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Estratto: “Nella sentenza appellata è stato correttamente rilevato che il sig. T. non è titolare di un'impresa individuale, né trattasi di ente o società.

Il contribuente non risulta svolgere attività libero professionale ma, al contrario, dal mese di febbraio 2014 ha definitivamente cessato la propria attività di consulente agronomo con conseguente cessazione della propria partita IVA dal 31/12/2014, per essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una società avente sede in Francia, Stato in cui egli si è trasferito definitivamente ed in cui risiede.”

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Estratto: “secondo questa Corte, in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851).”

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Estratto: “l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate che la CTR non avrebbe esaminato il thema decidendum, consistente nella verifica della reale esistenza di un rapporto negoziale effettivo, in presenza di "sospette triangolazioni", a prescindere dalla "materiale" esistenza delle operazioni contestate non tiene conto che la ripartizione dell'onere della prova imponeva comunque alla pubblica amministrazione di dimostrare che il "rapporto negoziale effettivo" e le "sospette triangolazioni" si erano tradotte in operazioni "oggettivamente" inesistenti”.

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Estratto: “il principio della inesistenza giuridica della sentenza mancante della sottoscrizione del giudice, sancito dal secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., è estensibile a tutti gli atti processuali, e, quindi, anche al ricorso per cassazione, che sia privo non solo della indicazione della procura della parte ma anche della sottoscrizione dell'avvocato”.

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Massima: “Per la teoria del doppio binario, il giudice tributario non può acriticamente recepire le conclusioni alle quali è arrivato il giudice penale: ciò non vuol dire però che in ogni caso non debba valutare il materiale probatorio acquisito agli atti ed il contenuto della sentenza penale, che costituisce un elemento di prova da rapportare alle ulteriori risultanze istruttorie. Nella fattispecie, una Società riceveva avvisi di accertamento per tre annualità, con recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La contestazione riguardava la contabilizzazione di fatture considerate oggettivamente inesistenti, emesse da un'impresa ritenuta una mera cartiera dall'Ufficio. Nel corso del giudizio era stata considerata irrilevante la sentenza di assoluzione penale nel parallelo processo avente ad oggetto gli stessi fatti di causa, riguardando un altro giudizio diverso da quello tributario. Sebbene sul punto non esista alcuna efficacia vincolante del giudicato penale per il giudizio tributario, in ogni caso il giudice è tenuto nell'esercizio dei propri poteri ad una valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti. Deve pertanto procedere ad un apprezzamento anche del contenuto della decisione penale, ponendola a confronto con altri elementi di prova acquisiti”.

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