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Massime tratte da sentenze emesse nel 2017 dalle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia - parte 3 Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Terza parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2017.

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452. Agevolazioni prima casa Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 122/2017 del 22 maggio 2017, Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi IVA – Agevolazioni prima casa – Revoca agevolazione – Legittimato passivo – Solidarietà in capo al venditore – Soggetto passivo IVA – Non sussiste. È nullo per difetto di legittimazione passiva l’avviso di liquidazione notificato al venditore dell’immobile soggetto passivo IVA, avente ad oggetto la decadenza dall’aliquota IVA agevolata 4% per mancanza dei requisiti “prima casa”, non trovando applicazione la solidarietà passiva prevista dall’art. 57 d.P.R. 131/1986: la maggiore imposta per revoca del beneficio “prima casa”, derivante dalla dichiarazione mendace dell’acquirente nell’atto di compravendita circa la classificazione dell’immobile come abitazione “non di lusso”, deve essere accertata in capo a costui in quanto dalla dichiarazione di voler fruire del beneficio de quo sorge un rapporto giuridico diretto con l’Amministrazione finanziaria in ordine al quale non assume rilievo il regime giuridico proprio dell’imposta: la soggettività passiva del venditore viene meno soggiacendo all’opzione potestativa dell’acquirente circa il regime agevolato cui assoggettare l’operazione economica. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 453. Operazioni esenti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 71/2017 del 4 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Davigo Contratto di coassicurazione – Commissioni passive di delega – Esenzione Iva – Sussiste. Le attività di coassicurazione e le relative commissioni di delega sono prestazioni del ciclo assicurativo e come tali esenti Iva ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto 2 del d.P.R. 633/1972 in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione 22429 del 4.11.2016. (F.M.) 454. Rimborso del credito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 204/2017 dell’11 gennaio 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea IVA – CESSIONE DEL CREDITO DA SOCIETà POI FALLITA – DEBITI PER CARTELLE PREVIAMENTE NOTIFICATE – Mancata accettazione della cessione da parte dell’Agenzia – Compensazione opposta dall’Erario al Cessionario – Legittimità. In materia di cessione del credito IVA, l’Erario debitore, ai sensi dell’art. 1248, comma 2 del codice civile, ove abbia soltanto ricevuto notifica della cessione ma non l’abbia accettata, può      198 opporre al cessionario dell’intero credito la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (nel caso di specie, l’Agenzia rimborsava il credito alla cessionaria al netto della somma costituente il debito tributario emergente da cartelle emesse a carico della cedente società fallita per attività negoziali da questa poste in essere antecedentemente alla dichiarazione di fallimento e notificate alla società prima della notifica all’Agenzia dell’atto di cessione). (G.Ta.) Riferimenti normativi: c.c., art. 1248 comma 2 455. Credito Iva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 662/2017 del 23 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Locatelli IVA – CREDITO – MANCATA ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE – Preclusione compensazione. L’omessa esposizione del credito Iva nella dichiarazione preclude ai contribuenti l’esercizio della facoltà di compensazione e rende legittimo e fondato l’atto di liquidazione, emesso da parte dell’Ente impositore, ai fini dell’accertamento di un maggior debito in materia di imposta sul valore aggiunto, risultante dalla dichiarazione presentata. L’esistenza del credito IVA non esposto in dichiarazione non può essere fatta valere con la proposizione di un’azione di mero accertamento avanti al giudice tributario ma deve essere necessariamente preceduta da una richiesta di rimborso delle eccedenze di imposta ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 da effettuarsi entro il termine di 48 mesi dal versamento con eventuale impugnazione del rifiuto tacito o espresso alla restituzione, in conformità alla natura impugnatoria del processo tributario. (A.K.) 456. Coassicurazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 714/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Innocenti IVA – SERVIZIO DI COASSICURAZIONE – ESENZIONE IVA – Sussiste – Prestazioni ausiliarie di assicurazione – Sussiste. In presenza di un contratto di coassicurazione, la società assicurativa che ha la gestione integrale di un sinistro, anche in forza di delega e mandato rilasciato da altre assicurazioni, non compie prestazioni di servizio o commerciali a favore di dette società, ma svolge effettive prestazioni ausiliarie di assicurazione. In particolare, le c.d. clausole di delega, inserite nei contratti di co‐assicurazione, consentono alla società delegata di svolgere una effettiva attività assicurativa, pertanto esente da IVA in conformità all’art. 10, comma 1, nn. 2 e 9 del d.P.R. n. 633/1972 (Conf. Corte Giustizia UE, 20.11.2003, c‐8/01 e Corte Giustizia UE, 03.04.2008, c‐ 124/07). (A.T.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1, nn. 2 e 9 457. Diritto al rimborso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 715/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza IVA – CREDITO IVA – DIRITTO AL RIMBORSO – Sussiste – Associazione in liquidazione – Obbligo devoluzione del patrimonio associativo – Diniego al rimborso IVA – Non sussiste. È illegittimo il provvedimento di diniego di rimborso del credito IVA opposto dall’amministrazione finanziaria nei confronti di un ente associativo in liquidazione, che non abbia individuato una diversa associazione a cui devolvere l’attivo patrimoniale. Precisamente,      199 l’art. 5, comma 4, Legge n. 266/1991 e l’art. 10, Legge n. 460/1997, dispongono che il patrimonio dell’associazione cessata deve essere devoluto ad altra associazione. Dette disposizioni devono essere interpretate nel senso che i crediti tributari non possono essere considerati un elemento attivo del patrimonio, autonomamente attribuibili ad altre associazioni. Invero, detti crediti devono essere riscossi dall’associazione in liquidazione e devono essere imputati a copertura dei debiti associativi. Solo a conclusione della liquidazione, laddove dovessero residuare valori patrimoniali attivi, sarà possibile devolvere i valori positivi ad altra organizzazione associativa. (A.T.) Riferimenti normativi: l. 266/1991, art. 5 comma 4; l. 460/1997, art. 10 458. Contratti di coassicurazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 737/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza IVA – Contratti di coassicurazione – Commissioni di delega – Esenzione – Condizioni. Le prestazioni effettuate da uno dei coassicuratori, in esecuzione di apposita delega per la gestione e l’esecuzione del contratto di coassicurazione, costituiscono autonome operazioni ai fini Iva, da assoggettare al regime di esenzione, siccome accessorie ad un’operazione esente, quando integrino il servizio assicurativo sotto il profilo economico. Quando, invece, il prestatore del servizio oggetto di delega non sia anche parte del contratto di coassicurazione, i corrispettivi da esso percepiti sono da assoggettare ad Iva, non costituendo la remunerazione di un’operazione accessoria a quella di coassicurazione ma di una distinta e autonoma prestazione di servizi. (D.Ca.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2) 459. Prestazioni a titolo gratuito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 781/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Gilardi IVA – Lavoratore autonomo ‐ Prestazioni a titolo gratuito. Atteso che ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 633/1972 le prestazioni indicate ai commi primo e secondo costituiscono prestazioni di servizio anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, si desume, a contrariis, che non vanno considerate prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, quelle effettuate per l’uso personale o familiare del lavoratore autonomo ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio della professione. (S.M.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 3 comma 3 460. Contratto di coassicurazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 836/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente: Gilardi, Estensore: Uppi IVA – Contratto di coassicurazione – Servizi collegati – Commissioni di delega – Esenzione. Nel caso di contratto di coassicurazione in presenza di una “clausola di delega”, la prestazione resa dalla delegataria e gli importi addebitati a titolo di commissioni di delega non possono essere qualificati come prestazione diverse e autonome rispetto a quella assicurativa dovendosi ravvisare nella stessa un "unicum" con il contratto di assicurazione quale prestazione accessoria allo stesso. Pertanto, i servizi previsti, regolamentati anche      200 economicamente dai contratti intercorsi fra le parti, hanno la loro causa nel contratto di assicurazione, del quale devono assicurare il corretto funzionamento e rientrano quindi nell'esenzione prevista dall'art. 10 d.P.R. n. 633/1972 (Conf. Cass. n. 2429/2016). (M.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10; dir. 77/388/CEE 461. Operazioni esenti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 882/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente: Maiga, Estensore: Scarabelli IVA – CONTRATTO DI COASSICURAZIONE – Esenzione Iva – Sussiste. Le prestazioni riassunte e sottese alla c.d. "clausola di delega" costituiscono un tutt'uno con il contratto di assicurazione, trattandosi di adempimenti accessori alla stipulazione ed esecuzione dello stesso contratto assicurativo compiuti dalla delegataria in virtù di un mandato con rappresentanza. Gli adempimenti descritti paiono, dunque, rientrare nell'ambito delle prestazioni disciplinate dall'art. 10, comma 1, n.9 del medesimo decreto, statuente che sono esenti da IVA anche "le prestazioni di mandato, mediazione e di intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7" (Conf. Ctp Mi nn. 7627/2012 e 10710/2014; Ctr Lombardia nn. 901/2012, 852/2013 e 2814/2013) (L.Cad.) Riferimenti normativi: c.c., art. 1911; d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2 462. Fatturazione per operazioni inesistenti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 884/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Maiga IVA – FATTURAZIONE PER OPERAZIONI INESISTENTI – Onere della prova a carico del contribuente. Riguardo alla pretesa carenza di prova, è principio pacifico in giurisprudenza che l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, con la precisazione che a tal fine non è sufficiente la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Conf. Cass. n. 12802/2011). (L.Cad.