n° 156/2015: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Quanto alla competenza per materia, l’art. 4, comma 1  lett. b) della Legge 31 agosto 2022, n. 130: sito esterno banca dati CERDEF, ha previsto  per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023 che le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono, in composizione monocratica, tutte le controversie di valore fino a 3000,00 euro, escluse quelle di valore indeterminabile (art. 4-bis del D. Lgs. n. 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). Per valore della lite, si intende quello al netto delle sanzioni ed interessi (v. art. 12, comma 2 D. Lgs. n. 546/92: sito esterno banca dati CERDEF) e si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

Si ricorda che prima di tale data le competenze del giudice monocratico sono definite esclusivamente dall’art. 70, comma 10 bis, D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF, ovvero nelle ipotesi di:

pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro;

pagamento delle spese di giudizio.

 

Introduzione del processo

La presente sezione descrive la fase introduttiva del processo: proposizione del ricorso, elencazione degli atti impugnabili, i contenuti del ricorso,  le modalità di presentazione del ricorso,  la costituzione in giudizio delle parti e l'indicazione dei principali termini processuali.

 

Proposizione del ricorso

Il giudizio è introdotto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 18, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Il ricorso può essere proposto avverso (art. 19, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF):

l'avviso di accertamento del tributo;

l'avviso di liquidazione del tributo;

il provvedimento che irroga le sanzioni;

il ruolo e la cartella di pagamento (*);

l'avviso di mora;

l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, e successive modificazioni;

il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, e successive modificazioni;

gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;

il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.

 

Reclamo e mediazione

Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo (art. 17 bis, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). 

 

L’istituto del reclamo/mediazione si applica agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300 e dagli Enti locali (art. 9, D. Lgs. 156/2015). Si applica inoltre, in quanto compatibili, anche agli atti emessi dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/97.

L’istituto non si applica alle controversie di valore indeterminabile (ad eccezione di quelle in materia catastale, di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo) e alle controversie di cui all’art. 47 bis, relative al recupero degli aiuti di Stato.

L’istanza di reclamo/mediazione, se non diversamente specificato nell’atto impugnato, va inoltrato alla Direzione dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, più in generale all’ente che ha emanato l’atto o ha omesso quello richiesto.  La proposizione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto da impugnare, o novanta giorni dal rifiuto tacito dell’atto richiesto. La descritta procedura amministrativa, volta alla composizione della lite, costituisce condizione di procedibilità del ricorso, che diviene esperibile decorsi novanta giorni fissati per la conclusione della stessa. Da tale termine riprendono a decorrere i trenta giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, in quella sede, all'atto del deposito del fascicolo di parte, andrà allegato il pagamento del contributo unificato. E’ espressamente prevista l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 al 31 agosto).

 

In seguito all’ esame istruttorio dell’istanza di reclamo/mediazione, l’ente interessato può:

ritenere la proposta di mediazione completa nell’ammontare della pretesa e, per l’effetto accogliere l’istanza del ricorrente, invitando quest’ultimo a sottoscrivere l’accordo di mediazione senza formalità;

ritenere non accoglibile il reclamo in tutto o in parte; in tal caso la procedura può concludersi con un provvedimento motivato espresso di rigetto ovvero con un silenzio-rifiuto che si perfeziona decorsi novanta giorni dalla presentazione del reclamo. Nell’ipotesi di provvedimento espresso di diniego o di accoglimento parziale, il ricorrente può accettare la decisione della controparte oppure decidere di costituirsi in giudizio dinanzi al giudice tributario. La costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni previsti per la definizione della procedura di reclamo-mediazione, anche se il provvedimento di rigetto del reclamo-mediazione è notificato al contribuente prima dei predetti 90 giorni (Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014 dell'Agenzia delle Entrate: sito esterno banca dati CERDEF).

Con l’introduzione del comma 9 bis dell’art. 17 bis D. Lgs. n. 546/92 ad opera dell’art. 4 comma 1 lett. e) della legge 130/2022: sito esterno banca dati CERDEF, a partire dai ricorsi notificati il 16 settembre 2022, nelle ipotesi di rigetto del reclamo   o   di   mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5 del citato l’art. 17-bis, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.

 

(*) 

Per quanto riguarda la proposizione del ricorso avverso il ruolo e la cartella di pagamento si segnala il  nuovo comma 4-bis dell'art. 12, D.p.r. n. 602/1973: sito esterno banca dati CERDEF, introdotto nell’ordinamento con l’art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021: sito esterno banca dati CERDEF (cd. decreto fiscale) convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, il quale ha stabilito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo nonché alcuni limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento. In particolare,  la novella legislativa dispone al primo periodo la non impugnabilità dell’estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento). Il  secondo periodo, invece,  chiarisce che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per:

la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell’adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);

la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

 

Requisiti del RICORSO TRIBUTARIO

 

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado deve contenere l’indicazione (art 18, D. Lgs. n°  546/1992 : sito esterno banca dati CERDEFe art. 14, comma 3 bis,  D.P.R. n° 115/2002: sito esterno banca dati CERDEF):

-      della Corte cui è diretto;

-      del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;

-      dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;

-      dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;

-      dei motivi;

 

Il ricorso deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'articolo 12 del medesimo D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3.000,00, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. 

 

L’art. 47 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente la sospensione dell’esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF.

 

Modalita’ di presentazione del RICORSO TRIBUTARIO

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro  sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto. In caso di rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione (art. 21, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec (art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi.

 

L'indicazione dell'indirizzo  PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16 bis, comma 4, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 -  a seguito delle modifiche dell’articolo 16-bis del D. Lgs. n° 546/92 apportate con il D.L. n° 119/2018, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n° 136.

 

L’obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. In tale ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n° 546/92.

 

Le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n° 546/92 anche nei casi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte; qualora l’indirizzo PEC non sia rinvenibile nei pubblici elenchi e infine nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (art. 16 bis, comma 2, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

 

In tale ipotesi, le notificazioni si possono fare a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli articoli 137  c.p.c e seguenti (art. 16 D. Lgs. n° 546/92, c. 2: sito esterno banca dati CERDEF) o con spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all'ente impositore che ha emanato l'atto o mediante consegna diretta da parte del ricorrente all'ufficio impositore (art. 16 D. Lgs. n° 546/92, c. 3: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Nei casi di notifica tramite PEC, qualora non sia possibile fornirne la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore del contribuente e il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1 bis e 1 ter della legge 21 gennaio 1994, n° 53 che disciplina le notifiche in proprio degli avvocati nel settore civile, amministrativo e stragiudiziale (articolo 16, comma 3, D.L. n° 119/2018: sito esterno banca dati CERDEF).  Nello specifico il citato articolo 9 commi 1 bis della L. 53/94 prevede che, in questi casi l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82.

 

Costituzione in giudizio del ricorrente

 

La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi.

 

L'art. 16 del D. L. n° 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/92, ha infatti disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. 

 

L’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale:

 

a) per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n° 546/92). Tuttavia se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso.

b) qualora il giudice, con provvedimento motivato, autorizzi il deposito con modalità diversa da quella telematica. Nello specifico tale autorizzazione spetta:

 

al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo del ricorso/appello (esempio blocco giornaliero della funzionalità del Sigit non programmato);

 

al Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo;

 

al Collegio nell’ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza.

