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Hai dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi? Ti sarà utile leggere questa guida per capire come regolarizzare la tua posizione nei confronti del fisco ed evitare di incorrere in sanzioni. Delineeremo l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cosa fare in caso di lieve ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Infine, riporteremo una recente sentenza, la quale ha chiarito che a fronte di dati presupposti, che vedremo, l’omessa dichiarazione (pur sopra soglia penale) non configura reato.

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Estratto: “La compensazione operata non solo non ha prodotto alcuna perdita di gettito fiscale, ma ha consentito un risparmio all'Erario atteso che se il contribuente avesse acceduto al sistema indicato dall'Ufficio quest'ultimo avrebbe dapprima incassato l'imposta € 4.184,00 liquidata in automatico ex art. 41 bis dpr n. 600/73, per poi subito dopo dover rimborsare la maggior somma di € 5.790,00 di detrazione non fruita dalla contribuente”.

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Estratto: secondo il ricorrente, l'inadempimento da parte del curatore fallimentare dell'obbligo ex art. 10 cit. di presentazione della dichiarazione dei redditi della società fallita relativa al periodo compreso fra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento, comporta il pagamento delle sovrattasse e delle pene pecuniarie previste per la violazioni relative all'accertamento delle imposte sui redditi contenute nel d.P.R. n. 600/73, previsto dall'art. 98, comma 6, cit. in capo al legale rappresentante della società di capitali. 5. Il motivo risulta infondato. Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui, «in tema di solidarietà tributaria, l'amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa direttamente imputabili, di norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicandosi il principio di solidarietà sancito dall'art. 98, sesto comma, del d.P.R 29 settembre 1973 n. 602 alle sole sanzioni civili previste dal titolo III di quest'ultimo decreto». (Cass. Sez. 5, n. 26042 del 16/12/2016, Rv. 641950 - 01; Sez. 5, n. 22464 del 05/09/2008, Rv. 604454 - 01)”.

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