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Estratto: “la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. (…) nel caso di specie. non può ritenersi soddisfatto, alla luce del principio sopra enunciato l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato, debitamente riprodotto nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza”.

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Estratto: “Del resto la natura documentale dell'istruttoria nel processo tributario rende più facile la collaborazione per ridurre ai fatti veramente controversi la necessità di accertamento giudiziale, e nel caso proprio la fase endoprocedimentale amministrativa in cui erano stati individuati i documenti mancanti, è stato valutato dal giudice per ritenere poi assolto l'onere probatorio. Del resto nel processo tributario, l'obbligo dell'Amministrazione di leale collaborazione è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario”.

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Estratto: “la mancata allegazione della nota dell'Agenzia del Territorio sul calcolo delle superfici dell'immobile di cui si discute non rende possibile il compiuto esercizio del diritto di difesa, non potendosi desumere "a posteriori" la adeguatezza della motivazione del provvedimento impositivo impugnato sulla scorta della condotta successiva delle parti in causa (Cass. n. 22370/2010; n. 6928/20111; n. 27008/2013). Ne discende l'accoglimento dei primi due motivi d'impugnazione, afferenti il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente”.

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Estratto:Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell'art.36 ter dPR n.600/73, in combinato disposto con l'art.7 I. n.212/2000 e dell'art.25 del dPR n.602/1973, è infondato. Ed invero, la CTR ha correttamente ritenuto viziato l'atto impugnato (cartella) che, nell'indicare le ragioni della pretesa attraverso il rinvio ad una comunicazione d'irregolarità, aveva fatto rinvio ad un atto non allegato e non comunicato previamente al contribuente, in tal modo pienamente uniformandosi all'indirizzo di questa Corte”.

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