 

Ne deriva che, in tali casi, il deposito del ricorso notificato può essere effettuato con la trasmissione dello stesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o direttamente  presso la segreteria della Corte adita, entro 30 giorni dalla data di notifica (art. 22, D.Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

In tale ipotesi resta comunque l’obbligo per l’ente impositore resistente o appellante del deposito telematico degli atti.

 

Contestualmente alla costituzione, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a (NIR), scaricabile in pdf – doc NIR CTP, NIR CTR, contenente l’indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione. Unitamente a quanto già indicato, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce in originale o fotocopia.

Il deposito di eventuali motivi aggiunti o di altra documentazione (art. 24, D. Lgs. n° 546/92) deve avvenire sempre in modalità telematica per i soggetti obbligati, inserendo necessariamente il numero di iscrizione a ruolo.

Al fine di semplificare le attività correlate al PTT, il citato articolo 16 del D.L. n° 119/18 con l’introduzione dell’articolo 25-bis del D. Lgs. n° 546/92 attribuisce il potere di certificazione di conformità sia al difensore del contribuente e sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, ovvero il potere di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

Analogo potere di certificazione in conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico formato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo  informatico. L’estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia.

Con il medesimo D.L. n° 119/2018 è stata data l’interpretazione autentica all’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo 16-bis del D. Lgs. n° 546/92 in merito ai contenziosi instaurati prima del regime obbligatorio delle modalità telematiche in vigore dal 1°luglio 2019:  le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica “indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”. Con tale interpretazione autentica si superano quelle posizioni giurisprudenziali che avevano sinora ritenuto soccombente l'Amministrazione finanziaria laddove si fosse costituita telematicamente in presenza di ricorso cartaceo del contribuente.

Le disposizioni relative alla costituzione in giudizio del ricorrente si applicano anche alla costituzione in giudizio dell'appellante.

 

Costituzione in giudizio del resistente

La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire, entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti offerti in comunicazione, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le  disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n.° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi. Per la costituzione in giudizio del resistente valgono le stesse regole per il deposito del ricorso, ovvero l’obbligo a partire dal 1° luglio 2019 del deposito delle controdeduzioni con modalità telematiche (art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). Nelle controdeduzioni sono esposte le proprie difese, le prove di cui intende valersi, le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio e l'eventuale chiamata in causa di terzi.

Il giudice tributario può tuttavia autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

L’obbligo del deposito del ricorso in modalità telematica non sussiste per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n° 546/92). Per cui la costituzione in giudizio per tali soggetti avviene mediante il deposito presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, del fascicolo cartaceo contenente le controdeduzioni, in tante copie quante sono le parti in giudizio, e i documenti offerti in comunicazione (art. 23, D. Lgs. n° 546/92). Tuttavia, qualora intendano avvalersi della modalità telematica  devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata  da indicare nel ricorso e osservare le disposizioni sul PTT.  

Al fine di semplificare le attività correlate al PTT, il citato articolo 16 del D.L. n° 119/18 con la previsione dell’articolo 25-bis del D. Lgs. n° 546/92, attribuisce sia al difensore del contribuente e sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, il potere di certificazione della conformità degli atti, ovvero di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

Analogo potere di certificazione in conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico formato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo  informatico. L’estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia.

Con il medesimo D.L. n° 119/2018 è stata data l’interpretazione autentica all’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo 16 bis del D. Lgs. n° 546/92 in merito ai contenziosi instaurati prima del regime obbligatorio delle modalità telematiche in vigore dal 1° luglio 2019:  le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica “indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”. ” Con tale interpretazione autentica si superano quelle posizioni giurisprudenziali che avevano sinora ritenuto soccombente l'Amministrazione finanziaria laddove si fosse costituita telematicamente in presenza di ricorso cartaceo del contribuente.

Nel giudizio di appello, la parte resistente (soggetto privato o ente impositore) deve costituirsi in giudizio nei modi e nei termini previsti per il primo grado, depositando le relative controdeduzioni.

 

Termini processuali

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giornidalla data di notifica dell'atto impugnato (art. 21, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

nel caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, il ricorso può essere proposto decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione, presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino ad intervenuta prescrizione. In mancanza di disposizioni specifiche, la domanda per la restituzione non può essere presentata oltre i due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione;

il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. In caso di mancata notificazione,  il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF);

il ricorso per Cassazione, esperibile per i motivi indicati nell’art. 360, comma 1, c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF (numeri da uno a cinque), deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.). Previo accordo fra le parti, il ricorso per Cassazione è esperibile anche nei confronti delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, per il motivo di cui al n° 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c. (art. 62, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

in caso di rinvio della causa da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi  dalla pubblicazione della sentenza. In caso di inosservanza del termine anzidetto, o del successivo verificarsi di una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue (art. 63, comma 1 e 2, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

Per il computo dei termini processuali valgono le disposizioni civilistiche contenute nell'art. 2963 c.c.: sito esterno banca dati CERDEF (computo dei termini di prescrizione) e nell'art. 155 c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF (computo dei termini).

 

Sospensione feriale

La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto  (art. 1 della L. 742/69, così come modificato dall'art. 16 del D. L. n° 132/2014: sito esterno banca dati CERDEF) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, l'inizio della stessa è differito alla fine della sospensione. La sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo (art. 40, comma 4, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Trattazione del ricorso

Questa sezione riguarda le attività successive alla costituzione in giudizio delle parti dopo l'iscrizione del ricorso nel registro generale, formazione del fascicolo processuale e assegnazione del ricorso.

 

Fissazione della data di trattazione e nomina del relatore

Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e, ai sensi dell’art. art. 27, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, dichiara con decreto, soggetto a reclamo, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria:

l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta;

la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo, ove ne sussistano i presupposti;

Qualora non ravvisi i presupposti per l’emanazione di provvedimenti di cui sopra, il presidente fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore (art. 30, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza (art. 33, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Avviso di trattazione dell’udienza

 

La data di trattazione dell'udienza è comunicata dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima.  Uguale comunicazione deve aver luogo in caso di rinvio da parte del presidente per giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze di servizio (art. 31, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Le comunicazioni alle parti sono eseguite:

con posta elettronica certificata (articolo 16 bis, D. Lgs. n° 546/92 e Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26/04/2012: sito esterno banca dati CERDEF);

con avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, consegnato a mano o mediante spedizione postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 16, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Le  modalità di comunicazione  di cui al punto 2,  si applicano esclusivamente per le comunicazioni nell’ambito dei processi tributari per i quali non vige l’obbligo della modalità telematica (controversie inferiori ai 3.000 euro). Tuttavia se nel ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all’indirizzo PEC.   

Nell’ambito del processo tributario telematico, la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l’Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (art. 16 bis, comma 2, D. Lgs. n° 546/92).

 

Discussione della causa

 

 

La discussione della causa avviene in Camera di Consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.

 

Trattazione in camera di consiglio e attività difensiva

La discussione del ricorso in Camera di Consiglio è esercitata dalle parti osservando, a pena di decadenza, i seguenti termini:

 

20 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare documenti

10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare le memorie illustrative

5 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare brevi repliche scritte

Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Il segretario redige il processo verbale (art. 33, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Il collegio giudicante, subito dopo l'esposizione del relatore,  delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio (art. 35, D. Lgs. n° 546/92): sito esterno banca dati CERDEF. La decisione è presa a maggioranza dei voti.

