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Estratto: La sentenza impugnata, senza incorrere nel prospettato vizio di carenza dello sviluppo argomentativo, si rivela sufficientemente motivata e lineare, sul piano logico, laddove desume l'illegittimità dell'accertamento dalle circostanze di fatto (insindacabilmente accertate dal giudice di merito) dell'idoneità dei disinvestimenti effettuati e dell'apporto degli introiti della moglie a giustificare l'ingente spesa connessa ai riscontrati incrementi patrimoniali”.

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Estratto: “E' principio consolidato di questa Corte, che l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado (ex plurimis, cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1472 del 22/01/2018, Rv. 647100-01; n. 20024 del 2017, Rv. 645298 - 01; n. 29843 del 2017, Rv. 646522-01; n. 26071 del 2015; in tema di Irap, cfr. Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713-01; v., altresì, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15566 del 27/07/2016, Rv. 640634-01, che ha ribadito il principio estendendolo all'impugnazione dell'avviso proposto dal socio occulto di società di persone)”.

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Estratto: “La riportata motivazione, al di là della poca comprensibilità di alcuni passaggi, appare chiaramente interessare - come emerge dal primo periodo (riferito alla cartella di pagamento e al suo ritiro, da cui la conclusione che essa "è pervenuta nella sfera di conoscibilità del contribuente") - la notificazione delle cartelle oggetto di impugnazione e non quella dei pregressi avvisi di accertamento, autentico oggetto di contestazione. Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che la decisione, poi, ritiene l'irrilevanza della "regolarità della notifica" perché "estranea ed indipendente dalla validità dell'atto che giunge ... a destinazione". Un simile esito, infatti, si giustifica solo ove si fosse ritenuta viziata la notificazione dell'atto impugnato (i.e. le cartelle), da cui la funzione sanante del proposto ricorso. 2.5. Ne deriva l'assoluta incongruenza della motivazione rispetto all'oggetto del giudizio, da cui la nullità della sentenza”.

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Estratto: “la CTR ha infatti puntualmente indicato i documenti sui quali ha fondato la propria decisione, la cui rilevanza probatoria non risulta essere stata contestata dall'Agenzia nel corso del giudizio di merito”.

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Estratto: “Questa Corte di legittimità, invero, ha già affermato il principio secondo cui, in materia di imposta sulle successioni, l'amministrazione finanziaria non ha il potere di rettificare, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, il valore indicato dagli eredi denuncia di successione come corrispondente al diritto alla liquidazione della quota sociale di una società semplice spettante al de cuius, atteso che, nell'ipotesi considerata, oggetto di successione non è la quota già spettante al defunto, ma il diritto di credito alla sua liquidazione, che, in quanto tale, non può essere oggetto di accertamento di maggior valore”.

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Estratto: “la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame; ben vero, la mera adesione a quanto ritenuto in primo grado, di per sè, risulta del tutto insufficiente a far ritenere che si sia assolto l'onere di motivazione”.

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Estratto: “Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. Il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è parziale annullamento dell'unico atto impositivo che sorregge il rapporto / ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato”.

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Estratto: “La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rimessa alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché, compiuti i necessari accertamenti di fatto: a) individui l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso introduttivo dei contribuente e, di conseguenza, la cartella di pagamento che di quest'ultima è l'atto presupposto; b) accerti se la predetta cartella di pagamento individuata sia stata preventivamente e ritualmente notificata al contribuente, traendone le conseguenze in ordine all'ammissibilità del ricorso del contribuente avverso la successiva intimazione; c) ove ritenga ammissibile il ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento impugnata, esamini e decida le ulteriori questioni rimaste assorbite nella sentenza di appello cassata”.

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Estratto: “nella specie, le considerazioni svolte dalla CTR nella motivazione della sentenza, sono tali da disvelare chiaramente quale sia la ratio decidendi che l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, avendo il giudice, da un lato, disatteso il motivo di impugnazione concernente la assunta inammissibilità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del petitum- dopo avere precisato, nella parte in fatto, che la controversia verteva su due istanze presentate dalla società contribuente di rimborso Iva non detratta sugli acquisti di autovetture”.

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Estratto: Il percorso argomentativo seguito dalla Commissione regionale non consente di verificare i criteri e le ragioni sulla base di quali essa sia stata indotta a ridurre i maggiori ricavi accertati nella misura del 40 per cento apoditticamente individuata, atteso che le conclusioni cui essa perviene non sono supportate dalla individuazione di elementi di determinazione del reddito fondati su specifiche prove, ma sono piuttosto volte a determinare il reddito sulla base di una valutazione di tipo equitativo, non consentita al giudice tributario che non ha poteri di equità sostitutiva, dovendo il giudizio estimativo essere motivato in rapporto al materiale istruttorio”.

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