Estratto: “la S.C. - con la sua sezione quinta, stabilmente deputata a trattare le controversie tributarie (la stessa che in passato si è pronunciata in alcuni casi per la sussistenza della plusvalenza derivante da un trasferimento di terreno edificabile e non di fabbricato) - ha emesso una decisione articolata e rilevante che probabilmente comporterà il consolidarsi di un'interpretazione di nomofilachia definitiva ed omogenea di cui da tempo si avverte l'esigenza. In tale pronuncia, la numero 5088 del 21/2/2019, la Corte, dato atto dei contrasti registratisi anche in sede di legittimità, ha optato per l'orientamento secondo il quale "non è possibile porre a carico del venditore di un edificio sorto su un terreno (già) edificabile una (affermata) plusvalenza anche solo commisurata all'ulteriore capacità edificatoria non (ancora) sviluppata”.
Estratto: “l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi”.
Estratto: “fermo restando che è incontestata la loro mancata allegazione all'avviso di rettifica, non è revocabile in dubbio che nella descrizione sintetica degli atti utilizzati in termini parametrici non fossero riprodotte le caratteristiche essenziali dei relativi beni, non potendo a tal fine reputarsi sufficiente la mera indicazione dell'ubicazione, della destinazione e della estensione (…). Né, limitatamente all'atto di compravendita comparativo preso in considerazione, sarebbe stato possibile sostenerne la conoscibilità, trattandosi di atto pubblico, atteso che dello stesso non venivano riportati i numeri di repertorio e di raccolta né, addirittura, la data precisa (risultando indicati i soli mese ed anno) ed il nominativo del notaio rogante”.
Estratto: “Il giudice del rinvio avrebbe dovuto attendere a questa valutazione, sulla base degli elementi allegati dalle parti nel processo, sino alla totale conferma dei valori attribuiti dall'Ufficio - qualora da questo allegati ulteriori elementi oltre i valori OMI - oppure sino al riconoscimento integrale dei valori dichiarati dai contribuenti. Era comunque necessario che la rideterminazione dei valori, diversi da quelli dichiarati, fosse fondata su elementi presuntivi gravi precisi e concordanti ex art. 2697 c.c.”.
Estratto: “l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso sull'assunto che il corrispettivo, rilevante ai fini Irpef, ritratto dal contribuente dalla vendita del terreno fosse pari al valore accertato ai fini dell'imposta di registro; 3.2. l'assunto è stato condiviso dalla commissione tributaria regionale della Campania nella sentenza impugnata; 3.3. come già sottolineato da questa Corte nella sentenza n.13569/2017, tale assunto contrasta con la previsione dell'art.5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n.147 (applicabile anche ai giudizi in corso, come ricordato nella medesima sentenza con richiamo a conformi precedenti)”.
Estratto: “La CTR nella sua ratio decidendi critica il valore attribuito dai verbalizzanti sulla base della classe catastale (aumentato della media tenuto conto di quello della classe superiore) e non di una percentuale diversa dei valori OMI all'interno della sua propria classe catastale (A2); inoltre, constata che per due delle tre compravendite di villette le operazioni sono state vantaggiose per la contribuente (sia pure in misura modesta); infine, accerta l'esistenza di una seria giustificazione dell'antieconomicità della vendita della terza villetta, costituita dal fatto che l'immobile era rimasto invenduto per anni (almeno dal 1997 sino al 2003) e, dunque, l'operazione era ragionevolmente diretta a limitare le perdite, costituite anche da interessi passivi, imposte e spese di gestione. Si tratta di una motivazione congrua e logica, sorretta da accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito che la Corte non ha titolo per rivalutare in assenza di deduzione di una prova contraria decisiva ritualmente introdotta nel processo e non valutata dalla CTR”.
Estratto: “Ove anche fosse infatti vero che le trattative siano state condotte da soggetti diversi dai donatari (ed anzi esse potrebbero essere state condotte addirittura dallo stesso donante), questo elemento sarebbe perfettamente compatibile con il negozio di donazione e con la volontà del donante di beneficiare i donatari utilizzando uno strumento che all'epoca era consentito ... il donante bene potrebbe avere condotto le trattative con l'acquirente nella consapevolezza che il vantaggio economico da esse derivanti sarebbe poi stato riversato sui donatari. In questo senso, l'elemento citato dalla CTP, e cioè che i denari derivanti dalla vendita siano stati incassati dai donatari porta, per via logica a concludere inequivocabilmente che, in effetti, il donante abbia voluto beneficiare i donatari”.
In questo articolo, esaminiamo, in luogo di una sentenza, le argomentazioni processuali espresse in un caso di:
- rettifica del valore di una plusvalenza tramite avviso di accertamento;
- avviso di accertamento formato richiamando il precedente avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini dell'imposta di registro.
Argomentazioni processuali che, nel caso in discussione, hanno permesso di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento, a seguito della mera proposizione del reclamo.