 

Ai fini della decisione, si segnala che l’articolo 7 del D. Lgs. n. 546/92: sito esterno banca dati CERDEF riconosce alle Corti di giustizia tributaria nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, poteri istruttori presso gli uffici impositori e di avvalersi della competenza di tecnici dell’amministrazione dello Stato, enti pubblici e anche della Guardia di finanza.

 

Inoltre, solo a partire dai ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022, la Corte di giustizia tributaria, fermo restando la non ammissione del giuramento, ove lo ritenga necessario e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’art. 257-bis del c.p.c. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale (art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 546/92 così come modificato dall’art. 4, lett. c) della Legge 31 agosto 2022, n. 130: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Da rilevare, infine, che dalla stessa data con la previsione del comma 5 bis dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/92 (v. art. 7 della Legge n. 130/2022: sito esterno banca dati CERDEF), l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di provare in giudizio le violazioni tributarie contenute nell’atto impugnato. Ne deriva che Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque  insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque  in  coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa  impositiva  e  l'irrogazione  delle  sanzioni. Mentre, spetta al contribuente dimostrare le ragioni nelle cause aventi ad oggetto la richiesta di rimborso delle imposte che non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

 

Trattazione in pubblica udienza e attività difensiva     

La discussione in pubblica udienza deve essere chiesta con apposita istanza da depositare nella  segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente, e da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data dell'udienza stessa  (art. 34, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Nella discussione in pubblica udienza, le parti possono esercitare le proprie attività di difesa rispettando i seguenti termini, a pena di decadenza:

 

20 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare documenti

10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare le memorie illustrative

A differenza della discussione in Camera di consiglio, non è ammesso il deposito delle brevi repliche.

 

All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Subito dopo il collegio delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.  Il segretario redige il processo verbale.

 

All'udienza pubblica possono partecipare anche persone estranee al processo.

 

Si evidenzia che dal 16 novembre 2020, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale 285 del decreto direttoriale che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali da remoto, sono state attuate le diposizioni contenute nell’articolo 16, comma 4 del D. L. n° 119/2018: sito esterno banca dati CERDEF come modificato dall’art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Per maggiori dettagli consultare la pagina dedicata all'Udienza a Distanza.

 

Si rende comunque noto che per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° settembre 2023 le udienze di cui all’art. 34 del D. Lgs. 546/92 tenute dalla Corte di giustizia tributaria in composizione monocratica e quelle relative alla sospensione degli atti impugnati di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 546/92: sito esterno banca dati CERDEF si svolgono esclusivamente a distanza. Tuttavia, ciascuna delle parti può richiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia provinciale (art. 4, comma 4, della legge 130/2022).

 

Decisione del ricorso

Questa parte della guida indica le principali attività connesse alla decisione del ricorso, con particolare riferimento alla sentenza che definisce il processo, fornendo anche indicazioni circa l'impugnazione del provvedimento giurisdizionale, la condanna alle spese di lite, il pagamento del tributo in pendenza di giudizio e il ricorso per ottemperanza.

 

Sentenza

La sentenza è l'atto conclusivo del processo tributario. È pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana (art. 36, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). Essa deve contenere:

 

l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

la breve esposizione dello svolgimento del processo;

le richieste delle parti;

la sintetica  esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

il dispositivo.

La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. La mancata sottoscrizione ne comporta la nullità insanabile, rilevabile anche d’ufficio.  

 

La Corte di Giustizia Tributaria giudica nei limiti e nell'ambito delle domande e delle eccezioni di parte.

 

La sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della Corte, entro trenta giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito è certificato dal segretario, con apposizione sulla sentenza della propria firma e della data. Il dispositivo è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito.

 

Con l'introduzione del PTT è possibile estrarre dal fascicolo informatico anche le copie dei provvedimenti del Giudice in esenzione del pagamento dei diritti di copia semplice (Circolare del Dipartimento delle Finanze n° 1 del 4 luglio 2019: apre in una nuova scheda - PDF 779 KB).

 

Per la consultazione della banca dati delle massime delle sentenze delle Commissioni Tributarie/Corti di Giustizia Tributaria visualizzare il servizio di Documentazione Economica e Finanziaria: sito esterno banca dati CERDEF.

 

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2020,  del Decreto del Direttore Generale delle Finanze: apre in una nuova scheda (PDF - 879 KB) che disciplina le regole tecniche-operative previsto dall’art. 3, comma 3, del DM 23 dicembre 2013, n. 163, è data la possibilità ai giudici tributari di redigere il provvedimento giurisdizionale digitale per i contenziosi depositati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma e la Regionale del Lazio (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma e di secondo grado del Lazio), all’esito dello svolgimento delle relative udienze di trattazione fissate a decorrere dal 1° dicembre 2020. Per le restanti Corti, la redazione della sentenza digitale è prevista dal 1° giugno 2021.

Si evidenzia che con il medesimo decreto, a decorrere dal 1° dicembre 2020, presso tutte le Corti di Giustizia Tributaria, è consentito agli ausiliari del giudice ex articolo 7, comma 2 del D. Lgs. n. 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, il deposito telematico degli atti di competenza.

 

Condanna alle spese di lite

La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza (art. 15, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). La Corte di Giustizia Tributaria può tuttavia dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite soltanto in caso di soccombenza reciproca  o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Con la previsione del comma 2 bis dell'art. 15: sito esterno banca dati CERDEF è richiamata espressamente l'applicabilità dell'articolo 96, primo e terzo comma, c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF, in tema di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, che si aggiunge alla condanna del pagamento delle spese di lite.

 

In materia di spese di lite, si evidenzia ulteriormente:

in caso di rinuncia, il ricorrente deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro (art. 44, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

in caso di estinzione del processo per inattività delle parti, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 45, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

in caso di estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 46, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari, la Corte provvede sulle spese della relativa fase. Tale pronuncia conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito (art. 15, comma 2 quater, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

nelle controversie di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento (art. 15, comma 2 septies,  D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

le spese processuali restano a carico della parte che non abbia accettato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa della controparte, qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta avanzata (art. 15, comma 2 octies,  D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). Per i ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022,  la nuova formulazione del comma 2 octies dell’art. 15 del D. Lgs. n. 546/92 (art. 4, comma 1, lett. d) della Legge 31 agosto 2022, n. 130: sito esterno banca dati CERDEF), prevede che qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa non accettata dall’altra parte senza un giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della conciliazione ad essa proposta. Mentre se la proposta di conciliazione avanzata dal giudice o da una delle parti si conclude, le spese processuali si intendono compensate, a meno che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione;

la parte soccombente è tenuta al pagamento delle relative spese di giudizio, qualora siano accettate le ragioni già espresse in sede di mancato accoglimento dell’istanza di reclamo o mediazione (art. 17-bis, comma 9 bis del D. Lgs. n. 546/92);

mentre la riscossione delle somme liquidate a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, se assistiti da propri funzionari, avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo, solo dopo che la sentenza che le dispone è passata in giudicato (art. 15, comma 2 sexies, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF), per il contribuente la sentenza è immediatamente esecutiva ai fini del recupero delle spese di lite.

