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False fatturazioni e “frodi carosello”: tre casi giurisprudenziali

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Utilizzo di false fatture: ecco quando si può essere assolti dal reato

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Estratto: “la preclusione all'utilizzazione di tali documenti necessita: la non veridicità della dichiarazione del contribuente, resa nel corso di un accesso, di non possedere la documentazione richiestagli e, più in generale, il suo concretarsi in un sostanziale rifiuto di esibizione; la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento”.

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Estratto: “Il giudice d'appello ha anzi, all'esito dell'esame compiuto, affermato che non era stata raggiunta la prova, gravante sull'ufficio, dell'inesistenza delle operazioni - e quindi della legittimità dell'atto impositivo -, e che non era stato prodotto in giudizio il verbale di constatazione cui in proposito facevano riferimento tanto l'avviso di accertamento quanto l'amministrazione nelle deduzioni difensive”.

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Estratto: “Vista la documentazione e le prove prodotte dalla parte privata, in considerazione che tutti gli acquisti risultavano effettuati a costi in linea con quelli praticati da tutti gli altri fornitori, risulta impossibile o comunque molto difficile valutare che la XXX Srl potesse essere a conoscenza della frode messa in atto dalla società S., fornitrice della contribuente, poiché non risultano forniti da parte dell'Ufficio validi elementi probatori contrari, dato che tutte le operazioni commerciali realizzate risultavano commercialmente corrette e S. Srl aveva sempre effettuato versamenti IVA a fronte della merce acquistata e rivenduta a prezzi in linea con quelli di mercato. Nel dubbio, dobbiamo necessariamente presumere che parte privata abbia svolto, in quel tempo, le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente”.

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Si riporta un breve specchietto di sintesi con l'indicazione delle norme di legge che puniscono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la correlata emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

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Estratto: “l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente”. 

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Estratto: “la CTR ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi testè indicati poichè ha ritenuto, con giudizio in fatto che può essere sindacato solamente sotto il profilo del vizio di motivazione, che l'accertamento dell'amministrazione non era basato su presunzioni gravi, precise e concordanti che rivelassero l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti”.

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Di seguito il testo del decreto legislativo n. 74 del 2000 che indica quali condotte integrano un reato tributario e le pene previste in dipendenza della commissione di tali reati.

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Massima: “Per la teoria del doppio binario, il giudice tributario non può acriticamente recepire le conclusioni alle quali è arrivato il giudice penale: ciò non vuol dire però che in ogni caso non debba valutare il materiale probatorio acquisito agli atti ed il contenuto della sentenza penale, che costituisce un elemento di prova da rapportare alle ulteriori risultanze istruttorie. Nella fattispecie, una Società riceveva avvisi di accertamento per tre annualità, con recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La contestazione riguardava la contabilizzazione di fatture considerate oggettivamente inesistenti, emesse da un'impresa ritenuta una mera cartiera dall'Ufficio. Nel corso del giudizio era stata considerata irrilevante la sentenza di assoluzione penale nel parallelo processo avente ad oggetto gli stessi fatti di causa, riguardando un altro giudizio diverso da quello tributario. Sebbene sul punto non esista alcuna efficacia vincolante del giudicato penale per il giudizio tributario, in ogni caso il giudice è tenuto nell'esercizio dei propri poteri ad una valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti. Deve pertanto procedere ad un apprezzamento anche del contenuto della decisione penale, ponendola a confronto con altri elementi di prova acquisiti”.

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