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Massima: Ai decreti ingiuntivi emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento(soggette ad Iva) si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi degli artt. 40 DPR 131/86 e 8, parte II della Tariffa, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in ragione di un finanziamento concesso si configura come condanna ad un pagamento sottoposto al regime dell'Iva (Cass. 3316 del 19.2.2004; Cass. n. 2696 del 21.2.2003). Quanto sopra non può essere escluso dal fatto che l'ingiunzione è stata emessa contro il solo patronnant atteso che detta figura è equiparabile a quella del fideiussore, così come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1520 del 2010) che dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano 17 ottobre 1994; Tribunale di Roma 18.12.2002, Tribunale di Pistoia 31 luglio 2008), laddove, appunto, hanno equiparato le lettere di patronage cd. "forti" alla fideiussione. La posizione del patronnant (al pari di quella del fideiussore) non può essere scissa da quella del garantito per sottoporlo a tassazione diversa poiché la condanna ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi (interessi) e di prestazioni (restituzione capitale) rientranti in ambito Iva con la conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa. A detta conclusione è pervenuta la stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare del 10 settembre 1992 n. 214/E”.

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Estratto: “con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”.

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Estratto: “la mancata considerazione, da parte del giudice a quo, della questione dell'adeguatezza della contribuente, nell'anno d'imposta sub iudice, allo studio di settore, si traduce nell'omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale) potenzialmente giustificativo dell'inferenza a discarico della contribuente, ovvero nella denuncia della mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ma rispetto al quale il giudice di merito non ha motivato alcunché”.

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Domenica, 16 Giugno 2019 14:26

AVVOCATO TRIBUTARISTA

L’avvocato tributarista (o avvocato fiscalista) ha la funzione di rappresentare e difendere contribuenti ed imprese che hanno ricevuto lettere e/o atti dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, inviti, questionari, avvisi di accertamento, atti di contestazione) o controlli in azienda da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. Ciò nella fase di verifica e, ancor di più, all’interno del processo tributario, che si svolge davanti alle Commissioni Tributarie.

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Estratto: “CTR ha in effetti semplicemente accertato «in fatto» che il prezzo di vendita finale delle scarpe cinesi, seppur quasi raddoppiato rispetto al valore dichiarato in dogana, «non era indicativo di per sé di alcun illecito fiscale (…) questo accertamento «in fatto» circa la mancanza di prova che i valori dichiarati in dogana fossero davvero inferiori a quelli reali, non può essere aggredito con il «nuovo» art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., atteso che quest'ultimo garantisce la motivazione soltanto «nel minimo costituzionale»; e considerando inoltre che la Regionale ha preso in esame sia l'aggiramento del «contingentamento» all'importazione, reputandolo sì illecito, ma ininfluente, sia il più elevato prezzo di cessione finale delle scarpe oggetto di trading, ritenendolo tuttavia irrilevante (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014)”.

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Estratto: “costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta

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Con la sentenza n. 769 n. 2017 i Giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano hanno rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, già soccombente in primo grado, che aveva presunto maggiori redditi in capo ad un negozio di abbigliamento.

Il negozio, prossimo alla chiusura, nell'anno in discussione aveva già tuttavia iniziato a liquidare la merce con le vendite promozionali. Dunque non si trovava in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

Al riguardo l'articolo 10 della Legge 146/1998 esclude l'applicabilità degli studi di settore nei confronti di contribuenti che si trovino in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

I giudici di secondo grado hanno dunque confermato l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, ed il contribuente non sarà più tenuto al pagamento.

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