 

Comunicazione del dispositivo

 

La comunicazione del dispositivo della sentenza è eseguita:

 

con posta elettronica certificata (art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF e decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26/04/2012: sito esterno banca dati CERDEF).

con avviso della segreteria consegnato a mano o utilizzando la spedizione postale (art. 16, comma 1 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

Le  modalità di comunicazione  di cui al punto 2,  si applicano esclusivamente per le comunicazioni nell’ambito dei processi tributari per i quali non vige l’obbligo della modalità telematica (controversie inferiori ai 3.000 euro). Tuttavia se nel ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all’indirizzo PEC.   

 

Nell’ambito del processo tributario telematico la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e qualora non sia possibile reperirlo da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l’Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (art. 16 bis, comma 2, D. Lgs. n° 546/92).

 

La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (articolo 16 bis. comma 1, D.lgs. n. 546/92).

 

 

Pagamento del tributo in pendenza di giudizio

 

Gli atti impositivi per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo graado sono oggetto, nei casi previsti, di una riscossione frazionata del quantum in essi definito, anche in deroga alle prescrizioni delle singole leggi di imposta (art. 68, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

per i due terzi, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che respinge il ricorso;

per l'ammontare risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione;

Gli importi anzidetti vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

 

Esecuzione della sentenza

 

L’art. 67 bis del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF stabilisce che “le sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado sono esecutive…”, innovando rispetto al passato con l’introduzione del principio generale di immediata esecutività delle pronunce delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, per tutte le parti in causa, ed attuando di fatto il riconoscimento di una parità fra fisco e contribuente.

 

I successivi artt. 68 e 69 del D. Lgs. n° 546/92 dispongono che l’esecuzione delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente è effettuata con l’esperimento del giudizio di ottemperanza, pur distinguendo le seguenti ipotesi :

 

Esecuzione delle sentenze favorevoli al contribuente: restituzione delle somme versate a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio (art. 68, comma 2, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). In caso di accoglimento del ricorso, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto definito dalla sentenza, unitamente agli interessi previsti per legge, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della stessa. L’inosservanza di quanto sopra legittima il contribuente, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, ad esperire l’ottemperanza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado oppure, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Esecuzione delle sentenze favorevoli al contribuente: restituzione delle somme versate in carenza di una causa solvendi ed esecuzione delle sentenze sulle liti catastali (art. 69, comma 2, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

Le sentenze di condanna al pagamento di somme versate indebitamente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali di cui all’art. 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. La restituzione deve essere eseguita entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla presentazione della garanzia. Quest’ultima, disciplinata dal regolamento di attuazione del comma 2, dell’art. 69 del D. Lgs. n° 546/92, introdotto con il decreto ministeriale n° 22 del 06/02/2017: sito esterno banca dati CERDEF ed entrato in vigore il 28/03/2017, può essere disposta dal giudice in caso di pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, anche in considerazione delle condizioni di solvibilità dell’istante. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio. L’inosservanza di quanto sopra legittima il contribuente, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, ad esperire il rimedio dell’ottemperanza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado oppure, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, dinanzi  alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

 

Impugnazioni

 

I mezzi di impugnazione delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (art. 50, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).  Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n° 546/92, per espresso rinvio dell’art. 49, in materia si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile.

 

APPELLO:

 

Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado sono competenti per l’impugnazione avverso le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione (art. 4, comma 2, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Il ricorso introduttivo del giudizio di appello deve contenere (art. 53, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF):

 

l'indicazione della Corte di Giustizia Tributaria a cui è diretto, dell’appellante e delle altri parti nei cui confronti è proposto

gli estremi della sentenza impugnata

l'esposizione sommaria dei fatti

l'oggetto della domanda

i motivi specifici dell'impugnazione

la sottoscrizione del difensore

l’indicazione dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente

l’indirizzo PEC e codice fiscale del difensore

l’indirizzo PEC e codice fiscale del ricorrente

la dichiarazione del valore della causa (art. 14, comma 3 bis, D.P.R. n° 115/2002: sito esterno banca dati CERDEF).

Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni contenute dai numeri 1) a 6) il ricorso è inammissibile.

 

L’appellante può chiedere alla Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado competente la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Può, comunque, chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile (art. 52, comma 2, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF e, nel silenzio della norma, si propende per ritenere applicabile tale istituto ad entrambi i provvedimenti inibitori dell’esecutività, sia della sentenza che dell’atto impositivo impugnati.

 

Nel giudizio di appello non si possono proporre nuove domande e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio e non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio (art. 57, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). Il giudice inoltre non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile (art. 58, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). E’ fatta salva la facoltà di produrre nuovi documenti.

 

N.B. Anche per il giudizio di appello si applica il regime di obbligatorietà delle modalità telematiche nel processo tributario, con le relative eccezioni.

 

APPELLO INCIDENTALE:

 

E’ un istituto giuridico che risponde all'esigenza di rendere unitario il processo di appello e di evitare il rischio di giudicati contrastanti (art. 54 D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). Permette all'appellato, in caso di soccombenza ripartita o reciproca, di impugnare le disposizioni della sentenza a sé sfavorevoli. Deve essere proposto nell’atto delle controdeduzioni, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dall’avvenuta notificazione dell'appello principale, deve contenere i motivi specifici su cui si fonda l'impugnazione e si osservano, per quanto non espressamente previsto, le norme in tema di costituzione del convenuto in primo grado (art. 23 D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

RICORSO PER CASSAZIONE:

 

In ambito tributario, al ricorso per Cassazione e al relativo procedimento si applicano, in quanto compatibili con il D. lgs. 546/92, le norme dettate dal codice di procedura civile.

 

Le sentenze pronunciate dalle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado possono

essere impugnate con ricorso per Cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, comma 1, del c.p.c. (art. 62, D. Lgs. n° 546/92): sito esterno banca dati CERDEF, di seguito elencati:

 

motivi attinenti alla giurisdizione;

violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

nullità della sentenza o del procedimento;

omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

 

l’indicazione delle parti;

l’indicazione della sentenza o della decisione impugnata;

l’esposizione sommaria dei fatti della causa;

i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’art. 366 bis;

l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui si fonda.

La Corte di Cassazione può:

 

rigettare il ricorso con ordinanza;

dichiarare il ricorso inammissibile o improcedibile con ordinanza;

dichiarare l'estinzione del giudizio con sentenza;

accogliere il ricorso con sentenza (con o senza rinvio alla Corte che ha emesso il provvedimento).

In merito si segnala ancora che, con l’introduzione del comma 2 bis dell’art. 62 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, è stato esteso anche al processo tributario il ricorso per saltum di cui all’art. 360, comma 2, del c.p.c. che consente, previo accordo tra le parti, la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze pronunciate dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado omettendo l’appello. In tal caso, la sentenza può essere impugnata unicamente a norma dell'articolo 360, comma 1, n° 3, c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF, ovvero per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

 

La parte che ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere alla Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività, allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Può, comunque, chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile (art. 62 bis, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF). La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF e, nel silenzio della norma, si propende per ritenere applicabile tale istituto ad entrambi i provvedimenti inibitori dell’esecutività, sia della sentenza che dell’atto impositivo impugnati.

 

REVOCAZIONE:

 

L'impugnazione per revocazione può essere ordinaria o straordinaria.

