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Terza parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2017.

Seconda parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2017.

Prima parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2017.

Massima: Il reato di omesso versamento delle ritenute, prima delle modifiche in vigore dal 22 ottobre 2015, non può essere provato soltanto con la dichiarazione del sostituto di imposta, essendo necessarie le certificazioni rilasciate ai percipienti. Prima del 2015, l'accusa per provare la colpevolezza del reato di omesso versamento delle ritenute, previsto dall'articolo 10 bis del Decreto legislativo n. 74/2000, si basava esclusivamente sui dati "autodichiarati" dal contribuente nel 770, ritenendo soddisfatto l'onere probatorio con la mera allegazione del modello all'interno del quale sono elencate le ritenute. Successivamente, il reato è stato collegato all'omesso versamento non delle ritenute indicate nel 770, ma di quelle risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti e quindi la prova dell'illecito veniva rappresentata dalle certificazioni e non dalla dichiarazione. Il Decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato questa fattispecie penale, facendo dipendere il nuovo delitto dalle omissioni risultanti anche dalla dichiarazione, non essendo più necessaria la prova delle certificazioni ai sostituiti”.

Di seguito il testo del decreto legislativo n. 74 del 2000 che indica quali condotte integrano un reato tributario e le pene previste in dipendenza della commissione di tali reati.

Massima: In caso di convenzione di lottizzazione, nella quale la realizzazione di un'opera pubblica a scomputo degli oneri di urbanizzazione è assoggettata a Iva, qualora l'opera non rientri tra quelle destinate a esigenze di urbanizzazione primaria e secondaria, l'obbligo di fatturazione non insorge alla data di sottoscrizione della convenzione urbanistica, ma al compimento delle opere concordate con l'ente territoriale, e al loro collaudo. In effetti nell'appalto il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente, ai sensi dell'art. 1665, ult. co. c.c., e non già al momento della stipulazione del contratto”. 

Massima: “Le cessioni di beni a titolo di sconto o abbuono che, previste nelle condizioni contrattuali, si inseriscono nell'ambito di una più ampia transazione commerciale, non possono essere considerate cessioni a titolo gratuito e, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA”.

Massima: “Nel caso di controllo di una vendita immobiliare con il criterio di comparazione collegato al valore di immobili sussistenti nella medesima zona, ai fini dell'imposta di registro, l'ufficio fiscale ha l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione nel suo contenuto essenziale. Se quest'ultimo risulta carente, perché non vi sono quelle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, l'atto di controllo sarà invalido”.

Massima: “Per la teoria del doppio binario, il giudice tributario non può acriticamente recepire le conclusioni alle quali è arrivato il giudice penale: ciò non vuol dire però che in ogni caso non debba valutare il materiale probatorio acquisito agli atti ed il contenuto della sentenza penale, che costituisce un elemento di prova da rapportare alle ulteriori risultanze istruttorie. Nella fattispecie, una Società riceveva avvisi di accertamento per tre annualità, con recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La contestazione riguardava la contabilizzazione di fatture considerate oggettivamente inesistenti, emesse da un'impresa ritenuta una mera cartiera dall'Ufficio. Nel corso del giudizio era stata considerata irrilevante la sentenza di assoluzione penale nel parallelo processo avente ad oggetto gli stessi fatti di causa, riguardando un altro giudizio diverso da quello tributario. Sebbene sul punto non esista alcuna efficacia vincolante del giudicato penale per il giudizio tributario, in ogni caso il giudice è tenuto nell'esercizio dei propri poteri ad una valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti. Deve pertanto procedere ad un apprezzamento anche del contenuto della decisione penale, ponendola a confronto con altri elementi di prova acquisiti”.