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 463. Commissioni di delega Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 903/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Fugacci IVA – CONTRATTO DI COASSICURAZIONE – Commissioni di delega – Esenzione – Ammessa – Ragione – Connessione dei corrispettivi con l’operazione di assicurazione – Rileva. Nell’ambito del contratto di coassicurazione, i corrispettivi percepiti dalla delegataria per lo svolgimento di alcuni compiti di gestione del predetto contratto (c.d. commissioni di delega), essendo relativi alle operazioni che caratterizzano tale rapporto contrattuale, rientrano nel regime di esenzione previsto all’art. 10, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972 per le operazioni di assicurazione. (M.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2      201 464. Frode Carosello Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 906/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Locatelli IVA – FRODE CAROSELLO – fatture soggettivamente inesistenti ‐ Detrazione Iva – Condizione – Assenza di colpa – Sussiste – Dovere di diligenza – Rileva – Controllo minimale sulla società “cartiera” – Necessario – Ipotesi – Mancata verifica del recapito societario e del sito web del fornitore – Rileva – Diligenza – Non sussiste – Condotta colpevole dell’acquirente – Sussiste – Negazione del diritto di detrazione – Consegue. In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, il committente/cessionario, per poter esercitare il diritto di detrazione, deve dimostrare che non sapeva o non poteva sapere dell’operazione fraudolenta; l’elemento soggettivo della colpa si configura sia nell’ipotesi in cui l’acquirente è a conoscenza “a monte” della frode fiscale e sia qualora non abbia posto in essere un comportamento diligente, ovvero indirizzato ad un controllo minimale sulla controparte tale da assicurargli che quest’ultima non sia una semplice “cartiera”. (Nel caso di specie, il predetto dovere di diligenza non è stato rispettato dal committente, il quale non ha verificato, ad esempio, né il recapito societario (risultante dalle fatture emesse) né tantomeno il sito web della “cartiera”; per tale ragione, in presenza di una condotta colpevole, i giudici hanno negato il diritto di detrazione) (M.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19 465. Rimborso del credito Iva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 1040/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: De Sapia, Estensore: Di Gennaro IVA – Rimborso del credito Iva – Decorso dei termini dell’accertamento – Sussiste – Garanzia fideiussoria – Non necessaria. Per ottenere il rimborso del credito Iva, la garanzia fideiussoria non è richiesta quando il credito si sia consolidato a seguito del decorso dei termini per un’eventuale attività di accertamento. (M.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis comma 4 466. Prestazione di servizi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 1166/2017 dell’8 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Gaballo IVA ‐ Oggetto – Prestazione di servizi ‐ Esenzione – Assicurazione e coassicurazione ‐ Presupposti‐ Prestazioni riconducibili al rapporto principale di assicurazione – Criteri – Condizioni. In tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972, per le “operazioni di assicurazione” si estende, in considerazione della giurisprudenza comunitaria, alla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, a tal fine occorrendo individuare gli elementi caratteristici dell’operazione per stabilire se il soggetto passivo – anche quando il contratto sia stato concluso in coassicurazione con una pluralità di imprese obbligate “pro quota” alla copertura del rischio dell’assicurato e uno dei coassicuratori sia delegato dagli altri alla gestione e all’esecuzione del rapporto assicurativo, con o senza spendita del nome degli altri – fornisca all’assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più prestazioni principali distinte, oppure un’unica prestazione, accompagnata, o meno, da altre prestazioni      202 accessorie, e sempre che il prestatore di servizi si sia impegnato direttamente nei confronti dell’assicurato a garantirgli la copertura del rischio, vincolandosi all’assicurato con un rapporto contrattuale. (E.Q.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 467. Rimborso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 1276/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: Giucastro, Estensore: Mambriani IVA – Rimborso. L'esposizione del credito nell'apposito riquadro della dichiarazione fiscale è sufficiente a far ritenere esercitato il diritto al rimborso, con conseguente prescrizione decennale del diritto medesimo, in particolare trovando applicazione l'art. 30 comma 2 d.P.R. n. 633/1972 e non l'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. (M.Pi.) 468. Frodi Iva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 1542/2017 del 21 febbraio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Gittardi FRODI CAROSELLO ‐ Fatture soggettivamente inesistenti ‐ Detraibilità Iva ‐ Soggetto cessionario ‐ Prova della partecipazione al meccanismo fraudolento. Laddove una società ponga in essere un complesso meccanismo fraudolento con un giro di vendite e di acquisti finalizzati alle frodi Iva, non versando la relativa imposta sul valore aggiunto, alla società che dalla stessa acquista ‐ nel caso di specie ‐ certificati verdi, non può essere contestata da parte dell’Amministrazione finanziaria la detraibilità dell’Iva laddove la motivazione dell'avviso di accertamento non dimostri esaurientemente la partecipazione della società al complessivo meccanismo fraudolento. Deve infatti essere tutelato l’affidamento della società contribuente che nel caso in esame acquistava i certificati da controparti abilitate alla vendita e che avrebbero già dovuto essere vagliate dalla pubblica autorità. Un ulteriore vaglio da parte della ricorrente operatrice economica era pertanto non esigibile. (I.A.) Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, artt. 2 e 8 469. Frode carosello Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 1577/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: De Rosa IVA – Frodi Carosello – Ordinaria diligenza – Detrazione – Neutralità. In una frode Iva, il disconoscimento della detrazione dell’imposta va irrogato nel caso in cui venga dimostrato, da parte dell’Ufficio, che il soggetto “intermedio” non ha adottato gli ordinari canoni di diligenza per verificare la sussistenza di eventuali irregolarità che possano mettere in discussione la legittimità dell'operazione e/o la regolarità soggettiva della propria controparte commerciale. Tuttavia l’Ufficio non si può spingere a pretendere che l’acquirente ponga in essere un comportamento talmente diligente e penetrante da eccedere i normali canoni di diligenza richiesti dalla prassi commerciale. (G.Pin.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19 470. Diritto al contraddittorio preventivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 2094/2017 del 14 marzo 2017, Presidente e Estensore: Raimondi      203 IVA – Diritto al contraddittorio preventivo –Sussiste. Il diritto al contraddittorio preventivo, costituisce principio fondamentale operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell'atto finale del procedimento per violazione del diritto di partecipazione dell'interessato al procedimento stesso. La Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, che ha fatto chiarezza sull’obbligatorietà o meno del contraddittorio endoprocedimentale, ha affermato la necessità dello stesso laddove si discuta di imposte di rilievo europeo quali l’IVA. Deve perciò dichiararsi l’invalidità dell’atto, qualora sia violato l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione. (K.S.) 471. Regolarizzazione fattura Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 2360/2017 del 24 marzo 2017, Presidente: Beretta, Estensore: Gallo IVA – Fattura irregolare – Committente – Obbligo di regolarizzazione fattura – Sussiste. Il cessionario o committente che, nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, riceve una fattura irregolare dall’altro contraente, ha l’obbligo di provvedere alla regolarizzazione dell’operazione. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 6 comma 8 472. Contraddittorio e aliquota agevolata Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 2387/2017 del 27 marzo 2017, Presidente: Citro, Estensore: D’Arcangelo I IVA – Obbligo del contraddittorio – Invalidità avviso – Onere di enunciazione delle ragioni adducibili nella fase amministrativa – Sussiste. II IVA – Aliquota agevolata – Gestione globale RSA da parte di cooperative sociali – Servizi ristorazione, pulizia locali e lavanderia – Prestazioni intrinsecamente connesse con servizi socio‐sanitari. I In materia di tributi “armonizzati” la diretta applicazione del diritto dell’Unione Europea comporta che la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione finanziaria determina l’invalidità dell’avviso di accertamento ma solo se il contribuente assolve in giudizio all’onere di enunciare le ragioni (non meramente pretestuose) che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa. II In caso di gestione globale dei servizi erogati da una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani da parte di una Cooperativa Sociale, l’aliquota Iva agevolata del 4 per cento trova applicazione alla prestazione di servizi globalmente considerata e, dunque, anche ai servizi di ristorazione, pulizia locali e lavanderia, trattandosi di prestazioni intrinsecamente connesse, sul piano operativo e funzionale, alla erogazione delle prestazioni socio‐sanitarie. (M.A.C.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 473. Contratto di coassicurazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 2444/2017 del 28 marzo 2017, Presidente: Celletti, Estensore: Carretta IVA – Contratto di coassicurazione – Mandato senza rappresentanza – Esenzione – Non sussiste.      204 Il rapporto tra le imprese coassicuratrici è costituito, in genere, da un mandato senza rappresentanza con conseguente applicazione della norma per cui i servizi resi dal mandatario rappresentano prestazioni di servizi anche nei rapporti tra quest’ultimo ed il mandante. Sono assoggettabili ad Iva i compensi derivanti dall’attività del singolo coassicuratore in forza della clausola di delega. L’attività di back office, svolta dalla delegataria in coassicurazione, e remunerata attraverso le commissioni di delega non è riconducibili alla nozione comunitaria e nazionale di “intermediazione assicurativa”. Anche se la delegataria è in contatto sia con gli assicuratori che con l’assicurato, i suoi servizi non costituiscono operazioni di assicurazione e neppure prestazioni caratteristiche di un intermediario di assicurazione. Si tratterebbe, invece, di una cooperazione per la quale la delegataria offre il proprio ausilio, dietro remunerazione, per svolgere attività che gravano sulla stessa (Conf. Corte di Giustizia Europea, sentenza C‐ 472/03 del 3 marzo 2005) (M.