 

La revocazione ordinaria si fonda su vizi emergenti dalla sentenza stessa o riguardanti elementi conosciuti o conoscibili dalla parte, e va proposta entro i termini di impugnazione ordinari. I motivi di revocazione ordinaria sono: l'errore revocatorio (art. 395, comma 1, n° 4, c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF) e il conflitto teorico tra giudicati (art. 395, comma 1, n° 5 c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF)

La revocazione straordinaria può invece avere luogo per i seguenti motivi: dolo della parte (art. 395, comma 1, n° 1 c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF), prove false (art. 395, comma 1, n° 2 c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF), rinvenimento di documenti (art. 395, comma 1, n° 3 c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF), dolo del giudice accertata con sentenza passata in giudicato (art. 395, comma 1, n° 6 c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF). Può essere proposta entro sessanta giorni dalla scoperta del vizio revocatorio, purché successiva alla scadenza dei termini per l’appello. Qualora antecedente, il mezzo di impugnazione esperibile è l’appello, la cui scadenza di sessanta giorni decorre dal momento della scoperta del vizio.

In forza della citata modifica dell'art. 62 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, anche le sentenze emesse in un unico grado (in esito al cd ricorso per saltum) possono essere oggetto di ricorso per revocazione straordinaria, in quanto i motivi di revocazione ordinaria possono essere fatti valere con l'appello.

Per espressa previsione dell’art. 65, comma 3 bis, del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, all’istituto della revocazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo art. 52, del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF in materia di sospensione.

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione.

 

Ricorso per ottemperanza

 

I presupposti per esperire il giudizio di ottemperanza (art. 70, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF) sono:

l'inutile decorso del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario;

una sentenza la cui esecuzione richieda una specifica attività non posta in essere dall'ufficio soccombente (es.: rimborso, riconoscimento di un beneficio, correzione delle risultanze catastali).

Sul punto si precisa che, nonostante il tenore letterale dell’art. 70 del D. Lgs. n° 546/92 prescriva, quale ulteriore requisito, il passaggio in giudicato della sentenza,  il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, per il combinato disposto degli artt. 67, 68 e 69 del D. Lgs. n° 546/92.

 

Il giudice competente per il giudizio di ottemperanza è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che ha pronunciato la sentenza,  se rimasta inappellata o il cui appello si sia concluso con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del giudizio stesso.

In ogni altro caso la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Il ricorso deve essere indirizzato al presidente della Corte competente, deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora notificato. Il ricorso, sottoscritto dal difensore tecnico abilitato (art. 12, D. Lgs. n° 546/1992): sito esterno banca dati CERDEF, deve essere inoltre depositato, in doppio originale,  alla segreteria della Corte competente. Quest’ultima cura la comunicazione di uno dei due originali  all'Ufficio inadempiente, il quale, entro il termine di venti giorni può trasmettere alla Corte le proprie osservazioni, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento. Scaduto il predetto termine, il presidente della Corte assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza e dunque il presidente fissa, non oltre novanta giorni dal deposito, la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio,  che sarà comunicata alle parti, a cura della segreteria, almeno dieci giorni liberi prima. Nell'udienza camerale di trattazione il Collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisiti i documenti necessari, adotta con sentenza immediatamente esecutiva i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, in luogo dell'ufficio che li ha omessi, conformandosi alle forme amministrative per essi prescritti, agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e alla relativa motivazione.

La trattazione della controversia avviene sempre in camera di consiglio. Qualora lo ritenga opportuno, il Collegio può delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta nella persona di un esperto della materia oggetto di contenzioso, definendone i poteri nell’atto di nomina, e fissando un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi.

Il giudizio di ottemperanza viene dichiarato chiuso dal Collegio con ordinanza, per avvenuta esecuzione della sentenza.

 

Dal 1° gennaio 2016, le competenze del giudice monocratico sono in materia di (art. 70, comma 10 bis, D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF):

 

pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro;

pagamento delle spese di giudizio.

Si precisa inoltre che, le modifiche apportate dal D. Lgs. n° 156/2015 alla disciplina del processo tributario di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, eliminando il riferimento all’applicabilità in via sussidiaria delle disposizioni del codice di procedura civile, prevedono il giudizio di ottemperanza, nell’attuale formulazione di cui all’art. 70 del D. Lgs. n° 546/92, quale unico rimedio esperibile in materia di esecuzione coattiva delle sentenze tributarie, ancorché non definitive.

 

Per attivare il giudizio di ottemperanza non è necessario il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva, salvo per i due casi di seguito elencati ed individuati dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere del 10 marzo 2018:

 

esecuzione del decreto di liquidazione del CTU, adottato in pendenza di giudizio;

esecuzione della sentenza a favore dell’avvocato antistatario ovvero nell'ipotesi in cui il giudice, nel dispositivo della sentenza, abbia espressamente liquidato le spese di giustizia ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 a favore dell’ente impositore/agente della riscossione, con distrazione delle somme dovute in favore del difensore antistatario.

 

Altri istituti processuali

Questa sezione riporta una breve disamina della conciliazione giudiziale, della tutela cautelare e delle misure cautelari, istituti che intervengono nel corso del processo tributario su iniziativa di parte o della Corte di Giustizia Tributaria.

 

La conciliazione giudiziale costituisce un istituto deflattivo del contenzioso di tipo negoziale, attinente all'esercizio di poteri dispositivi delle parti. In linea generale, possono formare oggetto dell’accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purché pendenti – al momento dell’accordo – dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria.

 

La tutela cautelare costituisce un rimedio alla naturale aspirazione a beneficiare di una tutela interinale delle proprie ragioni in attesa del loro definitivo accertamento in sede di giudizio di merito. Il procedimento è caratterizzato dai seguenti elementi: cognizione sommaria del giudice (fumus bonis iuris); provvisorietà e strumentalità della misura; esperibilità della tutela in tutti i gradi di giudizio.

 

Quanto alle misure cautelari, l’ordinamento processuale tributario prevede l’ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e il sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

 

Conciliazione giudiziale

 

La conciliazione giudiziale, come modificata  dall’art. 9, comma 1, lett. s), t) del D. Lgs. n° 156/2015, è il mezzo attraverso il quale il contribuente può definire, in tempi brevi, un contenzioso, già in atto o anche solo potenziale, godendo di una riduzione delle sanzioni amministrative, variabile  in base al grado di giudizio in cui si perfeziona.

 

La disciplina della conciliazione è contenuta negli articoli articolo 48 (conciliazione fuori udienza), 48 bis (conciliazione in udienza) e 48 ter (definizione e pagamento delle somme dovute).

 

La conciliazione fuori udienza (art. 48, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Tale fattispecie presuppone la  presentazione di una istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti o dai difensori, per la definizione totale o parziale della lite. Qualora la data di trattazione è già fissata, provvede la Corte di Giustizia Tributaria che, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dichiara con sentenza la  cessazione della materia del contendere. Se l’accordo è parziale, la Corte provvede per tale parte con ordinanza, procedendo alla ulteriore trattazione della causa. Nel caso in cui la data di trattazione non è ancora fissata, provvede il presidente della sezione con decreto.

 

La conciliazione in udienza (art. 48 bis, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF).

 

Tale fattispecie può essere proposta :

 

da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado, con istanza di trattazione in pubblica udienza;

dalla Corte in udienza la quale, sussistendo le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliarsi, rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo.

