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Estratto: “Con riguardo ai crediti previdenziali oggetto dell'opposizione, dunque, era effettivamente applicabile il termine quinquennale di prescrizione e non quello decennale, come correttamente statuito dalla corte territoriale. Emerge del resto pacificamente dagli atti che le cartelle di pagamento erano state notificate (come sostanzialmente riconosce lo stesso agente della riscossione) più di cinque anni prima della notificazione del preavviso di fermo impugnato, con conseguente integrale maturazione del suddetto termine quinquennale di prescrizione”.

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Estratto: “la motivazione della CTR individua l'oggetto della ripresa a tassazione, ricostruisce in fatto in modo succinto il contenuto del processo e dell'appello, e rende una motivazione in risposta imperniata sull'assolvimento dell'onere della prova dei presupposti del beneficio da parte della contribuente sulla base dell'attività svolta”.

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Estratto: “quella dei compensi erogati a terzi è indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che quelli siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (che, ad esempio, nella specie, potrebbe configurarsi là dove si accertasse l'erogazione di compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti all'ingegnere), non invece quando dette spese, ancorché elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, quelle corrisposte per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati, per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo”.

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Estratto: “non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento”.

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Estratto: “il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. 5.3. Il giudice del merito non si è attenuto ai principi esposti, in quanto, una volta verificato che l'intimazione ad adempiere è stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescienza, lasciando scadere il termine concesso per l'opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento”.

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Estratto: “viene in rilievo la normativa applicabile in tema di notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni nei confronti di C., quale autore materiale - nella qualità di spedizioniere doganale della importatrice R. s.a.s - delle violazioni ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 11, comma 2, del D.Igs. n. 472 del 1997 e non già in tema di notifica di atti, provvedimenti o decisioni dell'amministrazione nei confronti del rappresentato (importatore); - ne consegue la palese erroneità dell'assunto della CTR, che ha ritenuto validamente effettuata la notifica al C., ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TULD, presso la "Z.. s.n.c.", ancorché si trattasse di atti presupposti di irrogazione delle sanzioni diretti personalmente allo spedizioniere”.

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Estratto: “la citata risoluzione, sul piano giuridico, è solo un parere formulato dall'Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non vincola né il destinatario né a maggior ragione il giudice, conformemente a quanto stabilito dalle sezioni unite (Cass. sez. un. 2/11/2007, n. 23031) che, con riferimento all'analoga questione della qualificazione giuridica delle circolari dell'Amministrazione finanziaria, hanno precisato che: «La circolare con la quale l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente”.

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Estratto: “in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, il primo dei quali prevede una valutazione analitica di ogni elemento indiziario per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, mentre il secondo prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva”.

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Estratto: “non può dirsi che la suddetta contrarietà della pronuncia passata in giudicato, che ha annullato l'atto impositivo, costituisca, al tempo stesso, violazione di norme comunitarie a tutela delle quali è ostativa la valenza del giudicato anche nei confronti dell'obbligato solidale. Tenuto conto, quindi, dell'unicità dell'atto impugnato e della non incidenza della pronuncia passata in giudicato sul diritto comunitario, la sentenza censurata, nell'avere quindi ritenuto estendibile il giudicato anche in favore dell'obbligato solidale che non ha preso parte al precedente giudizio, non è viziata da violazione di legge”.

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Estratto: “per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 cit.). L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000”.

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