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Spiaggiometri e ombrellometri: ecco a cosa devono stare attenti gli stabilimenti balneari. Verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate a carico degli stabilimenti balneari. Esempi di casi in cui questi ultimi hanno vinto il processo

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Spiaggiometri e ombrellometri: ecco a cosa devono stare attenti gli stabilimenti balneari. Verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate a carico degli stabilimenti balneari. Esempi di casi in cui questi ultimi hanno vinto il processo incardinato dopo la proposizione del ricorso.

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Acquistare una concessione balneare è il sogno di molti: un lavoro stagionale fatto di ombrelloni, lettini e divertimento. Ma soprattutto: un lavoro talmente redditizio che consente di non lavorare per il resto dell’anno (o forse non è davvero così?!).

I balneari continuano a fare affari specie considerata la crescente abitudine degli italiani di scegliere le spiagge attrezzate rispetto a quelle libere optando per il noleggio giornaliero di ombrelloni, sdraio, cabine, servizi food & drink ed aree gioco per i bambini.

A dare man forte a questo settore, secondo alcuni, l'esiguità dei canoni pagati al demanio per la concessione dell’arenile che sarebbero veramente irrisori rispetto al volume d’affari conseguito nel corso della stagione balneare.

Ed ancora, le polemiche non mancano di tralasciare le accuse di evasione fiscale attorno agli stabilimenti balneari che, stando ad alcuni, si aggirerebbero attorno al 50% dei profitti conseguiti (dati spesso pubblicizzati ma senza chiara indicazione di “come” siano stati calcolati quei numeri).

Insomma, un lavoro considerato privilegiato e favorito anche per gli sconti consessi ai balneari in caso di mareggiate o per le società sportive dilettantistiche affiliate con le federazioni nazionali.

Quello che non si dice è che gli stabilimenti balneari sono sottoposti a frequenti e penetranti controlli durante l’esercizio della loro attività.

Infatti, al di là dell’investimento iniziale per la concessione demaniale, il pagamento del canone e le spese da sostenere per la messa in funzione dello stabilimento, l’imprenditore del settore marittimo deve innanzitutto affrontare numerose incombenze, come il possesso dei requisiti tecnico-edilizi, igienici sanitari e di sicurezza.

A ciò si aggiunga una variabile che, considerati i cambiamenti climatici in atto, può rovinare l’intera stagione turistica: il tempo.

Piogge, basse temperature e fenomeni di ben più grave portata quali trombe d’aria e mareggiate sono infatti all’ordine del giorno per i marittimi. Si tratta di evenienze che possono drasticamente cambiare le sorti di una stagione balneare e far calare di molto il fatturato annuo.

Nonostante ciò, gli stabilimenti balneari durante la stagione estiva e non solo subiscono non di rado accertamenti mirati a rilevare irregolarità e violazioni.

In particolare, la pietra dello scandalo riguarda il presunto maggior reddito percepito dagli stabilimenti in relazione all’attrezzatura da spiaggia posseduta ovvero al numero dichiarato di ombrelloni e lettini.

Tra ombrellometri e spiaggiometri ovvero gli accertamenti analitici-induttivi basati l’uno sul calcolo dei giorni di pioggia durante la stagione e l’altro sull’attrezzatura a disposizione (lettini, ombrelloni, docce, parcheggi, noleggi di natanti, ecc.) si arriverebbe a ricostruire sulla base di presunzioni la capacità contributiva di un marittimo.

E ciò senza considerare che gli stabilimenti balneare sono talora molto diversi l’uno dall’altro e si finisce, invece, a parametrare la capacità reddituali di realtà molto diverse tra loro.

Oltre a ciò, gli stabilimenti devono fare i conti con gli accertamenti relativi alla tassa sui rifiuti dove non c’è unanimità di vedute da parte degli accertatori. Si discute per esempio se la tariffa, dovuta per l'occupazione dell'arenile marittimo a mezzo di uno stabilimento balneare, sia dovuta anche per le superfici scoperte accessorie non idonee alla produzione di rifiuti (quali battigia, camminamenti e spazi destinati a giochi o sport sulla spiaggia) oppure se vada calcolata sull'intero anno solare o solo per il periodo di effettivo utilizzo dell'arenile quale stabilimento balneare.

