Ricorso per Cassazione contro sentenza della Commissione tributaria regionale: 5 cose da sapere
Estratto: “La decisione di determinare, senza alcun riscontro fattuale e motivazionale, il valore del terreno in euro 45 al metro quadrati, è erronea considerato che il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, ma deve fondare la propria decisione su giudizi estimativi di cui deve dar conto in motivazione, tenuto conto del materiale istruttorio”.
Estratto: “In caso (...) di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificaz.ione ex art. 291 c.p.c. “.
Estratto: “(...) Tali rilievi critici, però, superano il limite del vizio della violazione di legge e sono diretti, in modo non consentito, a sollecitare la Corte, cui è demandato esclusivamente il controllo sulla legalità e sulla logicità della decisione (Cass. 24/11/2016, n. 24012), ad un accertamento di fatto - e cioè se il C. avesse o meno i caratteri dell'ente commerciale - già compiuto dal giudice di merito”.
Estratto: “Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il motivo infatti si esaurisce nelle considerazioni sopra trascritte e nel mero richiamo delle argomentazioni svolte nella fase del merito in forza delle quali la cartella di pagamento atteneva ad imposte dichiarate e non versate, liquidate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73”.
Estratto: “(...) osserva il collegio che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza: non è dato, infatti, rinvenire nell'unico motivo di ricorso la esplicita e specifica indicazione delle ragioni, in base alle quali è dedotta la erroneità della sentenza mediante la necessaria puntuale individuazione dei punti della decisione cui quelle ragioni si riferiscono”.
Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione”.
Estratto: “Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in Cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata » (così da ultimo Sez. 2, ordinanza n. 21514 del 20/08/2019, Rv. 654633 - 01; cui adde Sez. 1, sentenza n. 4854 del 14/05/1998, Rv. 515426 – 01)”.
Estratto: “Nel caso in esame, non solo la ricorrente non ha riprodotto, neppure per sintesi, idonea allo scopo, il contenuto dell'avviso di accertamento, ma si è limitata a riprodurre brani di sentenze di questa Corte senza alcuna censura specifica alla sentenza impugnata, ribadendo in ogni caso la legittimità dell'atto impositivo motivato per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di finanza, mentre il Giudice di merito aveva escluso la sufficienza della motivazione su diversi presupposti, quali la verifica effettuata nei confronti di altra società e l'assenza dell'iter logico giuridico seguito dagli accertatori per ritenere le fatture irregolari”.
Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24054 del 12/10/2017 Rv. 646811 —01; Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110)”.