In caso di raggiungimento dell'accordo e valutatane la legittimità, il Collegio redige il processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché i relativi termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione, la Corte dichiara, con sentenza, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

 

Di seguito si riportano i principali aspetti normativi dell’istituto:

 

l'estensione della conciliazione ai giudizi pendenti in secondo grado;

la possibilità di conciliare le controversie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione di cui all'articolo 17 bis, D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, cioè le cause tributarie di valore non superiore a 50.000,00 euro, e quelle relative al classamento e all’attribuzione della rendita catastale, anche se di valore indeterminabile, instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione;

l’estensione dell’istituto alle controversie sorte a seguito di diniego espresso o tacito di rimborso. I novellati comma 4 dell’art. 48 e comma 3 dell’art. 48 bis, infatti, prevedono ora, rispettivamente, che l’accordo conciliativo e il processo verbale costituiscono “titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e  per il pagamento delle somme dovute al contribuente”;

il perfezionamento dell’accordo conciliativo non più con il versamento dell'importo, ma con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo o del processo verbale.

il versamento delle somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, va effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo o di redazione del processo verbale. Gli importi dovuti a titolo di conciliazione devono essere diminuiti delle eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.

in caso di rateazione il contribuente potrà optare per il versamento di massimo otto rate trimestrali, elevate a sedici  per importo maggiori di cinquanta mila euro, a seguito del rinvio operato dall'articolo  48 ter, comma 4, del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF all'articolo 8 del D. Lgs. n° 218/97: sito esterno banca dati CERDEF; 

le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione si perfeziona rispettivamente nel primo e nel secondo grado di giudizio.

Da segnalare che con l’introduzione dell’art. 48 bis.1 D. Lgs. n. 546/92: sito esterno banca dati CERDEF ad opera della legge 130/2022 (art. 4, comma 1, lett.g): sito esterno banca dati CERDEF per i ricorsi soggetti  a  reclamo  ai  sensi dell'articolo 17-bis del D. Lgs. n. 546/92 e notificati a partire dal 16 settembre 2022, anche la Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti in udienza o fuori udienza una proposta conciliativa,  avuto  riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di  questioni  di  facile  e pronta soluzione.

 

Tutela cautelare

 

La tutela cautelare salvaguarda il ricorrente, nelle more del giudizio, dagli effetti pregiudizievoli degli atti tributari (provvedimento impositivo o sentenza) che, in quanto atti immediatamente esecutivi, legittimano comunque l’ente creditore alla riscossione delle somme pretese, in mancanza di apposita sospensiva. La tutela cautelare, tuttavia, può essere richiesta a fronte di una potenziale fondatezza del ricorso e di un verosimile danno, grave e irreparabile, sulla base di una valutazione di carattere sommario. Da quanto sopra, si evidenzia, dunque, come il contribuente non deve limitarsi a chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, ma deve anche chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto originario, per evitare che l’Ufficio iscriva a ruolo o continui a richiedere il pagamento dell’originaria iscrizione a ruolo del terzo, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. La proposizione della domanda cautelare dà luogo ad una sorta di procedimento incidentale che si innesta nell’ambito del processo relativo all’atto che è oggetto di sospensiva.

 

Sospensione dell'atto impugnato

 

L’art. 47 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f) della Legge n. 130/2022: sito esterno banca dati CERDEF riconosce al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado la sospensione dell’esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria.  La motivazione deve esplicitare le ragioni di fatto e gli elementi di diritto a sostegno della necessità di scongiurare il grave e irreparabile danno che potrebbe derivare dall’immediata esecuzione dell’atto impugnato (periculum in mora), ed una prognosi favorevole dell’esito dell’impugnativa (fumus boni iuris), legittimando dunque il giudice ad accordare la richiesta tutela cautelare.

 

Dopo la presentazione dell'istanza di sospensione, il presidente della sezione provvederà con decreto alla fissazione dell'udienza per la trattazione nella prima camera di consiglio utile, disponendone la comunicazione alle parti almeno cinque giorni prima. La Corte, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, si pronuncia nella stessa udienza di trattazione dell'istanza, salvo nei casi di eccezionale urgenza in cui il presidente della sezione, delibato il merito, dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione fino alla pronuncia del Collegio.

 

La sospensione, ove concessa, può essere totale o parziale e in alcuni casi subordinata alla  prestazione di idonea garanzia (cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa).

 

Si precisa ulteriormente che per i ricorsi notificati alla data del 16 settembre 2022 a seguito della citata modifica del citato art. 47 del D. Lgs n. 546/92: sito esterno banca dati CERDEF ad opera dell’art. 4, comma 1 lett. f) della Legge 130/2022: sito esterno banca dati CERDEF:

 

la data dell’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può essere fissata oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza;

l'udienza   di   trattazione dell'istanza di sospensione non può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale", ovvero per i contribuenti soggetti alla disciplina di   cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.   50: sito esterno banca dati CERDEF, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: sito esterno banca dati CERDEF, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti  a  quello  di proposizione  del  ricorso per i quali   tali   punteggi   siano disponibili.;

la sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: sito esterno banca dati CERDEF è concessa anche in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 47 del D. Lgs. n. 546/92.

Dall’emanazione del provvedimento cautelare, la trattazione della controversia deve avvenire non oltre novanta giorni, e i suoi effetti cessano dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado. Previa istanza motivata di parte, è altresì ammessa la revoca o la modifica del provvedimento cautelare. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

 

Sospensione della sentenza impugnata in appello

 

L’ art. 52 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF riconosce all’appellante la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile. A seguito della presentazione di apposita istanza, il presidente fissa, con decreto, la relativa trattazione nella prima camera di consiglio utile, disponendone la comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile, salvo nei casi di eccezionale urgenza in cui il presidente, delibato il merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del Collegio. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 62 bis del D. Lgs. n° 546/92, e, nelle more, si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

 

Sospensione della sentenza impugnata per Cassazione

 

L’art. 62 bis del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF riconosce alla parte che ha proposto ricorso per Cassazione la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della stessa, allo scopo di evitare un grave ed irreparabile danno. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile. A seguito della presentazione di apposita istanza, il presidente fissa, con decreto, la relativa trattazione nella prima camera di consiglio utile, disponendone la comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile, salvo nei casi di eccezionale urgenza in cui il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del Collegio. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 62 bis del D. Lgs. n° 546/92, e, nelle more, si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. La decisione della Corte sull’istanza di sospensione è preclusa, se la parte istante non dimostra di aver depositato il ricorso per Cassazione contro la sentenza.

 

Sospensione della sentenza impugnata nel giudizio di revocazione

 

L’ art. 65 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, dispone l’applicabilità dell’istituto della sospensione anche al giudizio di revocazione, per espresso rinvio all’art. 52 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, in quanto compatibile. Si riconosce, pertanto, alla parte che agisce in revocazione, la possibilità di chiedere alla Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della stessa, se sussistono gravi e fondati motivi.

 

Misure cautelari

 

L'Amministrazione finanziaria, sulla base del combinato disposto dell’art. 27, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n° 185 : sito esterno banca dati CERDEF e dell’art. 22 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472: sito esterno banca dati CERDEF,  può chiedere, con apposita istanza indirizzata al presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente, l’applicazione di misure cautelari, a garanzia dei crediti che vanta nei confronti dei contribuenti.

