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Cassazione: l’appello del contribuente era ammissibile. L’inammissibilità per difetto di specificità si interpreta restrittivamente. Il processo si rifà. Accolto il ricorso.

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Estratto: “nel processo tributario: la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 20745 dell’1 agosto 2019

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate ha notificato alla I. s.r.l. avviso d'accertamento con il quale, all'esito di una verifica fiscale e del relativo processo verbale di contestazione, ha rettificato, ai fini dell'IRES per l'anno d'imposta 2002, il reddito imponibile della contribuente rideterminando induttivamente, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), i ricavi, per effetto dell'applicazione di una percentuale di ricarico maggiore di quella dichiarata; disconoscendo alcuni dei costi dedotti da quest'ultima nell'esercizio; e, pertanto, quantificando la maggiore imposta dovuta.

2. Contro tale atto impositivo, la contribuente ha proposto ricorso dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che lo ha respinto.

3. Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 227/18/12, depositata il 21 settembre 2012, lo ha respinto.

4. La contribuente propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della predetta sentenza d'appello. 5. L'Ufficio si è costituito con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 342 cod. proc. civ., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto sia che l'appello della contribuente avesse violato le norme processuali in materia d'impugnazione, per difetto di specificità dei motivi di gravame; sia che le ragioni del rigetto dei medesimi motivi d'appello dovessero rinvenirsi, per relationem, nello stesso atto impositivo impugnato e nella sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 342 cod. proc. civ., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l'appello della contribuente avesse violato le norme processuali in materia d'impugnazione, per difetto di specificità dei motivi di gravame; sia che le ragioni del rigetto dei medesimi motivi d'appello dovessero rinvenirsi, per relationem, nello stesso atto impositivo impugnato e nella sentenza di primo grado.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal gravame, dal contenuto specifico, proposto dalla stessa contribuente con l'atto d'appello.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice a quo motivato il rigetto dell'appello senza esporre alcun supporto argomentativo, ma solo tramite un acritico rinvio alle argomentazioni difensive dell'Ufficio appellato ed alla sentenza di primo grado.

5.1. primo, il secondo ed i! terzo motivo, per la loro sostanziale coincidenza, vanno trattati congiuntamente ed accolti, nei termini che seguono. Infatti, dall'esposizione dei tre motivi, si ricava inequivocabilmente che con essi la ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 4, cod. proc. civ., citato anche espressamente nella rubrica del secondo motivo- l'error in procedendo commesso dal giudice a quo nella decisione resa sulla ritualità della formulazione dell'appello della medesima contribuente. Giova sul punto trascrivere, in parte qua, la motivazione della sentenza d'appello sul punto, chiarendo che essa costituisce la prima proposizione argomentativa che segue la parte del provvedimento destinata ad esporre i fatti di causa:« Questa Commissione ritiene che l'appello non merita accoglimento in quanto i motivi di appello proposti avverso la sentenza impugnata, rimarcando pedissequamente quanto lamentato dal contribuente in primo grado e puntualmente rigettato dai primi giudici viola quanto determinato in materia dalle norma di procedura.». Il periodo in questione, di impropria formulazione, si presta tuttavia all'univoca interpretazione in termini di rilievo di un vizio formale ravvisato nella modalità di proposizione dei motivi d'appello, in conformità del resto all'eccezione dell'appellato Ufficio, riportata nella stessa sentenza. A quanto è dato ricavare dalla citata argomentazione, i motivi non sarebbero conformi alle «norme di procedura» perché riproporrebbero pedissequamente quanto dedotto dalla contribuente nel ricorso introduttivo. Sembra pertanto che, secondo il giudice a quo, difetterebbe la specificità necessaria dei motivi d'appello, nel senso che mancherebbe l'esposizione della critica che l'impugnante muove alla decisione già resa in primo grado sulle medesime censure sollevate, in quella sede, dalla stessa parte avverso l'atto impositivo. Tuttavia tale valutazione della CTR appare in contrasto con quanto lo stesso giudice espone nella narrazione dei fatti di causa, laddove, descrivendo il contenuto dell'appello, afferma che la contribuente ha preliminarmente denunciato il difetto di motivazione della sentenza, cui imputava di non spiegare in quale modo e sulla base di quali argomentazioni la CTP avesse rigettato il ricorso introduttivo. Quindi, prosegue la CTR, nello stesso atto, l'appellante ha riproposto le censure mosse all'atto impositivo, esaminando i rilievi dell'Ufficio «in forma specifica».

L'atto d'appello, sintetizzato nella sentenza della CTR, è stato anche riprodotto in parte nel ricorso per il quale si procede (alle pagg. 27 s. e 18 ss.) e ad esso allegato, così consentendo di verificare come alla formulazione di un primo motivo attinente l'omessa motivazione da parte del giudice di primo grado, sia seguita la riproposizione delle censure già proposte in primo grado dalla contribuente. E la predetta motivazione della sentenza di primo grado (riprodotta alle pagg. 26 s. del ricorso per il quale si procede e ad esso allegata) effettivamente risultava formulata esclusivamente per relationem con «la valutazione dell'Ufficio», alla quale la CTP «aderisce pienamente» e con la quale «è concorde». Sulla base di tali elementi, deve quindi ritenersi che l'atto d'appello della contribuente non conteneva la mera riproposizione dei motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento proposti in primo grado, ma premetteva alle censure in merito la critica alla motivazione della sentenza di primo grado, che censurava nel suo complesso, assumendone la sostanziale omissione. Pertanto, la conseguente successiva specifica riformulazione dei pretesi vizi dell'atto impositivo, già proposti in primo grado, derivava dall'asserita mancata valutazione effettiva degli stessi da parte della CTP. Non è quindi ipotizzabile l'inammissibilità dell'appello, per la genericità dei motivi dell'impugnazione, dichiarata, sia pur impropriamente con la formula del rigetto, da parte della CTR, così come risulta dalla lettura integrata del dispositivo e della motivazione della sentenza qui impugnata. Tale conclusione, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nel processo tributario: la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., 20/12/2018, n. 32954).

6. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto prospetta il vizio di motivazione con riferimento alle ulteriori valutazioni, rispetto all'infondatezza nel merito dell'impugnazione, esposte dalla sentenza della CTR immediatamente dopo la precedente rilevazione che l'appello «non merita accoglimento» per la difformità della formulazione dei motivi rispetto alle norme di rito. Infatti, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass., 19/12/2017, n. 30393).

7. Per effetto dell'accoglimento dei primi tre motivi, la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo, affinché provveda alla decisione sul merito dell'appello.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 31 maggio 2019.

 

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