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Accertamento fiscale parrucchieri: quando accertamenti e studi non tengono conto della particolarità del caso concreto

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Accertamento fiscale parrucchieri: quando accertamenti e studi non tengono conto della particolarità del caso concreto

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Considerata da sempre categoria a rischio di evasione fiscale, quella di parrucchieri e barbieri è un’attività che secondo alcuni non dovrebbe risentire di crisi e concorrenza. In realtà si tratta di una professione altamente specializzata e professionale che richiede, insieme a specifici corsi di formazione iniziali, anche tanta pratica, esperienza ed un costante aggiornamento. Così come la moda anche quella dei parrucchieri è una professione che segue le tendenze è per questo che vi sono attività che hanno maggior successo rispetto ad altre.

Aprire un salone di parrucchiera non è dunque solo un traguardo personale ma anche un’attività che può rivelarsi particolarmente redditizia sotto il profilo economico se riesce a “farsi un nome” e ad imporsi nel territorio. Un lavoro che si fonda sul valore della prestazione e, secondariamente, sulle materie impiegate anche se ultimamente clienti e consumatori sono molto più attenti anche alla qualità dei prodotti impiegati.

Anche se la maggior parte delle attività di parrucchiera e barberia sono organizzate in forma individuale con pochi altri addetti, nel panorama italiano sono sempre più diffuse le attività svolte in forma di impresa o di società di capitali con diversi lavoratori alle dipendenze e numerosi saloni avviati.

In genere, dunque, si tratta di attività con un discreto giro d’affari che, proprio anche per questo, non sfuggono a frequenti controlli fiscali.

In particolare, le verifiche non di rado mirano a rilevare tutte quelle circostanze da cui è possibile determinare maggiori corrispettivi non dichiarati al fisco. Tra le principali accuse mosse a parrucchieri e barbieri compare in primis l’omessa fatturazione dei corrispettivi relativi ai servizi resi, che può essere totale o parziale. In poche parole, il coiffeur viene accusato soprattutto della mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali.

Le principali irregolarità vengono dunque ricercate nella tenuta della contabilità, negli accertamenti su eventuali dipendenti in nero (con conseguenti maggiori ricavi derivanti dal lavoro di quest'ultimi), nel numero di postazioni di lavoro, caschi per l'asciugatura dei capelli e attrezzatura utilizzata quotidianamente. Ed ancora, ad essere passati al setaccio anche le ricevute fiscali relative a prestazioni di taglio messa in piega comparate con le fatture di acquisto relative a prodotti di tintura e coloranti da cui vengono desunti i corrispettivi per questo tipo di prestazioni che dovrebbero (secondo tali teorie) esistere e che non sarebbero state dichiarate.

Ma a destare le maggiori preoccupazioni sono le ricostruzioni del maggior reddito dell’attività di parrucchiera fondate sulle risultanze degli studi di settore, oggi sostituite dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. ISA.

Tuttavia, è bene precisare che gli studi di settore non rispecchiano esattamente, se non in parte, la reale situazione economica delle parrucchierie oggetto di accertamento fiscale. Non di rado, infatti, tali dati non vengono supportati da elementi seri e concreti da cui si possa fondare un maggior reddito derivante da quella specifica attività. Gli studi, difatti, pretendono di ricostruire il reddito di parrucchieri e barbieri basandosi su eventuali incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli ricavabili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Tuttavia, un controllo effettivo sulle reali condizioni dell’attività, analizzata la giurisprudenza ed i processi intervenuti sul punto, in diversi casi non sembra essere stato svolto. Ancora, gli studi non tengono conto della effettiva realtà aziendale o professionale del contribuente oltre che del principale nemico di ogni parrucchiere: l’apertura di un concorrente nelle immediate vicinanze della propria sede di attività. Si tratta, infatti, di un accadimento che può cambiare drasticamente l’ammontare dei ricavi da un anno all’altro.

Insomma, non di rado l’azione accertativa porta a contestazioni senza idonei e indiscutibili prove che la giustifichino e che siano in grado di dimostrare la fondatezza dell'accertamento.

Vediamo, di seguito, tre casi in cui parrucchieri e barbieri si sono ribellati agli accertamenti fiscali condotti dall’Agenzia ed hanno proposto ricorso, vincendo il processo che ne è seguito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16452 del 18/07/2014

In questo caso la Cassazione si è pronunciata sull'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a presunti ricavi non dichiarati a carico di una parrucchiera, per un importo di quasi 40 mila euro con l’obiettivo di recuperare a tassazione quanto dovuto dai contribuenti in qualità di soci dell’impresa.

In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate vi erano diversi elementi che giustificavano il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa basato sugli studi di settore tra i quali: i ricavi incompatibili con la notorietà del marchio, l’irregolarità delle scritture extracontabili rinvenute, il numero elevato di dipendenti impiegati all’interno della parruccheria.

A parere della Cassazione i giudici di merito avrebbero sbagliato nel determinare in via induttiva i maggiori ricavi conseguiti dalla nota parrucchieria senza aver indicato in maniera precisa e puntuale i presupposti di legge gravi, precisi e concordati da porre alla base dell’accertamento. Non erano infatti stati provati gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore in quanto, in realtà, era stato rilevato solo uno scostamento minimo di appena del 10%.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26635 del 18/12/2009

Anche se più risalente, questa pronuncia ha affrontato in maniera critica una controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA ed IRPEF, con cui l’Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi non dichiarati da un esercente attività di parrucchiere per uomo, avvalendosi dei parametri del settore.

Il giudice di merito, nella sua libera determinazione, aveva dichiarato non applicabili al caso concreto i parametri derivanti da tali studi i quali non avevano tenuto in considerazione l’effettiva realtà dell'impresa, svolta in un piccolo paese dell'entroterra lucano, i cui costi si riferivano ad irrisorie quantità di beni e servizi e con l’ausilio di beni strumentali ormai obsoleti e acquistati diverso tempo prima.

La Cassazione ha confermato tale orientamento precisando che la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore rappresenta un sistema di presunzioni semplici, che deve essere supportata da ulteriori elementi ricavati all’esito di un contraddittorio obbligatorio da tenersi con il contribuente. Inoltre, a parere degli ermellini, il giudice deve sempre sentirsi libero di valutare l’applicabilità o meno degli studi di settore al caso concreto.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, sentenza n. 170 del 11 gennaio 2017

In questa vicenda, infine, la CTR affronta il ricorso presentato da un parrucchiere avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso IRAP a suo avviso non dovuta. Egli, infatti, aveva dimostrato di svolgere la sua attività professionale senza un’organizzazione autonoma, di non avere dipendenti né collaboratori, e di avvalersi di pochi beni strumentali.

La CTR ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate ritenendo che l'attività professionale svolta da un parrucchiere (che era anche truccatore) costituisce un'attività strettamente personale, che può essere svolta individualmente ed autonomamente, senza disporre di alcuna organizzazione. Il carattere personale di questa attività, a parere dei giudici, esclude che essa possa essere direttamente o indirettamente svolta da un soggetto diverso dal parrucchiere o da un semplice collaboratore.

 

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