 

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, modificando il citato articolo 22 del D.lgs. n. 472/97 con l’introduzione del comma 1-bis, ha disposto che l’istanza per l’applicazione delle misure cautelari può essere inoltrata anche dal comandante provinciale della Guardia di finanza per i  processi verbali di constatazione. L’istanza è presentata alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, la quale provvede ad esaminarla e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorsi venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

 

Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipologie di misure cautelari:

 

l’ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido;

il sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

I presupposti per la presentazione dell’istanza sono:

 

l’emanazione e la necessaria notifica di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione, di un processo verbale di constatazione;

il fondato pericolo di perdere il proprio credito da parte dell’amministrazione finanziaria;

L'istanza, motivata e redatta in forma scritta, deve contenere:

 

l'indicazione del titolo in base al quale si procede, la somma per la quale si intende procedere, l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto sui quali si basa la sostenibilità della pretesa tributaria (fumus boni iuris) e di quelli su cui si fonda il timore di perdere la garanzia del proprio credito (periculum in mora), l’indicazione dei beni o diritti oggetto del provvedimento richiesto;

 la specie di misura cautelare che si richiede.

L'istanza deve essere notificata alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Il presidente della Corte di Giustizia Tributaria adita, decorso il predetto termine di venti giorni, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La Corte decide con sentenza.

 

Qualora dalla convocazione della controparte possa derivare un pregiudizio nell’attuazione del provvedimento richiesto, il presidente provvede con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Nel decreto fissa altresì la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni, concedendo all’istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. La Corte di Giustizia Tributaria emana una ordinanza con cui conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

 

Al fine di evitare, anche in parte, l’applicazione della misura cautelare, la parte interessata può prestare idonea garanzia, nella forma della cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.

 

Il provvedimento che dispone una misura cautelare perde efficacia:

 

se non eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione;

se, nel termine di centoventi giorni dalla sua adozione, non viene notificato un atto impositivo, un atto di contestazione o di irrogazione.  A titolo esemplificativo si riportano le seguenti ipotesi:

la misura cautelare richiesta è pronunciata sulla base di un processo verbale di constatazione cui non faccia seguito la notifica dell’atto di contestazione entro il termine di centoventi giorni;

la misura cautelare richiesta è pronunciata sulla base di un atto di contestazione contro il quale il contribuente abbia presentato entro sessanta giorni delle deduzioni difensive e, entro un termine di centoventi giorni dall’adozione della misura cautelare stessa, non faccia seguito la notifica di un atto di irrogazione delle sanzioni;

la misura cautelare richiesta è pronunciata sulla base di un atto di contestazione non immediatamente impugnato, ed entro i successivi centoventi giorni dalla notifica non faccia seguito la notifica di un atto di irrogazione delle sanzioni.

se viene emessa sentenza che accoglie il ricorso proposto contro l’atto impositivo, l’atto di contestazione o di irrogazione, anche se non passata in giudicato;

La sentenza è titolo per la cancellazione dell’ipoteca ed è disposta dal giudice che l’ha pronunciata, salvo l’ipotesi di pronuncia della Corte di Cassazione, in cui è competente il giudice che ha emesso la sentenza impugnata con ricorso per Cassazione.

 

Spese di giustizia

 

Le spese relative alla procedura sono costituite da un contributo unificato, nello specifico il contributo unificato tributario (CUT), per l'iscrizione della causa a ruolo e da altre voci di spesa che possono essere anche eventuali, come per esempio le spese di consulenza tecnica e i diritti di copia degli atti.

 

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo unico in materia di spese di giustizia TUSG D.P.R. 115/2002: sito esterno banca dati CERDEF) riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale.

 

Contributo unificato tributario (CUT)

 

A partire dal 7 luglio 2011, a seguito della modifica dell'art. 9 del D.P.R. 30-5-2002 n° 115: sito esterno banca dati CERDEF, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", la tassazione per le spese degli atti giudiziari del processo tributario è regolata mediante il versamento del «contributo unificato di iscrizione a ruolo» che ha sostituito tutte le altre imposte.

Pertanto, in caso di proposizione di ricorso dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria deve essere versato il contributo unificato, secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Fonti normative in materia sono il citato D.P.R. 30-5-2002 n° 115 : sito esterno banca dati CERDEFe il D. Lgs. 31-12-1992, n° 546 : sito esterno banca dati CERDEFrecante "Disposizioni sul processo tributario".

Infatti, ai sensi dell'art. 9 del suddetto D.P.R. n° 115/2002: sito esterno banca dati CERDEF: "È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, (…) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13: sito esterno banca dati CERDEF e salvo quanto previsto dall'articolo 10: sito esterno banca dati CERDEF".

Pertanto, il contributo unificato, che ha natura di entrata tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario innanzi la competente Corte, intendendosi per atto introduttivo del giudizio non solo il ricorso principale ma anche ogni atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento del thema decidendum, come per esempio, tra gli altri,  l'appello/ricorso incidentale ed i motivi aggiunti.

L'importo del contributo unificato tributario deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato.

Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF, è quindi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Tale valore  deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, come previsto dal comma 3 bis, dell'art. 14 del D.P.R. n.° 115/2002: sito esterno banca dati CERDEF.

 

In caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art. 14, comma 3 bis: sito esterno banca dati CERDEF, che espressamente prevede che: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546: sito esterno banca dati CERDEF, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".

 

 

Gli importi del contributo unificato sono indicati nell'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n° 115/2002 : sito esterno banca dati CERDEFcon riferimento a sei "scaglioni" di valore della controversia ed esattamente:

 

Tabella di riferimento per il calcolo del CUT

Importo della lite

 

Da

a

CUT da versare

€ 0

€ 2.582,28

€ 30,00

€ 2.582,29

€ 5.000,00

€ 60,00

€ 5.000,01

€ 25.000,00

€ 120,00

€ 25.000,01

€ 75.000,00

€ 250,00

€ 75.000,01

€ 200.000,00

€ 500,00

€ 200.000,01

Senza limiti

€ 1.500,00

 

In caso di mancata indicazione nelle conclusioni del ricorso del valore della controversia il contributo è dovuto per l'importo massimo.

Agli importi individuati secondo i criteri sopra indicati devono essere aggiunte le somme eventualmente dovute per le omissioni indicate nel citato art. 13 comma 3 bis del D.P.R. n° 115/2002: sito esterno banca dati CERDEF,  cioè la maggiorazione del 50% del contributo dovuto in caso di mancata indicazione nel ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nonché del codice fiscale del ricorrente.

 

Prenotazione a debito

Lo Stato, l'Amministrazione Finanziaria, le Agenzie Fiscali, gli altri Enti impositori previsti per legge, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le procedure fallimentari di cui agli artt. 144: sito esterno banca dati CERDEF e 146 del D.P.R. 2002, n° 115/2002: sito esterno banca dati CERDEF, usufruiscono dell'istituto della prenotazione a debito del Contributo Unificato Tributario (art. 11 del D.P.R. n° 115/2002: sito esterno banca dati CERDEF). Tale istituto consiste nell'annotazione a futura memoria del C.U.T. dovuto e non pagato, ai fini dell'eventuale successivo recupero nei confronti della parte privata soccombente, condannata alle spese.

 

Controlli sulla regolarità del versamento

 

Rientra nella competenza degli Uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria la verifica della regolarità del versamento del contributo unificato tributario.

I predetti Uffici, ai sensi degli artt. 16 e 248 del D.P.R. n. 115/2002: sito esterno banca dati CERDEF, in caso di omesso pagamento o di non corrispondenza dell'importo versato al quantum dovuto, provvedono a notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) al difensore l'invito al pagamento delle somme dovute, assegnando il termine di un mese per l'adempimento.