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1; d.lgs. 209/2005, art. 162 474. Termini rimborso Iva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2926/2017 del 13 aprile 2017, Presidente e Estensore: Fugacci IVA – RIMBORSO ‐ TERMINI DI DECADENZA – Cessazione attività – Credito Iva ‐ Richiesta di rimborso – Termine decennale di prescrizione ordinaria. La richiesta di rimborso IVA relativa all’eccedenza d’imposta risultante al momento della cessazione dell’attività è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale in applicazione dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. 633/1972 e non al termine biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 546/1992. Quest’ultima disposizione è applicabile in via residuale e sussidiaria in mancanza di disposizioni specifiche. (C.Be.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 633/1972, art. 30 475. Rimborsi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3792/2017 del 26 maggio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Martello IVA – Rimborsi – Mancata prova dell’esistenza del credito – Diniego – Legittimità – Astratta affermazione del diritto al rimborso – Irrilevanza. La mancata presentazione del Mod. VR o di altra prova del credito IVA costituisce, anche nell'ipotesi di astratta affermazione del diritto al rimborso, un adempimento indispensabile ai fini della prova del credito prospettato. Non sussiste, cioè, il diritto al rimborso del credito IVA, in assenza di presentazione del Mod. VR presso il competente concessionario della riscossione, nonostante l’ottenimento di sentenza di accertamento di tale diritto, che abbia esaminato la questione della mancata presentazione del modello con riferimento a eccezione di decadenza, ma non si sia pronunciata sul merito della questione, restando impregiudicata l’esistenza del credito richiesto. Alla corretta richiesta dell’Agenzia di fornire la prova dell’esistenza del credito in questione il contribuente ha il preciso onere di provvedere; in mancanza, Il provvedimento di diniego del rimborso è legittimo. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38bis      205 476. Termini Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 3869/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Fugacci; Estensore: Cozzi IVA – Credito IVA – Rimborso – Termine – Decadenziale di due anni. Un credito IVA non può più essere riconosciuto in caso di non contestata avvenuta presentazione della domanda di rimborso oltre il termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2 477. Operazioni esenti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 3939/2017 dell'1 giugno 2017, Presidente: Davigo, Estensore: Astegiano Esenzione – Coassicurazione – Prestazione accessoria ‐ Riconoscimento. I diritti di liquidazione dovuti sulla base delle clausole di coassicurazione dalle coassicuratrici deleganti alla coassicuratrice delegataria per l'attività esercitata in forza della clausola di delega devono ritenersi esenti dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972. (A.M.) Riferimenti normativi: dir. 77/388/CEE, art. 13; d.P.R. 633/1972, art. 10 478. Detrazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 4002/2017 del 5 giugno 2017, Presidente e Estensore: Locatelli IVA – Detrazione – Sussistenza di requisiti sostanziali in presenza di violazioni formali – Diritto alla detrazione – Sussiste. Il principio di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata, nonostante l’inadempimento di taluni obblighi formali, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa. Pertanto, il diritto alla detrazione non può essere negato nei casi in cui, con riferimento ad acquisti intracomunitari, pur non avendo l’operatore nazionale applicato la procedura di inversione contabile e in particolare avendo omesso la doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del d.P.R. 633/1972, è comunque dimostrato o non controverso che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo IVA e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili. (D.Z.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 23 e 25 479. Presupposti soggettivi ed oggettivi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 4234/2017 del 19 giugno 2017, Presidente: Citro, Estensore: Pilello Impresa di costruzione o di godimento immobili – Criteri distintivi – Modalità di realizzazione dell’operazione immobiliare – Rilevanza – Possibile intento elusivo. Qualora un investitore acquisti un terreno edificatorio capiente per realizzare due villette di pregio (con parco adeguato) e successivamente cederne una, realizzando un significativo margine, non si tratta di un’operazione di investimento per la realizzazione di unità abitative, da cui ricavare fitti congrui per remunerare nel tempo il capitale iniziale, bensì di      206 un’operazione speculativa che si conclude con l’acquisizione di una unità abitativa di pregio ad un prezzo favorevole, tenuto conto della collaterale proficua vendita di parte dell’acquisto. Ne consegue che al soggetto realizzatore dell’iniziativa immobiliare va attribuita la qualità di impresa di costruzione. Constatato che la vendita è avvenuta nella fase di ultimazione della seconda villetta, e quindi prima del maturarsi del termine di cinque anni dalla ultimazione dei lavori, la vendita in parola va soggetta ad Iva. Con l’ulteriore precisazione che, in siffatto contesto, si ricade nel “regime naturale di deroga”, senza la necessità di esercitare opzione da parte del cedente di applicazione del regime Iva. La mancata deduzione dell’Iva durante la costruzione, l’appostazione nel bilancio del costo dei manufatti tra le immobilizzazioni materiali, l’oggetto sociale dichiarato presso la Camera di Commercio, sono tutte scelte della società interessata (nell’ambito di un evidente disegno elusivo) che non possono modificare il dato sostanziale sopra rappresentato. (S.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 54, 55, 57 e 10 n. 8bis 480. Indebita compensazione Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 172/2017 del 27 giugno 2017, Presidente: Rabai; Estensore: Ascione Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento. In tema di indebita compensazione occorre distinguere tra due diverse ipotesi: 1. indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti, nella quale emerge un profilo di frode: in questo caso si applica l'art. 27 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, ai sensi del quale gli avvisi di recupero devono essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo; 2. compensazione di crediti esistenti, o comunque non dimostrati come inesistenti: in tale ipotesi, nella quale l'irregolarità consiste nell'assenza del visto di conformità, il termine per la Amministrazione non può essere quello dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La fattispecie, infatti, è meno grave della prima. (S.M.) Riferimenti normativi: d.l. 185/2008, art. 27 481. Iscrizione al VIES Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 200/2016 del 2 dicembre 2016, Presidente: Cerracchio, Estensore: Gianoli IVA – Acquisti intracomunitari – Adempimenti – Mancata iscrizione al VIES – Detrazione/ Compensazione IVA comunitaria in Italia e Reverse Charge – Non sussistono. Ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. e) bis e 7bis dell’art. 35 del d.P.R. 633/1972, il contribuente che intenda effettuare operazioni intracomunitarie deve darne apposita comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, da cui deriva l’immediata inclusione del contribuente stesso nel registro VIES. L’iscrizione a tale registro non è da considerarsi mero adempimento formale ai fini dell’applicazione del regime del reverse charge nonché della legittima detrazione / compensazione in Italia dell’IVA assolta sugli acquisti intracomunitari. Nel caso di specie, non essendo il soggetto passivo iscritto all’archivio del VIES, nei confronti dello stesso non può trovare legittima applicazione la disciplina IVA prevista in tema di operazioni intracomunitarie. (B.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 35 commi 2, lett. e)bis e 7bis      207 482. Frode carosello Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 27/2017 del 10 gennaio 2017, Presidente: Novara, Estensore: Garegnani I IVA – Frode carosello – Violazione del contraddittorio preventivo – Illegittimità avviso di accertamento. II IVA – Frode carosello – Onere probatorio gravante sull’Ufficio – Attività istruttoria insufficiente – Illegittimità avviso di accertamento. I In materia di Iva il principio del contraddittorio preventivo è un principio generale ineludibile di derivazione comunitaria. Va ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nella consapevolezza di non aver acquisito tutta la documentazione richiesta alla società verificata. II L’avviso di accertamento è da ritenersi illegittimo qualora l’attività istruttoria dell’Ufficio sia stata svolta in modo parziale ed approssimativo. Illegittimo è, inoltre, l’utilizzo di risultanze di verifiche fiscali condotte su società terze relative a periodi di imposta successivi rispetto a quello oggetto dell’accertamento. Altresì censurabile è la scelta dell’Ufficio territorialmente competente, che, dopo specifica segnalazione di altro Ufficio che aveva indicato la società ricorrente quale potenziale destinataria di fatture per operazioni inesistenti, non ha provveduto a svolgere una propria attività istruttoria per indagare i rapporti commerciali esistenti tra la società ricorrente e le altre ritenute appartenenti al meccanismo fraudolento. (P.C.) 483. Contratto di mediazione atipico Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 51/2017 del 17 gennaio 2017, Presidente: D’Agostino, Estensore: Surano IVA – Contratto di mediazione atipico – Detrazione Iva – Legittima. Anche in caso di contratto di mediazione atipico, ovvero non rientrante appieno nel modello legale ma comunque meritevole di tutela in quanto rispondente ad esigenze concrete delle parti interessate e alla libertà contrattuale che l'ordinamento riconosce alle parti private, sussiste per l’intermediario il diritto al compenso e per il committente il diritto alla detrazione dell’Iva. (P.C.) 484. Operazioni soggettivamente inesistenti Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 269/2017 del 15 maggio 2017, Presidente: Petrucci, Estensore: Surano IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova. Nell’ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti spetta all’Amministrazione finanziaria provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti alla ritenuta fittizietà del cedente (la sua natura di "cartiera", l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’Iva) e, altresì, indicare elementi obiettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni e la connivenza da parte del cessionario. In mancanza di alcuna indicazione da parte dell’Ufficio, deve ritenersi inconsapevole della natura fittizia dei contraenti il ricorrente il quale non aveva intrattenuto rapporti commerciali direttamente con le società ritenute "cartiere", ma con società ritenute "filtro", risultate apparentemente in regola secondo la visura camerale, nonché aveva tenuto un comportamento diligente, in quanto, venuto a conoscenza del comportamento equivoco di una delle due società, ha cessato di avere rapporti commerciali con essa. (L.Ge.)      208 PROCESSO TRIBUTARIO 485. Giudizio di ottemperanza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 100/2017 del 20 gennaio 2017, Giudice Unico: Bonomi PROCESSO TRIBUTARIO – Giudizio di ottemperanza – Mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile – Operatività della compensazione legale – Non sussiste. Ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 546/1992, il giudice – su apposita richiesta della parte che ne ha interesse – adotta i provvedimenti indispensabili per l’esecuzione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria e passata in giudicato, attenendosi agli obblighi espressamente risultanti dal relativo dispositivo e senza procedere ad una ulteriore attività di cognizione. In questo contesto, la compensazione è uno strumento idoneo a consentire il soddisfacimento del credito vantato dal privato nei confronti della Pubblica amministrazione, che il giudice dell’ottemperanza potrebbe in linea di principio predisporre in luogo del diretto adempimento originariamente previsto nella sentenza definitiva a condizione però che l’Amministrazione vanti, a sua volta, nei confronti del contribuente, un credito certo, liquido ed esigibile di cui ha l’onere di provare la sussistenza (nel caso di specie, l’Ufficio non ha prodotto alcuna documentazione utile ai fini di una siffatta dimostrazione e, per l’effetto, la compensazione non può essere accordata). (A.I.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 70 486. Revocazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 305/2017 dell’1 febbraio 2017, Presidente e Estensore: D’Addea PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso per revocazione – Errore di fatto risultante dagli atti di causa – Non sussiste. L’art. 395, n. 4, richiamato dall’art. 64 del d.lgs. 546/92, statuisce che la sentenza pronunciata in grado di appello possa essere revocata per errore di fatto che risulti dagli atti di causa e che ciò si verifica quando la sentenza sia basata sulla supposizione di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente esclusa o sull’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sempre che la sussistenza o meno del fatto non sia stata oggetto della pronuncia del giudice. Se, come nel caso di lite, la questione qualificata dalla ricorrente in appello come esistenza di un fatto incontrovertibile ed oggettivo, rappresenta, invece, un elemento della controversia che è stato affrontato e valutato, sia dal primo giudice, sia dal giudice di appello e risolto in entrambi i casi in senso sfavorevole per il contribuente, esclude la possibilità di instaurare il giudizio di revocazione. Dagli atti di causa emerge chiaramente che i Giudici di prime cure hanno affrontato il problema degli interessi passivi non riconosciuti, affermando che non si trattava di costi di competenza della società consortile e che i maggiori ricavi accertati derivavano dal non corretto riaddebito dei costi che non erano stati riconosciuti. E’ di tutta evidenza pertanto che tale motivazione dimostra l’avvenuta valutazione di circostanze che sono state specificamente trattate nella sentenza; la ricorrente in appello avrebbe dovuto, nei termini di legge, promuovere ricorso per cassazione. (P.C.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 305 n. 4; d.lgs. 546/1992, art. 64; c.p.c., art. 360 487. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 306/2017 dell’1 febbraio 2017, Presidente ed Estensore: D’Addea      209 PROCESSO TRIBUTARIO – Atti impugnabili – Diniego di interpello di disapplicazione norme antielusive – Non sussiste. Il provvedimento di diniego alla richiesta di disapplicazione di norme antielusive di cui all’art. 37bis del d.P.R. 600/1973 è un parere, non vincolante per il contribuente, e pertanto non assumendo alcun rilievo sulla posizione giuridica del contribuente e sulla tutela dei suoi diritti costituzionalmente garantiti, non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1, lett. b) 488. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 308/2017 dell’1 febbraio 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Aondio PROCESSO TRIBUTARIO – Atti impugnabili – Società in perdita sistematica – Diniego di interpello di disapplicazione normativa sulle società in perita sistematica – Sussiste. Il provvedimento di diniego alla richiesta di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica non può essere considerato un parere o un atto endoprocedimentale, poiché presenta tutte le caratteristiche giuridiche di un provvedimento amministrativo idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario, è un atto autoritativo indirizzato alla cura del pubblico interesse, è imperativo e può essere oggetto di autotutela; pertanto ha tutti i requisiti di impugnabilità (nel caso di specie, quanto alla fondatezza del merito del provvedimento di diniego, il Collegio fa presente che l’interpello disapplicativo non può essere rigettato semplicemente per una presunta carenza documentale, in quanto l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto invitare il contribuente ad integrarla, come espressamente previsto dal dettato dell’art. 1 del d.m. 259/1998). (P.C.) Riferimenti normativi: d.l 138/2011, art. 2 comma 36decies; d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 8; d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1; c.p.c., art. 100; d.m. 259/1998, art. 1 489. Rimessione in termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 317/2017 del 2 febbraio 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Gaudino PROCESSO TRIBUTARIO – Erronea notifica appello – Rimessione in termini – Inapplicabilità – Conseguenza – Inammissibilità appello. L'istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184bis c.p.c., é applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. Civ., sez. trib,. n. 12544 del 17.6.2015). Tuttavia esso presuppone che la decadenza sia derivata da una causa non imputabile alla parte perché estranea alla sua volontà o che si tratti di errore scusabile (Conf. Cass. n. 21794/2015). Non può ritenersi tale l’ipotesi nel caso in cui l’appello sia stato notificato in un paese diverso da quello in cui aveva lo studio il professionista presso il quale la parte si era domiciliata; il ché comporta la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. (P.C.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 184bis 490. Giudicato esterno Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 328/2017 del 2 febbraio 2017, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini PROCESSO TRIBUTARIO – Giudicato esterno – Presupposti ed efficacia.      210 Quando due giudizi tra le stesse parti attengono al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi viene definito con sentenza passata in giudicato (cd. giudicato esterno), al giudice adito è precluso effettuare un nuovo esame. Pertanto l’accertamento di merito circa la sussistenza e la deducibilità dei costi da parte della società, da cui riverbera l’imputazione al socio di utili non dichiarati, non può essere oggetto di nuova disamina nel presente procedimento. (P.C.) 491. Ammissibilità nuovi documenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 380/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: Rollero, Estensore: Monterisi PROCESSO TRIBUTARIO – Deposito nuovi documenti in secondo grado – Ammissibilità. È ammissibile la produzione nel grado di appello di nuova documentazione, soprattutto quando – come nel caso di specie – essa abbia una mera funzione di supporto probatorio delle pretese fatte valere e non necessiti di ulteriori contestazioni o deduzioni (nel caso di specie, ricevuta rilasciata dal Consolato Generale di Italia a Boston‐Massachussetts attestante la regolare notifica della cartella di pagamento a soggetto residente all’estero). (L.Ge.) 492. Termini processuali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 529/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Marseglia PROCESSO TRIBUTARIO – Uffici postali – Chiusura per festa patronale – Proroga termine di impugnazione – Non sussiste. La circostanza che gli uffici postali possano essere chiusi nella data di ricorrenza di una festa religiosa locale non determina la proroga del termine perentorio di impugnazione stabilito dall’art. 38, c. 3 del D.Lgs. n. 546/1992. Ciò deriva, in primo luogo, dall’esclusione delle festività religiose locali dall’elenco delle “festività” stabilito della legge 290/1949, modificata dalle leggi nn. 90/1954, 54/1977 e 792/1985, e, in secondo luogo, dalla sentenza della Cassazione n. 5712 del 23.9.1986, in base alla quale la festività del Santo Patrono ha “origine meramente contrattuale”. Rileva infine la statuizione della Corte costituzionale per la quale, sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale, non incide in alcun modo l’orario di apertura dei pubblici uffici che il soggetto privato e/o gli uffici statali hanno l’onere di conoscere per una diligente cura dei propri interessi e/o degli interessi della comunità. (M.Dr.) 493. Notifica dell’appello a mezzo posta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 657/2017 del 21 febbraio 2017, Presidente: Chindemi; Estensore: Missaglia PROCESSO TRIBUTARIO – Notifica dell’appello a mezzo posta – Assenza della ricevuta di spedizione – Produzione dell’avviso di ricevimento – Ammissibilità. Qualora si utilizzi il servizio postale per la notifica dell’atto di impugnazione, l’appello non può essere considerato inammissibile se, in luogo della ricevuta di spedizione della raccomandata alla controparte, l’appellante depositi l’avviso di ricevimento. Solo nel caso in cui sia contestata o dubbia la tempestività dell’appello si dovrà far riferimento alla ricevuta di spedizione per provare la data di invio dell’atto. (M.Dr.) 494. Litisconsorzio Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 720/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarzella PROCESSO TRIBUTARIO – Litisconsorzio – Socio accomandante di sas – Sussistenza.      211 Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l'accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull'imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata) (Conf. Cass. n. 27337/2014). (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14; d.P.R. 917/1986, art. 5 495. Revocazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 724/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Micheluzzi PROCESSO TRIBUTARIO – REVOCAZIONE – Tassatività delle ipotesi – Motivazione di compensazione delle spese di lite – Estraneità. Qualora il giudice di secondo grado ritenga sussistenti i presupposti per compensare le spese di giudizio, pur in presenza di un pieno accoglimento dell'appello, non sussiste ipotesi di revocazione, in quanto tale petitum in revocazione non rientra nei casi tassativamente previsti dal n. 4) dell’art. 395 c.p.c., richiamato dall’art. 64 d.lgs. n. 546/1992. Nel caso, infatti, non sussistono divergenze relative a uno stesso fatto come indicato in sentenza e negli atti e documenti processuali, ma un’assoluta mancanza di motivazione, peraltro obbligatoria, quando il giudice si avvale della facoltà di compensare le spese di lite (Conf. Cass. n. 6511/2005). (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64; c.p.c., art. 395 comma1 n. 4) 496. