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Agenzia prova a mettere in discussione la vittoria processuale del contribuente proponendo ricorso per cassazione ma la Cassazione lo respinge. Agenzia non può rimettere in discussione il merito. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 6

Ordinanza n. 19598 del 19 luglio 2019

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso proposto dalla ditta N. snc avverso l'avviso di accertamento n. XXX per Irpef ed altro 2005. Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 3591/14/2017, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso il fallimento della ditta N. snc nonché i soci NM, NO e NA. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc.

Motivi della decisione.

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate censura, sotto il profilo della violazione dell'art 2697 c.c e degli artt.32 e 43 DPR 600/73 e dell'art 57 dpr 633/72 nonché degli artt. 115 e 116 cpc , la sentenza impugnata laddove la stessa ,nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che l'avviso di accertamento non potesse ritenersi intervenuto ad integrazione di un precedente accertamento , ma costituisse un atto autonomo fondato peraltro su atti già noti all'Ufficio. La Corte osserva che la sentenza impugnata, dopo avere ribadito correttamente la possibilità di effettuare un accertamento integrativo in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate, ha escluso che siffatta ipotesi ricorresse nel caso di specie sulla base di una disamina di una serie di circostanze adeguatamente argomentate. In primo luogo, la sentenza ha effettuato una ricostruzione della vicenda ricordando che, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, era stato notificato nell'aprile del 2015 un processo verbale riguardante contestazioni per iva e Irap relativa agli anni 2003 — 2005 e che, a seguito di ciò, la Procura della repubblica aveva autorizzato l'effettuazione di accertamenti bancari e , in data 3 ottobre 2017, la loro utilizzazione a fini fiscali. Subito dopo, il 16.10.07, era stato emesso il primo avviso di accertamento che, impugnato dal contribuente , veniva annullato dalla Commissione provinciale di Palermo con decisione del 25.2.09, passata in giudicato. Analoga sorte era toccata all'avviso di accertamento emesso nei confronti di NO.

Successivamente, nel settembre del 2009, veniva notificato l'avviso di accertamento per cui è causa sulla base di un pvc della Guardia di Finanza del 14.11.07. Sulla base di siffatta ricostruzione storica la Commissione regionale ha osservato che l'avviso di accertamento per cui è causa non faceva alcun riferimento all'esercizio di un potere integrativo e rilevava l'esistenza di un maggior reddito di capitale per i soci sulla scorta delle indagini della GdF effettuate tra l'ottobre ed il novembre 2007 e degli accertamenti bancari effettuati sulla scorta dell'autorizzazione del PM del maggio 2005. Da ciò ha desunto che il nuovo atto di accertamento fosse illegittimo in quanto basato su elementi già noti all'Ufficio al momento dell'emanazione del primo avviso. Trattasi di una motivazione circostanziata basata su elementi di fatto precisamente indicati e coerentemente argomentata. Il ricorso oggetto di esame effettua una diversa ricostruzione delle vicende oggetto di esame e propone una diversa valutazione delle stesse. Trattasi con ogni evidenza di censure rivolte verso la motivazione della impugnata sentenza che, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, investono il merito della decisione e non prospettano, in quanto tali, questioni di violazione di legge come invece prospettato nella rubrica del motivo. Il motivo è quindi da respingere stante la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis Cass 29404/17 ;Cass 9097/17,Cass 16056/16;Cass 7921/11). Il ricorso va conclusivamente rigettato.In ragione della peculiarità della questione si compensano le spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

 

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