Nell'invito al pagamento è anche precisato che in caso di mancato pagamento si provvederà ad  iscrivere a ruolo tali importi per la riscossione coattiva degli stessi.

In caso di ritardato o di omesso pagamento gli Uffici, ai sensi dell’art. 16, commi 1-bis e 1-ter, del sopra citato D.P.R., con lo stesso invito al pagamento o con la notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) al difensore di un separato avviso, applicano una sanzione il cui importo varia in relazione ai giorni di ritardo e precisamente:

 

33% del contributo dovuto qualora il pagamento avvenga oltre il termine assegnato ma entro sessanta giorni dalla notifica dell'invito al pagamento;

150% del contributo dovuto qualora il pagamento avvenga tra il sessantunesimo giorno e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;

200% del contributo dovuto  qualora il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento ovvero in caso di omesso pagamento.

Coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio non devono pagare il contributo unificato.

 

Il contributo unificato tributario è aumentato della metà ove il difensore non indichi nel ricorso/appello il proprio indirizzo di PEC ovvero la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale.

 

Qualora nelle conclusioni del  ricorso/appello non sia indicato il valore della controversia, come previsto dall'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n° 115/2002, gli Uffici provvedono a determinare in euro 1.500 l'importo del contributo unificato tributario dovuto presumendo la lite di valore superiore a euro 200.000, ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello stesso D.P.R. n° 115/2002.

 

Tali omissioni possono essere sanate tramite la produzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso, di un atto separato debitamente datato e sottoscritto dal difensore o dalla parte, che rechi le suddette indicazioni (PEC difensore, codice fiscale della parte e valore della lite).

 

L'obbligo dell'indicazione della PEC viene meno, ovviamente, quando la parte ricorrente si difende in proprio.

 

A tal proposito, si fa presente che, a decorrere dal 25 giugno 2014, nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di PEC non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

 

A seguito dell'invito, per omesso o insufficiente pagamento, o di irrogazione di una sanzione, il contributo unificato tributario deve essere versato esclusivamente mediante il modello F23, indicando:

 

il codice ufficio della Corte di Giustizia Tributaria, (da reperire nella sezione dedicata a ogni corte di giustizia tributaria di questo Portale)

il codice tributo 172T "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - interessi - Art. 16, c. 1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115";

il codice tributo 173T "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115";

il codice tributo 174T "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - sanzione - Art. 16, c. 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115";

il codice tributo 667T per le spese di notifica e di spedizione.

Il Dipartimento Finanze, in merito alla materia del Contributo Unificato Tributario, ha diramato le seguenti istruzioni:

 

Direttiva 3/Dipartimento delle Finanze - DGT del 26 giugno 2014: sito esterno banca dati CERDEF - Inviti al pagamento e notifiche a mezzo PEC.

Direttiva 2/Dipartimento delle Finanze - DGT del 14 dicembre 2012: sito esterno banca dati CERDEF - Risposte a quesiti.

Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n° 104/E del 7 dicembre 2012: sito esterno banca dati CERDEF - Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F23 del contributo unificato tributario.

Circolare 1/DF del 21 settembre 2011: sito esterno banca dati CERDEF - Introduzione del contributo unificato nel processo tributario.

 

Spese di lite

 

Ai fini del recupero delle spese di lite eventualmente liquidate a favore del contribuente, si applica la disciplina di cui all'articolo 69, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF, in base alla quale "Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2: sito esterno banca dati CERDEF, sono immediatamente esecutive".

In caso di mancata esecuzione, il contribuente ha la possibilità di promuovere il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'articolo 70 del D.lgs. n. 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF, che - in ordine alle spese di giudizio e indipendentemente dal relativo importo - compete alla Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica.

Invece, nell’ipotesi di liquidazione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, degli altri enti impositori, degli agenti e dei concessionari privati della riscossione, qualora assistiti da propri dipendenti, il comma 2-sexies dell'articolo 15 del D.lgs. n. 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF contiene una disposizione di favore per il contribuente. Infatti, il predetto comma dispone che la riscossione delle somme liquidate a favore dei soggetti di cui sopra, avviene - mediante iscrizione a ruolo - soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Infine, nel caso di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario dell’ente impositore, al fine di consentire al professionista il recupero delle stesse, la segreteria della Corte provvede al rilascio della sentenza munita di formula esecutiva successivamente al passaggio in giudicato della stessa.

 

Diritti di copia

 

Durante il giudizio le parti possono avere necessità di acquisire copie dei vari atti del fascicolo processuale. Per ottenere le copie occorre presentare specifica istanza tramite i moduli previsti.

 

Possono essere richiesti i seguenti tipi di copie della sentenza:

 

Semplice, uso studio

Semplice, uso appello

Conforme - Autentica, per tutti gli altri usi consentiti dalla legge

Con formula esecutiva, per processo di esecuzione esclusivamente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente (cfr. Ricorso per ottemperanza).

Per ulteriore approfondimento in materia di diritti di copia si possono consultare:

 

Il Decreto Legge n° 43 del 26 aprile 2013 convertito con Legge n° 71 del 24 giugno 2013: sito esterno banca dati CERDEF, art. 7-bis, comma 3, in cui sono state rideterminate le misure dell'imposta fissa di bollo;

La Direttiva 2/Dipartimento delle Finanze - DGT del 14 dicembre 2012: sito esterno banca dati CERDEF, in cui sono stati forniti chiarimenti sul contributo unificato e l'imposta di bollo;

La Circolare n° 2 del Dipartimento delle Finanze del 26 marzo 2012: sito esterno banca dati CERDEF, in cui sono stati forniti chiarimenti sulle disposizione contenute nel decreto legge n° 43;

Il Decreto ministeriale - Ministero Economia e Finanze -  del 27 dicembre 2011: sito esterno banca dati CERDEF, in cui sono state determinate le spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario;

La Circolare n° 1 del Dipartimento delle Finanze del 21 settembre 2011: sito esterno banca dati CERDEF, relativa all'introduzione del contributo unificato nel processo tributario;

Il Decreto ministeriale - Ministero delle Finanze - del 1 ottobre 1996: sito esterno banca dati CERDEF, in cui viene disciplinato il costo per il rilascio di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli.

Si veda la tabella: apre in una nuova scheda (PDF - 72 KB) per verificare l'entità del pagamento a cui la copia richiesta è assoggettata.

 

Gratuito patrocinio

 

Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione: sito esterno banca dati CERDEF, di agire e difendersi avanti alle Corti di Giustizia Tributaria. Nello specifico, hanno diritto al gratuito patrocinio i titolari di reddito imponibile non superiore a euro 11.746,68 (Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 - pubblicato sulla G.U. n° 24 del 30/01/2021: sito esterno banca dati CERDEF). Per la determinazione del reddito minimo si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi.

 

L'istanza va presentata secondo quanto stabilito dagli artt. 78 e seguenti del D.P.R. n° 115/2002 : sito esterno banca dati CERDEF(TU Spese di giustizia).

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Dichiarazione di non responsabilità: parla sempre direttamente con un avvocato; i post del blog non sono una fonte di informazioni sufficiente per prendere decisioni, potrebbero non essere appropriati per la tua situazione e potrebbero non essere aggiornati nel momento in cui li leggi, parla sempre direttamente con un avvocato.

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