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 725/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – Diniego di disapplicazione del regime delle società di comodo – Autonoma impugnabilità – Difficoltà di mercato – Rilevanza. Il diniego della disapplicazione del regime fiscale a cui soggiacciono le cd. "società di comodo" è impugnabile, in quanto va qualificato come diniego di agevolazione fiscale e, dunque, rientra tra gli atti espressamente previsti come impugnabili dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992 (Conf. Cass. n. 8663/2011, n. 5843/2012 e n. 20394/2012). Dalla lesività attribuibile al diniego impugnato discende la piena ricorribilità del medesimo. Il giudice tributario innanzi a cui è impugnato il diniego deve valutare la legittimità dell'atto e decidere nel merito circa la fondatezza o meno della domanda di disapplicazione, attribuendo l'agevolazione fiscale richiesta, ove ne ravvisi i presupposti. Il fatto che una società, dopo la risoluzione contrattuale di un contratto di locazione di un capannone da parte del conduttore, trovi un altro conduttore, al quale conceda un canone annuo a valori molto meno consistenti, non configura un comportamento elusivo, poiché vanno considerate eventuali evidenti difficoltà di mercato. L'istanza di disapplicazione evidenzia che i valori OMI presi a riferimento portavano a dei risultati esulanti dalla realtà. Tale situazione è idonea a escludere, ragionevolmente, l'applicabilità delle disposizioni di contrasto all'utilizzo di società non operative a fini elusivi. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; legge 724/94, art. 30; d.P.R. 600/73, art. 37bis      212 497. Impugnazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 729/2017 del 24 febbraio 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino PROCESSO TRIBUTARIO – IMPUGNAZIONI – Società estinta per cancellazione dal Registro imprese – Legittimazione ad agire – Ex liquidatore – Esclusione – Qualità di parte nel precedente giudizio – Necessità. Alla intervenuta cessazione della società, con cancellazione dal Registro delle imprese, consegue necessariamente la carenza di legittimazione attiva del soggetto che ne era stato liquidatore ad agire in giudizio per la tutela di un soggetto ormai estintosi, di contro spettando ai soggetti che ne erano già stati soci. La cancellazione dal Registro delle imprese, con conseguenziale estinzione della società, che si sia verificata prima dell'instaurazione del giudizio avanti alla Commissione tributaria determina il difetto di sua capacità processuale e il difetto di legittimazione sostanziale a rappresentarla dell'ex liquidatore. La legittimazione all'impugnazione in genere spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza gravata e indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio poiché, con l'impugnazione ordinaria, non si esercita un'azione bensì un potere processuale, che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio. (F.P.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 101; d.lgs. 546/1992, art. 10 498. Notifica dell’appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 786/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Lamanna, Estensore: Marseglia PROCESSO TRIBUTARIO – APPELLO – NOTIFICA – INESISTENZA – INAMMISSIBILITÀ. Se l’atto d’appello risulta essere stato consegnato a indirizzo diverso rispetto a quello del legale domiciliatario e se, pur essendo indicato il nominativo del difensore, non si ha alcuna certezza che l'atto sia stato da questi conosciuto, attesa l'errata indicazione del relativo indirizzo, la notifica è inesistente, a maggior ragione in caso di mancata costituzione dell'appellato. L’appello non notificato alla controparte è inammissibile. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 499. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 833/2017 dell’1 marzo 2017, Presidente e Estensore: Izzi PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – Diniego di istanza di disapplicazione di disposizioni antielusive – Esclusione. Il criterio scriminante per determinare la riconducibilità di un atto nel novero di quelli cd. "autonomamente impugnabili", di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992, va rintracciato nella natura provvedimentale dell'atto medesimo, ossia nella sua capacità di determinare, in assenza di impugnazione, effetti vincolanti nei confronti del contribuente. Il provvedimento di diniego dell'istanza ex art. 37bis, ottavo comma, del d.P.R. 600/1973, promossa per la disapplicazione delle disposizioni antielusive contenute nell'art. 30 della legge 724/1994, non contiene, per sua natura e funzione, una manifestazione autoritativa dell'Ufficio nei confronti del contribuente, dovendosi, pertanto, escludere che, tramite il medesimo, l'Agenzia definisca una pretesa tributaria con portata vincolante. Tale atto si limita, infatti, a determinare      213 l'applicazione delle ordinarie modalità operative, senza il consolidamento di alcun pregiudizio per il destinatario, che potrà fare valere le proprie ragioni impugnando il successivo ‐ e solo eventuale ‐ avviso di accertamento che dovesse scaturire. Il responso dell'interpello vincola esclusivamente l'Ufficio, e non il contribuente, che è libero di discostarsi dalle conclusioni da esso addotte. Si esclude, pertanto, che tale provvedimento possa rientrare nel novero degli atti autonomamente impugnabili. Con l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 156/2015, il legislatore ha sancito la generale non impugnabilità delle risposte date alle istanze di interpello, eccetto per gli interpelli promossi per la disapplicazione di norme tributarie antielusive, il cui diniego è impugnabile, ma solo "unitamente all'atto impositivo". Trattandosi di norma di natura processuale, peraltro interpretativa, si applica anche ai procedimenti in corso, in base al principio tempus regit actum. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 500. Giurisdizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 838/2017 dell’1 marzo 2017, Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi PrOCESSO TRIBUTARIO – GIURISDIZIONE – Cartella riguardante materia previdenziale – Difetto – Giudicato – Rilevabilità d’ufficio. Sussiste difetto di giurisdizione della Commissione tributaria in favore del giudice ordinario in caso di impugnazione di cartella riguardante materia previdenziale di competenza esclusiva del giudice ordinario e non di quello tributario. Se nell'atto d’appello alcunché viene dedotto in ordine al dichiarato difetto di giurisdizione e se sul punto non è stato proposto alcun motivo, si forma giudicato interno, rilevabile d’ufficio. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 3 501. Parti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 840/2017 del 2 marzo 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Noschese PROCESSO TRIBUTARIO – PARTI – Interesse ad agire – Pretesa estinta da coobbligato solidale – Insussistenza. Qualora il versamento delle imposte accertate sia stato già effettuato dalla società acquirente coobbligata, la società venditrice non ha alcun interesse ad agire, in quanto la pretesa tributaria si è estinta definitivamente anche nei suoi confronti. Pertanto, l'avviso di accertamento non è più idoneo a determinare alcun pregiudizio nei confronti di parte venditrice, proprio per la carenza dell'essenziale requisito della concretezza. (F.P.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 100 502. Termini per il ricorso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 881/2017 del 6 marzo 2017, Presidente e Estensore: Gravina PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso – Cartella di pagamento – Richiesta di rateazione – Indice di conoscenza – Rilevanza ai fini del computo del termine. La richiesta di rateazione del pagamento dovuto per atti di riscossione dimostra la conoscenza, almeno in quella data, e la specifica acquiescenza alle cartelle di pagamento in questione. Il ricorso successivamente presentato è, pertanto, tardivo e inammissibile. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21      214 503. Termini per il ricorso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 882/2017 del 6 marzo 2017, Presidente e Estensore: Gravina PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso – Cartella di pagamento – Richiesta di rateazione – Indice di conoscenza – Rilevanza ai fini del computo del termine. La richiesta avanzata dal contribuente di una maggiore rateazione del pagamento di una cartella indica che lo stesso, da quella data, era a conoscenza del contenuto dell'atto di riscossione, cui, con la richiesta di rateazione, presta specifica acquiescenza. Ciò rileva ai fini del computo del termine di proposizione dell’eventuale ricorso. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21 504. Falso procuratore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 902/2017 del 7 marzo 2017, Presidente: Silocchi, Estensore: Serangeli PROCESSO TRIBUTARIO – Falsus procurator società – Ricorso introduttivo – Avvenuta proposizione – Inammissibilità ricorso – Esclusione – Legale rappresentante società – Successiva sanatoria – Rileva – Rapporti interni rappresentante/rappresentato ‐ Terzietà ente impositore – Non rileva. Il ricorso proposto dal falsus procurator può sempre essere sanato successivamente dal legale rappresentante della società. Infatti, la regolarità formale della nuova costituzione in giudizio può recepire integralmente gli atti già introdotti dalla persona priva di poteri di rappresentanza e comunque l’art. 182 c.p.c., non essendo incompatibile con il processo tributario, rende irrilevante la terzietà dell'ufficio rispetto ai rapporti interni tra rappresentante e rappresentato. (F.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12 comma 10; c.p.c., art. 182 505. Impugnabilità Interpello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 917/2017 del 7 marzo 2017, Presidente e Estensore: Silocchi Società comodo – Interpello disapplicativo – Ente impositore – Provvedimento rigetto – Efficacia vincolante – Esclusione – Processo tributario – Atto impugnabile – Esclusione. Il provvedimento di rigetto emesso dall’Amministrazione a seguito di interpello disapplicativo proposto da una società di comodo non è impugnabile davanti al giudice tributario, poiché, diversamente dagli atti amministrativi definitivi con rilevanza esterna aventi autonoma impugnabilità, costituisce atto di natura interlocutoria, che non respinge nel merito l’istanza e non vincola il contribuente. (F.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 506. Traduzione atti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 931/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese Fisco straniero – Contribuente italiano – Avvenuto pagamento – Onere probatorio – Produzione documenti – Lingua estera – Compiuto assolvimento – Obbligo lingua italiana – Atti processuali “stricto sensu” – Sussiste.      