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Estratto: “pur rilevando che tra ente impositore ed agente per la riscossione non sussiste, in effetti, litisconsorzio necessario di natura sostanziale, ben potendo partecipare al giudizio - nell'ipotesi in cui si contesti non soltanto la regolarità dell'azione di riscossione ma anche la fondatezza nel merito della pretesa impositiva - indifferentemente l'uno o l'altro (Cass. SSUU 16412/07 ed altre), altrettanto indubbio è che il vincolo di litisconsorzio avesse nella specie natura prettamente processuale; così da imporre che il giudizio di appello si svolgesse nei confronti di tutte indistintamente le parti del primo grado”.

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Estratto: “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale. (cfr., oltre alle pronunce citate in precedenza, da ultimo, Cass., ord., 9 gennaio 2019, n. 265); - è stato, in proposito, evidenziato che la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario; - orbene, la Commissione regionale, nel ritenere sufficiente, al fine della sanatoria del vizio, il mero invio della raccomandata informativa, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, omettendo di verificare se la stessa sia stata o meno ricevuta dal destinatario”.

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Estratto: (...) la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anzichè a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anzichè in piego, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2”.

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A volte i contribuenti si vedono recapitare atti tributari attraverso i servizi postali privati. È questo un motivo per poter impugnare il relativo atto? In questo articolo, attraverso richiami oltre che legislativi anche giurisprudenziali, cercheremo di spiegare una questione che ha suscitato sempre molte perplessità, ovvero quella relativa alla notifica degli atti giudiziari.

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In questo articolo accenneremo al pignoramento presso terzi, di cui abbiamo già parlato in precedenza, e forniremo degli elementi chiarificatori in merito alla validità o meno della notifica a mezzo pec del pignoramento presso terzi contenuto in file pdf non firmato; ricordando sin da subito che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è facilitata rispetto agli altri creditori nel procedere a tale forma di pignoramento (ad esempio nel procedere al pignoramento del conto corrente o dello stipendio).

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Estratto: “da quanto sin qui detto che il difetto di notifica dell'atto impoesattivo primario comporta il mancato perfezionamento dell'atto stesso e l'inesistenza giuridica dei relativi effetti. Nel caso in esame, costituisce un dato pacifico che l'atto impugnato è un atto impoesattivo primario che è stato spedito al destinatario direttamente dall'Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento senza una formale notificazione tramite l'intermediazione dell'organo notificatorio; in applicazione di principi giuridici sopra richiamati, si deve concludere affermando la giuridica inesistenza dell'atto e l'improduttività di ogni effetto”.

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Estratto: “deve ritenersi che, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'art. 137 e ss. c.p.c., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito presso la porta dell'abitazione e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall'art. 143 c.p.c., poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, citato art. 60, lett. e)”.

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MassimaQuando il legislatore prescrive la notificazione tramite "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al servizio postale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale (Cass. Sez. V n. 2922 del1'8-1/13-2-2015) con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 16, comma 3, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata. Se trattasi, invece, di notifica effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze o ente locale, prevedendosi la possibilità di consegna diretta dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (tale procedura non è prevista per le notifiche ai privati) la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta, con l'ulteriore precisazione che la notifica si considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata ad un incaricato alla notifica dell'atto”.

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Estratto: “Il motivo, prima ancora che infondato (In tema di accertamento delle/ imposte sui redditi, la notificazione dell'avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: cfr. Cass. nn. 23024 e 15258 del 2015), è inammissibile”.

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Estratto: “viene in rilievo la normativa applicabile in tema di notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni nei confronti di C., quale autore materiale - nella qualità di spedizioniere doganale della importatrice R. s.a.s - delle violazioni ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 11, comma 2, del D.Igs. n. 472 del 1997 e non già in tema di notifica di atti, provvedimenti o decisioni dell'amministrazione nei confronti del rappresentato (importatore); - ne consegue la palese erroneità dell'assunto della CTR, che ha ritenuto validamente effettuata la notifica al C., ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TULD, presso la "Z.. s.n.c.", ancorché si trattasse di atti presupposti di irrogazione delle sanzioni diretti personalmente allo spedizioniere”.

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