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Estratto: “il motivo è inammissibile, in quanto la censura investe non già l'omesso esame di un fatto - di cui, peraltro, non vi è evidenza che sia stata dedotto e sia stato oggetto di discussione tra le parti -, quanto l'attività di valutazione degli elementi indiziari compiuta dal giudice e di inferenza probatoria di tali elementi rispetto ai fatti da provare”.

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Estratto: “in materia di depositi fiscali questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. b), del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione”.

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Estratto: “In tema di accertamento doganale, la data dell'eseguita annotazione sulla bolletta da parte dell'Amministrazione segna, ex art. 9 del d.lgs. n. 374 del 1990, la definitività dell'accertamento, con conseguente decorrenza dei termini decadenziali per la notificazione dell'avviso di rettifica, di cui all'art. 11 del medesimo decreto, a prescindere dalla sussistenza di controversia doganale instaurata, ex art. ex art. 65 e ss. TULD, anteriormente o successivamente all'intervenuta annotazione, in quanto inidonea ad interferire con il relativo procedimento di formazione impedendone il perfezionamento”.

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Estratto: “La Corte di giustizia, nella causa Equoland dinanzi richiamata, ha osservato che la violazione dell'obbligo formale d'introduzione fisica delle merci nel deposito «non ha comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell'Iva all'importazione poiché questa è stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile applicato dal soggetto passivo» (punto 37), stabilendo che «la sesta direttiva dev'essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo”.

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Estratto: “Nel merito è comunque condivisibile la tesi della ricorrente in ordine al carattere non ostativo dell'avvenuto avvio della revisione d'ufficio rispetto alla richiesta di revisione su istanza di parte. Nessuna norma, infatti, prevede una simile preclusione. L'art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990 si limita a stabilire (comma 1) che «La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo», senza prevedere un rapporto di alternatività tra l'iniziativa officiosa e quella proveniente dal contribuente che, anzi, sono sullo stesso piano anche con riguardo al termine decadenziale entro il quale l'accertamento in revisione può essere attivato”.

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Estratto: “l'accertamento negativo della violazione, avvenuto con sentenza passata in giudicato, esclude la possibilità di applicare la sanzione (mentre l'accertamento positivo non comporta automaticamente la legittimità della applicazione della sanzione, che può essere esclusa per carenza di imputabilità o di colpevolezza, ovvero per la presenza di cause di non punibilità). 4.11. Il giudicato cosiddetto esterno, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva, può essere infatti dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità”.

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Estratto: “è difatti palese che non ci sia stata alcuna inversione dell'onere della prova; semplicemente, invece, la Regionale ha ritenuto dimostrati i fatti costitutivi del diritto al rimborso; tutto questo, con un accertamento in fatto, circa la prevalenza della plastica, avvenuto in conformità ai criteri interpretativi stabiliti dalla Nomenclatura Combinata per i prodotti di importazione composti da materiale misto; e con le rammentate chiare argomentazioni, senza quindi incorrere nel vizio di apparente motivazione”.

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Estratto: “laddove venga in rilievo l'utilizzo di oli lubrificanti nella produzione di colle adesive, denaturati secondo le formule indicate nel primo comma dell'art. 7, l'attività gode dell'esenzione di imposta prevista dall'art. 62, terzo comma, d.lgs. n. 504 del 1995, e che la comunicazione che è tenuta ad effettuare all'UTF o alla dogana competenti non ha valore costitutivo per l'accesso al regime di esenzione di imposta. Ad opposta conclusione deve pervenirsi qualora la produzione di colle adesive avviene mediante utilizzo di oli lubrificanti non denaturati o denaturati con formule diverse”.

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Estratto: “Osservò nella sostanza il giudice d'appello che la ripresa era basata su un metodo di calcolo fondato non già su controlli materiali, ma esclusivamente su presunzioni, non idonee a supportare la pretesa.” (…) “occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva”.

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Estratto: “competente territorialmente alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo è la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione, con conseguente annullabilità dell'atto impositivo adottato dall'Ufficio territorialmente incompetente (…) nel sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal d.P.R. n. 43 del 1973, dal d.lgs. n. 374 del 1990 (ante modifiche introdotte dall'art. 9, comma 3-decies, del d.l. n. 16 del 2012) e dal Reg. (CEE) n. 2913/92 (applicabili ratione temporis), territorialmente competente alla rettifica è, a pena di annullabilità dell'atto impositivo, la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella presso la quale si sono svolte le operazioni di importazione, tanto che trattasi di avviso emesso nei confronti del rappresentante (indiretto) dell'importatore quanto di avviso emesso nei confronti del rappresentato”.

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