215 La documentazione prodotta dal contribuente in grado di comprovare l'avvenuto pagamento in favore del fisco straniero è sempre ammessa in lingua originale essendo, eventualmente, onere dell'ente impositore richiedere, se del caso, la traduzione degli stessi in lingua italiana. Nel processo tributario l'uso della lingua italiana è sempre riferito agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti. (F.B.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 122 507. Omessa riproposizione di argomentazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1246/2017 del 22 marzo 2017, Presidente: Calia, Estensore: Labruna PROCESSO ‐ Giudicato interno ‐ Omessa riproposizione di argomentazioni. L’omessa riproposizione di questioni ed eccezioni in sede di impugnazione è da considerarsi giudicato interno, anche definibile acquiescenza impropria, all’interno di un processo che prosegue nei gradi successivi. Lo stesso processo può continuare limitatamente alle controversie non ancora definite. (C.Ca.) 508. Censura a sentenza di primo grado. Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1274/2017 del 23 marzo 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Palma PROCESSO TRIBUTARIO – CENSURA A SENTENZA DI PRIMO GRADO – Inesistenza – Inammissibilità. L’appello è inammissibile laddove non identifichi alcuna censura alla sentenza di primo grado, ovvero riporti una mera riproposizione delle medesime argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio. E’ infatti onere della parte appellante indicare l’oggetto della domanda e formulare specifiche censure alla sentenza impugnata. Con lo strumento processuale dell’appello non si procede solo all’esame della regolarità procedurale del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, ma si investe il giudice del gravame di un vero e proprio riesame della controversia, nei limiti, tuttavia, della domanda oggetto del processo e dei motivi di gravame. (E.H.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 509. Termine per la proposizione del ricorso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1421/2017 del 30 marzo 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini PROCESSO TRIBUTARIO – Inesistenza della notificazione – Termine per la proposizione del ricorso – Decorrenza dalla piena conoscenza degli atti. Qualora il contribuente impugni degli avvisi di intimazione, sebbene venga accertata l’inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche, quest’ultima non può essere fatta valere se tali atti prodromici hanno comunque raggiunto il loro scopo, come dimostrato nel caso oggetto di analisi, poiché la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria. Viene infine precisato che il termine per la proposizione del ricorso ex art. 21 del d.lgs. 546/1992, in caso di inesistenza della notificazione, decorre dal momento della piena conoscenza degli atti. (M.Mo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21      216 510. Termini di impugnazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1535/2017 del 3 aprile 2017, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi PROCESSO TRIBUTARIO – Notifica avviso di accertamento – Scissione effetti per notificante e notificato – Atti non processuali – Irrilevanza. In tema di avviso di accertamento, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di ricezione dell’atto da parte del contribuente, a nulla rilevando quella di spedizione dello stesso. La scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato, difatti, si applica esclusivamente agli atti processuali e non a quelli unilaterali ricettizi come l’avviso di accertamento. (M.Mo.) Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 161 511. Diniego di autotutela Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1557/2017 del 6 aprile 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Gaudini PROCESSO TRIBUTARIO – DINIEGO DI AUTOTUTELA DI UN ATTO DEFINITIVO – IMPUGNAZIONE – Ammessa – Condizione – Profili di illegittimità del diniego – Rilevano – Ragioni di fondatezza della pretesa tributaria – Non rilevano. Il provvedimento di diniego ‐ espresso o tacito ‐ di annullamento in autotutela di un atto impositivo divenuto definitivo può essere oggetto di impugnazione soltanto per eventuali profili di illegittimità del rifiuto opposto dall’Ufficio (dunque in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere), e non per motivi che attengono la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa ed un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto ormai definitivo. (M.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 512. Notifica atti giudiziari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1585/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Gravina, Estensore: Piombo PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI – Ipotesi – Mancata produzione dell’avviso di ricevimento – Inesistenza della notifica – Sussiste – Inammissibilità del ricorso – Consegue. In caso di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari (nel caso di specie, del ricorso in appello), la mancata produzione dell’avviso di ricevimento non comporta la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione. (M.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 16; c.p.c., art. 149 513. Società di persone Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1596/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Ceccherini, Estensore: Gargiulo      217 PROCESSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE SOCIETA’ DI PERSONE – Ipotesi – Sentenza favorevole emessa nei confronti della società – Efficacia nei confronti dei soci – Sussiste – Condizione – Mancata definizione dei giudizi instaurati dai soci – Rileva. Nell’ambito dell’accertamento delle società di persone, la sentenza passata in giudicato che ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società produce i suoi effetti a vantaggio di tutti i soci a condizione che, nei confronti di questi ultimi, non siano state emesse sentenze definitive di segno contrario che abbiano confermato, anche se solo parzialmente, l’accertamento dell’Ufficio (Conf. Cass. n. 3306/2003). (M.M.) Riferimenti normativi: d.P.R 600/1973, art. 40 514. Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1603/2017 del 6 aprile 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini NOTIFICA – Processo tributario – Avviso di accertamento – Nullità – Ricorso – Sanatoria – Raggiungimento dello scopo. L’impugnazione nei termini previsti dell’avviso di accertamento, sana, di fatto, i vizi dell’atto notificato, seppure affetto da nullità. Ciò in forza dell’art. 156 c.p.c., norma applicabile anche al processo tributario in forza del generale richiamo di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 546/92. Difatti è ammissibile una sanatoria extraprocessuale per raggiungimento dello scopo in forza del richiamo alla normativa amministrativa, che equipara la piena conoscenza dell’atto alla sua notificazione ai fini della idoneità alla decorrenza del termine per proporre ricorso (Conf. Cass. nn. 19854/2004 e 22476/2015). (A.Ma.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156; d.lgs. 546/1992, art. 1 comma 2 515. Responsabilità del professionista Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1625/2017 del 10 aprile 2017, Presidente: Pezza, Estensore: Blandini PROCESSO TRIBUTARIO – MANCATA IMPUGNAZIONE – Responsabilità del professionista – Non sussiste. Il mero affidamento delle incombenze processuali ad un professionista, non esonera il contribuente da un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, salvo non sussista un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto (Conf. Cass. n. 12472/2010 e 27712/2013). (L.Cad.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; d.lgs. 546/1992, art. 20 516. Legittimazione passiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1629/2017 del 10 aprile 2017, Presidente e Estensore: Pezza PROCESSO TRIBUTARIO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – Cartella di pagamento – Notifica tardiva – Impugnazione – Vizi propri – Estromissione Ente creditore – Legittimità – Sussiste. Sotto il profilo processuale, il concessionario della riscossione è parte nel giudizio tributario quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori direttamente a lui imputabili e, dunque, propri della cartella di pagamento. Pertanto, l’mpugnazione della cartella di pagamento per tardività della notifica, comporta la legittima chiamata in causa del solo      218 concessionario della riscossione, non anche dell’ente creditore, da estromettere per carenza di legittimazione passiva. (M.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10 517. Definizione agevolata liti pendenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1633/2017 del 10 aprile 2017, Presidente e Estensore: Ceccherini PROCESSO TRIBUTARIO – DINIEGO DI CONDONO – Definizione agevolata delle liti pendenti – Pendenza della lite – Presupposti – Cartella di pagamento a seguito di definizione agevolata delle sanzioni – Natura impositiva – Illegittimità del diniego. È illegittimo il diniego opposto dall'ente impositore alla richiesta di definizione della lite in pendenza di giudizio avanzata dal contribuente quale destinatario di una cartella di pagamento avente ad oggetto l’intimazione di pagamento delle sanzioni determinate a seguito di definizione agevolata delle sole sanzioni a norma dell’art. 16 d.lgs. 472/1997. Invero, in tale ipotesi, la lite pendente non ha per oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento quale atto meramente esecutivo di una pretesa definitivamente consolidatasi in precedenza, bensì la possibilità di emettere una cartella esattoriale laddove il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 472/1997. (M.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 16; d.l. 98/2011, art. 39 518. Giurisdizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1991/2017 del 9 maggio 2017, Presidente: Cusumano, Estensore: Currò Processo tributario – Giurisdizione – Pignoramenti eseguiti presso terzi – Eccezione di mancata notifica degli atti impositivi ‐ Impugnazione avanti la Commissione Tributaria – Difetto. La richiesta di annullamento di pignoramento mobiliare, essendo relativa ad un atto di esecuzione, è materia del contendere estranea alla giurisdizione delle Commissioni tributarie e appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario il quale, a sensi dell’art. 617 c.p.c., può disapplicare il titolo esecutivo. Il difetto di giurisdizione rileva anche laddove venga eccepita, da parte del ricorrente, la mancata notifica degli atti impositivi prodromici all’esecuzione forzata. (C.L.B.) 519. Notifica dell'appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2075/2017 dell'11 maggio 2017, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini NOTIFICA ATTO DI APPELLO – Presso sede appellato – Nullità notifica ‐ Sussiste – Costituzione appellato oltre sessanta giorni – Nullità notifica ‐ Sussiste. La notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce la nullità della notifica. La nullità della notifica non può ritenersi sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio di parte resistente se questa avviene oltre sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato. Il computo dei sessanta giorni non decorre dalla data di ricezione dell’atto di appello ma deve necessariamente decorrere dalla data di spedizione. (C.M.L.