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Estratto: “l'ufficio (pag. 9-14 dell'accertamento) conclude nel senso che l'intera operazione, tra cui il finanziamento, è fittizia e recupera quindi a tassazione il costo come sopravvenienza attiva. Se questo è il fatto contestato nel presente giudizio, su questo la CTR si sofferma ampiamente a pagina 5 e pagina 6 della sentenza, dove fa riferimento anche alla asserita fittizietà del finanziamento. Poiché il motivo è stato dedotto e rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., il vizio non appare ricorrere sia che lo si intenda come omessa pronuncia, che come mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

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Estratto: “Questa Corte ha reiteratamente affermato che assume rilievo invalidante dell'accertamento medesimo la mancata osservanza del contraddittorio procedimentale prescritto dai commi 4 e 5 dell'art. 37-bis e, in particolare, la mancata previa richiesta di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2 dell'art. 37 bis cit. La disciplina espressamente prevista dalla norma prevede una rigorosa scansione dell'attività preparatoria all'eventuale emissione dell'avviso di accertamento - con cui si intende contestare al contribuente la natura elusiva delle operazioni poste in essere-, rigore fondato sulla necessità prioritaria, valutata dal Legislatore con particolare attenzione, della instaurazione del contraddittorio secondo regole predeterminate. A tal fine anzi si è avvertito come la richiesta 'di chiarimenti per iscritto, concorrendo alla valutazione del fine elusivo dell'operazione, non può considerarsi sostituita da forme equipollenti quali l'attività svolta da verbalizzanti o dalle eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica (cfr. Cass., sent. n. 693/2015). Peraltro la motivazione dell'avviso deve contenere un esplicito riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente. L'importanza annessa dal rispetto delle regole dettate dall'art. 37 bis, co. 4 e 5 cit., comporta che la loro violazione sia penalizzata con la nullità dell'atto impositivo (cfr. in motivazione Cass., sent. n. 2439/2017; cfr. inoltre 2239/2018; 693/2015 cit.).”

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Massima: “Tra le operazioni di assicurazione esenti dall'Iva deve essere ricompreso ogni complesso di operazioni riconducibile all'esecuzione del contratto di assicurazione oltre ai servizi eventualmente resi da soggetti terzi, purché strumentali alle diverse fasi di gestione ed all'esecuzione del contratto di assicurazione. Le prestazioni di delega consentono l'affidamento dell'intera gestione del contratto assicurativo ad una sola delle imprese assicuratrici per evidenti e comprensibili esigenze di semplificazione e di economia. Pertanto, le "commissioni di delega", percepite dall'impresa delegataria per le attività di gestione del contratto con l'assicurato, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi autonoma, diversa dalle prestazioni tipiche rese nell'ambito del rapporto assicurativo”.

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Massima: “L'effettiva ratio dell'art. 51 del d.P.R. 131/1986 e quella di garantire che l'imposta di registro sia applicata su una base imponibile il più possibile conforme al valore effettivo dell'azienda in condizioni di libero mercato. Ciò comporta l'esigenza di dare rilevanza al valore dell'avviamento anche se di segno negativo senza che possa considerarsi dirimente la circostanza che la norma preveda la decurtazione delle sole passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa (Conf. Cass. 978/2018).

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