Altra questione problematica riguarda l'accatastamento dei beni demaniali insistenti sul demanio marittimo che è diversa a seconda che si tratta di costruzioni in muratura, prefabbricate, smontabili, ecc le quali comportano, ovviamente, una diversa rendita catastale oppure il mancato pagamento della stessa.

Ed infine, i controlli sono soprattutto mirati ai lavoratori in nero che si occupano della pulizia delle spiagge, la sistemazione degli ombrelloni e sdraio e varie attività di manutenzione oltre che il mancato rilascio di ricevute fiscali per parcheggi o ingressi in piscina.

Vediamo però quando questi controlli, oltre a sollevare un polverone mediatico, in realtà si vuotano di contenuto una volta che si arriva davanti ad un giudice.

Comm. Trib. Prov. Catania, sentenza n. 9069 del 29 agosto 2018

Sotto il profilo della tassa sui rifiuti, la commissione tributaria ha accolto il ricorso di un contribuente titolare di uno stabilimento balneare relativamente all’errata determinazione della Tari, già Tarsu da parte del Comune.

In particolare i giudici hanno precisato che relativamente agli stabilimenti balneari, il calcolo, ai fini dell'imposizione della Tari va compiuto non con riferimento all'intero anno solare bensì su scala stagionale. Ciò significa la tassa che va parametrata all’effettivo arco temporale in cui si è avuto in concessione il bene demaniale e quindi in relazione alla concreta possibilità di produrre rifiuti da smaltire.

Comm.Trib.Reg. della Emilia Romagna, sentenza n. 5/2010 del 22 febbraio 2010

Questa vicenda, invece, ha affrontato il ricorso di un contribuente, titolare di uno stabilimento balneare accusato di aver dichiarato un reddito d’impresa irrisorio rispetto al numero di ombrelloni e lettini posseduti e ritenuti in misura superiore a quella dichiarata nello studio di settore. Questo numero unitamente alle condizioni metereologiche particolarmente favorevoli di quella stagione estiva portavano a presumere un maggior reddito conseguito rispetto a quello dichiarato.

La Commissione regionale ha però accolto il ricorso del contribuente ritenendo che l’accertamento induttivo effettuato dall’amministrazione finanziaria non era fondato su elementi certi e concordanti ma si basava unicamente su presunzioni.

In particolare, tali acquisizioni non potevano considerarsi certe in quanto fondate su verifiche volte due anni dopo il periodo di imposta in questione, e senza considerare il numero di ombrelloni effettivamente utilizzati anche in relazione ai dati relativi alla stagione balneare del luogo che vede il maggior afflusso di turisti quasi esclusivamente nel fine settimana.

Comm. Trib. Reg. per la Liguria, sentenza n. 1295 del 15 novembre 2016

Infine, questo ultimo caso ha riguardato la questione posta dalla titolare di uno stabilimento balneare ligure la quale ricorreva avverso l'atto con cui l'Agenzia del Territorio considerava incongruo l'accatastamento dello stabilimento nella categoria D/6, ritenuta attribuibile agli impianti sportivi.

A parere della contribuente, infatti, lo stabilimento non avrebbe dovuto essere accatastato, visto che lo stesso non aveva carattere di stabilità ma veniva rimosso al termine di ogni stagione balneare.

La Commissione regionale ha dato ragione alla contribuente nel ritenere l'obbligo di accatastamento non sussiste con riferimento agli stabilimenti balneari costituiti esclusivamente da strutture precarie di facile rimozione, destinati ad essere rimossi alla fine della stagione.

In questo caso, infatti, essendo lo stabilimento privo di opere fisse ancorate al suolo essendo costruito ad inizio stagione, il primo maggio, e rimosso al fine estate, il 30 di settembre, non ricorre alcun obbligo di accatastamento e quindi non è dovuta la relativa rendita.

 

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