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156; d.lgs. 546/1992 art. 23      219 520. Riproposizione questioni pregiudiziali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2101/2017 del 17 maggio 2017, Presidente: Marini, Estensore: Antonioli GRAVAME ‐ SOCCOMBENZA VIRTUALE – Riproposizione questioni pregiudiziali ‐ Impugnazione incidentale – Onere – Sussistenza. Nell’ipotesi in cui la parte vittoriosa nel merito abbia visto respingersi dai giudici di prime cure una questione pregiudiziale (c.d. soccombenza virtuale o tecnica) e, a seguito della proposizione dell’appello da parte del soccombente, intenda sottoporre tale domanda o eccezione al vaglio del giudice del gravame, deve necessariamente riproporla mediante impugnazione incidentale. Non è sufficiente, infatti, per il riesame di tale questione la sua mera riproposizione nell’atto di controdeduzioni. (G.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 54 e 56; c.p.c., art. 346 521. Raddoppio contributo unificato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2231/2017 del 19 maggio 2017, Presidente: Cau, Estensore: Porreca PROCESSO TRIBUTARIO – raddoppio contributo unificato – Presupposti ‐ Sussistenza. Il raddoppio del contributo unificato per la parte che ha proposto impugnazione, dichiarata inammissibile ovvero respinta integralmente, disposto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, con riferimento al processo civile, è applicabile anche al processo tributario. Questo perché la ratio deflattiva della norma, volta ad evitare impugnazioni pretestuose, si attaglia anche al rito tributario, equiparato al processo civile per quanto concerne l’assoggettamento al contributo unificato. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art. 9 e art. 13 comma 1quater; l. 228/212, art.1 comma 17 522. Motivi dell’appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2278/2017 del 23 maggio 2017, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci PROCESSO TRIBUTARIO – Appello – Motivazioni della sentenza impugnata ‐ Plurime ragioni tra loro interconnesse ‐ Mancata impugnazione di tutte le ragioni – Effetti – Passaggio in giudicato della sentenza. In sede di appello, l’assenza di specifiche contestazioni di una delle ragioni su cui si fonda la sentenza impugnata comporta il passaggio in giudicato di quella parte della sentenza non contestata. Qualora la motivazione si fondi su plurime ragioni tra loro interconnesse, la mancata contestazione di una sola di esse comporta il passaggio in giudicato dell’intera sentenza. (M.Dr.) 523. Dichiarazioni rese da terzi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2376/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Proietto, Estensore: Grigillo PROCESSO TRIBUTARIO – DICHIARAZIONI RESE DA TERZI – VALIDITÀ PROBATORIA – Presunzione semplice – Necessità di altri elementi di prova. Nel processo tributario le dichiarazioni rese dal terzo, acquisite dai verificatori durante le attività ispettive, hanno valore di mero indizio e concorrono a formare il convincimento del      220 giudice solo se vengono confermate da altri elementi di prova (Conf. Cass. n. 9876/2011). Pertanto, in assenza di ulteriori indizi raccolti nel corso della verifica fiscale, l’accertamento che si fondi esclusivamente su tali dichiarazioni è illegittimo. Queste, infatti, costituiscono presunzioni semplici, sfornite di quei caratteri di gravità, precisione e concordanza tali da poter assurgere a prove. (G.G.) 524. Termine di impugnazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2388/2017 del 30 maggio 2017, Presidente e Estensore: Giordano PROCESSO – Giudizio di primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009 – Appello ‐ Termine proposizione impugnazioni – Termine annuale – Ammissibilità. È ammissibile l’impugnazione proposta nell’originario termine annuale dalla data di deposito della sentenza di primo grado, come stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ. prima della modifica introdotta dalla L. 69/2009, se l’atto introduttivo del giudizio di prime cure è anteriore al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della predetta legge. (G.G.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 327; l. 69/2009, art. 58 comma 1 525. Autotutela e spese processuali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2417/2017 del 31 maggio 2017, Presidente e Estensore: Liguoro AUTOTUTELA – SPESE PROCESSUALI – Errore dell’Ufficio – Ripartizione. Nel caso di annullamento in autotutela, per riconosciuta correttezza dell’operato del contribuente, di un diniego di rimborso impugnato ed il cui relativo giudizio è pendente in grado di appello, l’Agenzia delle Entrate deve essere condannata al risarcimento delle spese processuali inutilmente sostenute dal contribuente. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 15 e 46 526. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 2418/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Santamaria Amato INTERPELLO DISAPPLICATIVO – Società di comodo – Diniego – Impugnabilità – Non sussiste. Non è impugnabile il diniego all’istanza di disapplicazione delle disposizioni relative alle società di comodo, non trattandosi di un atto la cui mancata opposizione rende definitiva la pretesa tributaria, con conseguente possibilità per l’amministrazione di riscuotere il tributo. Si tratta, invece, di un provvedimento avente natura meramente consultiva e il contribuente ha la facoltà di impugnare l’avviso di accertamento che potrebbe essere emesso in caso di mancato adeguamento al parere dell’Ufficio. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; l. 724/1994, art. 30 527. Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2421/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Liguoro, Estensore: Capuzzi NOTIFICA – Variazione di residenza non andata a buon fine – Irreperibilità oggettiva – Ricerche – Necessità.      221 Il Comune, laddove abbia comunicato il preavviso di diniego della richiesta di variazione della residenza e fintantoché il contribuente può presentare osservazioni a tale proposito, può notificare l’appello con la procedura dettata dall’art. 143 c.p.c. per il caso di irreperibilità oggettiva solo dopo aver cercato controparte presso il precedente indirizzo. (C.So.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 143 528. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2423/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Antonioli COMUNICAZIONE DI ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ – Impugnabilità – Esclusa. Non è impugnabile la comunicazione di accertamento di irregolarità, in quanto atto insuscettibile di cristallizzare la pretesa tributaria e, dunque, privo di una valenza concretamente lesiva. Esso, inoltre, non rientra tra gli atti menzionati dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 529. Specificità dei motivi d’appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2438/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino APPELLO – Generico rimando ai motivi di ricorso in primo grado – Specificità dei motivi d’appello – Carenza – Inammissibilità. Il rimando ai motivi posti alla base del ricorso in primo grado non soddisfa il requisito della specificità dei motivi di appello, in quanto quest’ultimi devono essere contenuti nell’atto di appello e riferirsi alla decisione appellata. (C.So.) Riferimenti normativi: d. lgs. 546/1992, art. 53 530. Litisconsorzio necessario Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2440/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino PROCESSO TRIBUTARIO – Litisconsorzio necessario – Non sussiste. Il litisconsorzio processuale occasionato dalla riunione delle controversie separatamente instauratesi non deve essere necessariamente ricostituito nei gradi d’impugnazione, atteso che l’obbligazione solidale rimane sempre scindibile. (C.So.) 531. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2459/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: Gravina, Estensore: Piombo AUTOTUTELA PARZIALE – Impugnabilità – Non sussiste – Assenza dimostrazione interesse di rilevanza generale. Non è ammissibile l’impugnazione del provvedimento di autotutela parziale, lamentando i vizi degli atti impositivi divenuti definitivi, senza prospettare in alcun modo l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’amministrazione alla rimozione dell’atto. (C.So.) Riferimenti normativi: d. lgs. 546/1992, art. 19; d.l. 564/1994, art. 2quater      222 532. Notifica dell’appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2485/2017 del 6 giugno 2017, Presidente: Alparone, Estensore: Sciarini NOTIFICA – Appello – Data proposizione – Prova. In materia di notificazione effettuata direttamente a mezzo del servizio postale, la data di spedizione può essere provata anche attraverso il deposito dell’avviso di ricevimento dal quale essa risulti (Conf. Cass. 4615/2008), anche laddove la data sia stata scritta dal mittente. Tale elemento probatorio tuttavia non permette da solo di superare il difforme dao risultante dalla stampa del servizio di consultazione on‐line di Poste italiane. (C.So.) 533. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2491/2017 del 6 giugno 2017, Presidente: Alparone, Estensore: Sciarini PROCESSO TRIBUTARIO – INTERPELLO DISAPPLICATIVO – Società di comodo – Diniego – Impugnabilità – Non sussiste. Non è impugnabile il diniego all’istanza di disapplicazione delle disposizioni relative alle società di comodo, anche laddove sia stato emesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 6 del d.lgs. 156/2015, che ha espressamente escluso l’impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello. Si tratta, infatti, di una determinazione non vincolante per il contribuente. Quest’ultimo non ha comunque interesse all’azione perché mai potrebbe ottenere una pronuncia in tempo utile per la presentazione della dichiarazione. (C.So.