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La notifica di un atto tributario mediante ufficio postale privato: è valida?

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A volte i contribuenti si vedono recapitare atti tributari attraverso i servizi postali privati. È questo un motivo per poter impugnare il relativo atto? In questo articolo, attraverso richiami oltre che legislativi anche giurisprudenziali, cercheremo di spiegare una questione che ha suscitato sempre molte perplessità, ovvero quella relativa alla notifica degli atti giudiziari.

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A tal proposto si vuole iniziare a trattare la tematica in oggetto partendo da una pronuncia giurisprudenziale, la sentenza n. 9615/02/2018 mediante la quale la Sezione Seconda della Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha ribadito il principio secondo il quale " deve ritenersi inesistente la notifica degli atti tributari nel caso in cui detto adempimento sia stato posto in essere da un operatore postale privato".

Infatti, la sentenza citata ha ad oggetto la notifica di due atti di pagamento avvenuti per mezzo di operatori di uffici postali privati.

Nel caso de quo così si può leggere “…L’eccezione sollevata è fondata atteso che   la notifica degli avvisi di accertamento sarebbe avvenuta mediante TNT Poste private della quale non si ha alcuna certezza che le raccomandate siano state consegnate al destinatario. Nella fattispecie la notifica a mezzo del servizio poste private non indica in maniera valida, certa e certificata la data di spedizione degli atti attinenti a procedure giudiziarie e ciò in virtù delle disposizioni  dettate  dall’ art.   4 co. 5   D.lgs. 26 l/1999 sulle regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e comunitari (art. 1 comma 2 punto 1 D.lgs.  261/1999) inteso per sevizio postale l’invio raccomandato che consiste nel garantire contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente la prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario. Gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie sono riservati al servizio universale che assicura le prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale e per questo motivo il servizio fornito da una società privata non è valido e non certifica la certezza della data di spedizione e di ricezione. Il concessionario del servizio recapito postale privato (…) può espletare i servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano pertinenti a procedure giudiziarie…. Ne consegue che la TNT non ha il potere, né la legittimazione a notificare atti di che trattasi.”

I giudici in tale caso si sono rifatti all'orientamento ormai dominante, come è possibile evincere dalle seguenti sentenze: Cassazione Civile ordinanza n. 3010 del 7/02/2018, Cassazione Civile ordinanza n. 2173 del 29/01/2018, Cassazione Civile ordinanza n. 234 del 08/01/2018, Cassazione Civile ordinanza n. 23887 del 11/10/2017, le quali tutte affermano il principio detto, ovvero che se la notifica avviene mediante un servizio postale privato è giuridicamente inesistente, poiché le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982,  sono affidati in via esclusiva alle Poste Italiane S.p.A. ex art. 4, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 261/1999. D'altronde, il servizio di posta privata “…non è legittimato a certificare l’avvenuta e regolare notifica e pertanto la documentazione non può assurgere ad attestazione di regolare invio delle raccomandate a cui solo l’ente Poste è abilitato nelle procedure giudiziarie…”.

Tuttavia, un passo in avanti per un cambiamento è iniziato nel 2017 quando si ricorda che è stato avviato il procedimento di liberalizzazione / regolamentazione del settore postale per le notifiche degli atti giudiziari, difattila Legge 04.08.2017 n.124, all’art. 1, co.57, lett.b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art.4 del d. lgs. N .261 del 22.07.1999, ma  nell'attesa del rilascio della licenza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la notifica degli atti tributari effettuata con poste private è inesistente, poiché mancano gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, in quanto manca l’attività di “trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato” (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14917). Ed inoltre la Cassazione con ordinanza n. 3010 del 07/02/2018 ha sottolineato anche che non “possono operare retroattivamente le nuove disposizioni in tema di concorrenza che hanno disposto la liberalizzazione del settore, aventi natura innovativa e non interpretativa”.

Giova sottolineare che sebbene con l'introduzione della legge n. 124/2017 è stata soppressa l'attribuzione esclusiva in capo alla società Poste Italiane S.p.a. nei servizi circa le notificazioni degli atti giudiziari della pubblica amministrazione è anche vero che fin quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali per lo svolgimento dei servizi, bisogna prendere in considerazione quanto sopra detto. Infatti, a seguito della legge n. 124/2017, l'estensione delle notifiche degli atti tributari anche in favore delle poste private, sarebbe applicabile solo a coloro che sono provvisti di Autorizzazioni e Regolamento (Sent. Cass. n. 23887/2017).

Naturalmente, se vuoi essere sicuro rivolgiti ad un professionista esperto del settore che potrà consigliarti e trovare la soluzione adatta al tuo caso, accorgendoti tra l'altro anche se l'atto tributario che ti è stato notificato sia o meno legittimo per altre motivazioni.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e . non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

 

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