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Estratto: “la cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ex art. 1, d.P.R. n.633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'I.V.A. (cfr. Cass., ord., 24 gennaio 2019, n. 2017; Cass. 9 aprile 2014, n. 8327); - una siffatta tesi interpretativa è coerente con la giurisprudenza unionale”.

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Estratto: “Dalla pronuncia impugnata, estremamente sintetica, si evince che la Commissione regionale, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio e nel ricostruire la fattispecie sottoposta al suo esame, confondendo le quote della società con l'immobile della stessa società, ha fatto riferimento alla rivalutazione dell'immobile iscritto nel bilancio della I. s.r.l., anziché alla rivalutazione delle partecipazioni societarie ed alla loro successiva cessione”.

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Estratto: “va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 05/11/2018, n. 28139. Conformi Cass. 11/09/2018, n. 21978; Cass., 03/07/2018, n. 17403, ex plurimis). Inoltre, con specifico riguardo al processo tributario, è stata ritenuta nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle”.

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Estratto: “l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto”.

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Estratto: “l'i.r.a.p. non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha rilevato che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l'autonoma organizzazione”.

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Estratto: “la C.T.R. ha totalmente omesso di verificare se l'Agenzia avesse assolto al proprio onere probatorio, ovvero se gli avvisi impugnati si fondassero su elementi obbiettivi e specifici, idonei a provare, quantomeno in via presuntiva, in primo luogo che le operazioni di vendita fatturate fossero soggettivamente inesistenti ed, inoltre, che M. fosse consapevole della frode e, dopo aver dato erroneamente per scontata la prima circostanza, ha altrettanto erroneamente ritenuto che spettasse alla società di dimostrare la propria buona fede; - la decisione impugnata va pertanto cassata”.

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Estratto: “dalla lettura della motivazione della impugnata sentenza ("sono proprio le modalità - la cui illustrazione, si badi, è del tutto assente nel corpo della decisione - attraverso le quali si sono realizzate le operazioni commerciali, che palesano la carenza di buona fede da parte del contribuente"), infatti, non è dato cogliere quali siano gli elementi (anche, per quanto detto, di carattere presuntivo) valorizzati dalla C.T.R. onde giungere alla conclusione della consapevolezza, ad opera della S., di partecipare ad una frode carosello; - che l'impugnata decisione debba essere, pertanto, cassata”.

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Estratto: “questa Corte ha già chiarito che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, per i tributi armonizzati, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa”.

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Estratto: “nel processo tributario: la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”.

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Estratto: “In ordine alla impugnabilità degli atti impositivi non notificati, occorre qui richiamare quanto stabilito da SS.UU. n. 19704/015 che hanno affrontato proprio la questione dell'ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata, ritenendo che i termini dì impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla valida notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica”.

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