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Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate non era idoneo ad individuare le ragioni dell’asserita erroneità della sentenza. Agenzia delle Entrate condannata a rimborsare le spese.

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Estratto: (...) osserva il collegio che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza: non è dato, infatti, rinvenire nell'unico motivo di ricorso la esplicita e specifica indicazione delle ragioni, in base alle quali è dedotta la erroneità della sentenza mediante la necessaria puntuale individuazione dei punti della decisione cui quelle ragioni si riferiscono”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 5831 del 3 marzo 2020

Rilevato che:

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Agrigento aveva accolto il ricorso proposto da E. srl avverso avviso di accertamento per IVA anno 1999, atto originato dalla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza su delega della competente Procura della Repubblica nell'ambito di indagini, all'interno di un procedimento penale, dirette a verificare l'esistenza delle condizioni per il conseguimento di erogazioni pubbliche e finanziamenti ricevuti dalla società, lo stato dei lavori, l'acquisto di beni strumentali e l'eventuale produttività dell'azienda: in particolare i verificatori rilevavano come le attività poste in essere dalla società fossero riconducibili ad operazioni inesistenti e ciò al fine di far risultare costi delle forniture più elevati, rispetto a quelli effettivi, per l'ottenimento di maggiori finanziamenti pubblici, con la conseguenza che, all'esito delle indagini, l'ufficio contestava l'indebito utilizzo di operazioni inesistenti per una imposta di euro 480.000,00 e provvedeva quindi al recupero del rimborso già erogato di pari importo.

La CTP -nel contraddittorio tra le parti annullava l'avviso di accertamento per decadenza dei termini di accertamento.

Appellata tale sentenza dalla Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Sicilia pronunciava -in contraddittorio tra le parti- sentenza con cui confermava la sentenza di prime cure. - Per la cassazione di detta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la E. srl.

Considerato che

- Il ricorso consta di un unico motivo che denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 57 DPR 633/72 e degli artt. 9 e 10 L. 289/2002 (legge finanziaria 2003) — Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.". - La CTR -sulla premessa che il termine ex art. 57 DPR 633/72 per la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti è decadenziale e che, per l'anno d'imposta 1999, era destinato a maturare il 31.12.2004- rilevava che la proroga di due anni del termine suddetto è applicabile (ex art. 10 legge 289/2002) solo nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi della normativa ivi prevista in tema di definizione automatica per gli anni di imposta 1997/2001 (condono tombale), mentre nella specie, pur essendosi la società avvalsa del condono, i termini non potevano tuttavia essere prorogati non rientrando tra le infrazioni condonabili quella per cui è causa e cioè il recupero di rimborso IVA conseguente all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il ricorso non può accogliersi.

- La sentenza impugnata ha rigettato l'appello sul rilievo che la proroga di due anni del termine di cui all'art 57 DPR 633/72 si applica -ex art. 10 legge 289/2002, in virtù della espressa deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3 legga 212/2000- soltanto nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi (avendo escluso la CTR che fosse il caso della società contribuente) delle disposizioni portate dagli artt. 7-9 della menzionata legge n. 289. - Ciò premesso, osserva il collegio che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza: non è dato, infatti, rinvenire nell'unico motivo di ricorso la esplicita e specifica indicazione delle ragioni, in base alle quali è dedotta la erroneità della sentenza mediante la necessaria puntuale individuazione dei punti della decisione cui quelle ragioni si riferiscono. Conseguentemente non è dato intendere -alla luce del motivo così come articolato da parte ricorrente- se la proroga (che forma la ratio decidendi della controversia) si applica o meno nella fattispecie.

A ciò aggiungasi che il ricorso è privo di autosufficienza con riguardo a tale decisivo profilo avente ad oggetto il ricorso della società contribuente al condono di cui alla legge 289/2002.

- Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 7.500,00 oltre spese forfettarie al 15%, oltre accessori come per legge.

Roma, 2 ottobre 2019

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