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 100; d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 8; l. 724/1994, art. 30 comma 4bis 534. Giudicato esterno Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2591/2017 del 9 giugno 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Insinga PROCESSO TRIBUTARIO – Giudicato esterno – Ammissibilità – Effetti. Nel giudizio tributario l’efficacia del giudicato esterno sancita dall’art. 2909 cod. civ. presuppone che il tributo oggetto di separati giudizi sia lo stesso. L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce che il giudizio relativo ad un periodo tenga conto del giudicato esterno formatosi su un’altra controversia fra le stesse parti per un diverso periodo, quando la relativa sentenza investe elementi pregiudiziali della medesima fattispecie impositiva comuni ad entrambi. (D.D’A.) 535. Processo tributario telematico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2624/2017 del 13 giugno 2017, Presidente: Secchi, Estensore: Rota PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – Notifica a mezzo PEC – Illegittimità – Conseguenza – Appello incidentale autonomo – Improcedibilità. Prima dell’entrata in vigore in Lombardia del Processo Tributario Telematico, la notifica effettuata a mezzo PEC deve essere considerata inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria. Conseguentemente l’appello dev’essere dichiarato inammissibile. In caso di inammissibilità dell’appello principale, l’appello incidentale, seppure ritenuto autonomo, è improcedibile qualora non sia stato notificato, ma solo depositato unitamente alle controdeduzioni. (D.D’A.)      223 536. Esecutività della sentenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2627/2017 del 13 giugno 2017, Presidente: Fanizza, Estensore: Candido PROCESSO – Sentenza – Immediata esecutività. La provvisoria esecutività delle sentenze prevista dall’art. 69 del d.lgs. n. 546/1992, così come modificato dal d.lgs. 156/2015, deve ritenersi pienamente operante in tutti quei casi in cui il giudice non intenda o non possa imporre alcuna garanzia a carico del contribuente. (M.Dr.) 537. Contributo unificato aggiuntivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2669/2017 del 14 giugno 2017, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Rigetto dell’appello – Contributo unificato aggiuntivo – Applicabilità. Il contributo unificato aggiuntivo, previso dall’art. 13 comma 1quater del d.P.R. 115/2002, per il processo civile in caso di impugnazione respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile si deve ritenere applicabile anche al processo tributario. La ratio deflattiva della norma, che intende scoraggiare impugnazioni avventate o dilatorie, non può non attagliarsi anche al processo tributario, che, pertanto, a far data dalla riforma legislativa del 2011 (che ha innovato l’art. 9 del TU spese di giustizia), è stato equiparato al processo civile anche sotto il profilo dell’assoggettamento al pagamento del contributo unificato. (D.D’A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, artt. 9 e 13 comma 1quater 538. Giurisdizione Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 98/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Ferraro PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – Non sussiste. Non sussiste la giurisdizione tributaria nei confronti del provvedimento dell’Ufficio del Garante del contribuente. (M.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2 539. Atti impugnabili Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 220/2017 del 3 aprile 2017, Presidente: Galizzi, Estensore: Stefanini PROCESSO – ATTI IMPUGNABILI – Diniego di autotutela su atto definitivo – Ricorso – Ammissibilità – Sindacato giurisdizionale – Controllo della legittimità del diniego – Sussistenza – Controllo nel merito – Esclusione. La giurisdizione tributaria abbraccia qualunque atto rappresentativo di una pretesa tributaria, risultando perciò modificato l’elenco degli atti impugnabili elencati nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, con la conseguenza che anche il diniego di autotutela, in quanto espressione di una potestà tributaria, è suscettibile di essere opposto davanti al Giudice tributario in conformità alle norme che ne disciplinano il relativo giudizio. Tuttavia, il sindacato che si chiede al giudice con l’impugnazione del diniego di autotutela si esplica solo ed esclusivamente nei limiti di un controllo diretto a verificare che l’esercizio di detto potere sia avvenuto correttamente. Conseguentemente, al giudice non è consentito travalicare i limiti propri delle sue attribuzioni      224 e sostituirsi alla Pubblica amministrazione nel giudizio di discrezionalità ad essa solo rimesso. Da ciò ne deriva che il diniego di autotutela è un atto impugnabile dinanzi al giudice tributario, ma il rifiuto del suo esercizio da parte della Pubblica amministrazione è sindacabile solo in relazione alla legittimità di detto rifiuto e non alla fondatezza della pretesa tributaria (Conf. Cass. n. 25524/2014). (P.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.m. 37/1997, art. 2 commi 1 e 2 540. Termini Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 221/2017 del 28 marzo 2017, Presidente e Estensore: Caristi PROCESSO TRIBUTARIO – Controdeduzioni – Termine per il deposito. Ove il resistente non si costituisca in giudizio entro il termine dei sessanta giorni dalla conoscenza legale del ricorso, lo stesso non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e produzioni. Resta comunque applicabile il disposto dell’art. 32 d.lgs. 546/1992 che prevede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono dedurre o produrre documenti. (D.D’A.) 541. Costituzione in giudizio tardiva Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 300/2017 dell’11 maggio 2017, Presidente e Estensore: Vitali PROCESSO TRIBUTARIO – Costituzione in giudizio tardiva – Decadenza. La costituzione in giudizio oltre il sessantesimo giorno (nel caso di specie, della società incaricata della riscossione), prescritto dall’art. 23 d.lgs. 546/1992, comporta la decadenza dal diritto di produrre documenti (nel caso di specie, le cartelle di pagamento notificate, con l’ulteriore conseguenza che l’assunto del contribuente della mancata notifica delle cartelle di pagamento deve ritenersi processualmente comprovato). (D.D’A.) 542. Estratto di ruolo Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 123/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente: Deantoni, Estensore: Galli PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso – Impugnazione della cartella di pagamento – Sopravvenuta conoscenza attraverso l’estratto di ruolo. Il contribuente è legittimato ad impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo, in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546/1992 – quale norma che prevede l’impugnabilità dell’atto non notificato unitamente all’atto successivamente notificato – non esclude la possibilità di far valere l’invalidità della notifica sin da subito; tale facoltà è indirizzata ad evitare che venga ingiustificatamente compressa, ritardata, resa più difficile ovvero più gravosa la tutela giurisdizionale del contribuente (Conf. Cass, n. 19704/2015). (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3 543. Reclamo Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 19/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi      225 PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso – Reclamo – Mancata indicazione della Commissione tributaria – Inammissibilità – Sussiste. Fino al 31 dicembre 2015 l’istanza di reclamo‐mediazione avrebbe potuto diventare ricorso a seguito della manifestazione di volontà in tal senso del ricorrente; invece, a partire dal 1 gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (cinquantamila per gli atti impugnabili dal 1 gennaio 2018) il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione: in caso di controversia oggetto di reclamo, pertanto, l’atto introduttivo notificato all’Ufficio e poi depositato in Commissione tributaria deve contenere tutte le indicazioni di cui all’art. 18 del d.lgs. 546/1992 con conseguente inammissibilità ove manchi l’indicazione della Commissione tributaria cui il ricorso è indirizzato. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis 544. Atti impugnabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 38/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente: Zamagni, Estensore: Franco DINIEGO TACITO DI AUTOTUTELA – FACOLTÁ DISCREZIONALE – NON IMPUGNABILITÁ Qualsiasi risposta fornita dagli uffici, sia essa espressa o tacita, ad un istanza di annullamento in autotutela, non costituisce atto in sè suscettibile di sindacato giurisdizionale. Il silenzio in materia di autotutela, inoltre, non integra presupposto processuale che consenta l’azione giudiziale. (V.Ma.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 545. Estratto di ruolo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 515/2017 del 13 gennaio 2017, Presidente: Mascherpa, Estensore: Moroni PROCESSO TRIBUTARIO – Estratto di ruolo – Atti autonomamente impugnabili – Non rientra. L’estratto di ruolo, essendo un atto interno all’Amministrazione finanziaria, non può essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al Giudice tributario, in quanto, senza notifica di un atto impositivo, non c’è alcun interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., a radicare una lite tributaria. (N.S.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 100; d.lgs. 546/1992, art. 19 546. Impugnabilità del diniego di autotutela Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 602/2017 del 23 gennaio 2017, Presidente: Ortolani, Estensore: Savastano PROCESSO TRIBUTARIO – Atti impugnabili – Diniego di autotutela – Motivi di impugnazione. Contro il diniego di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare vizi di merito, attinenti la fondatezza della pretesa tributaria contenuta nell’atto impositivo. Diversamente, si consentirebbe l’aggiramento del termine per l’impugnazione degli atti impositivi, che rimarrebbero esposti a riesame a tempo indeterminato tutte le volte in cui il contribuente, divenuto definitivo l’atto impositivo, presenti istanza di revoca in autotutela e impugni il successivo diniego per ottenere la rimozione dell’atto definitivo. (D.Ca.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1      226 547. Atti impugnabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 663/2017 del 23 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Locatelli PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – DECADENZA. La mancata impugnazione di atti autonomamente impugnabili rende la pretesa definitiva ed impedisce di far valere successivamente vizi inerenti all’atto precedentemente notificato e non impugnato. La notificazione delle cartelle a mezzo posta è consentita dall’art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973: nessuna disposizione obbliga l’agente della riscossione a produrre, oltre all’avviso di accertamento ed alla relata di notificazione, anche la corrispondente cartella di pagamento. (A.K.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 548. Giurisdizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 816/2017 del 27 gennaio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Forleo PROCESSO TRIBUTARIO – GIURISDIZIONE – Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Provvedimento collegato a crediti non di natura tributaria – Non sussite. Anche nel caso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si deve richiamare il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 5.6.2008 n. 14831 con riguardo al provvedimento di fermo. Invero, con riguardo alle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di fermo (o preavviso di fermo) di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti sottostanti, con la conseguenza che va affermata la giurisdizione del giudice ordinario quando sia stato disposto il fermo per contributi INPS (Nel caso di specie in cui il provvedimento di riscossione si fondava su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di diversa natura, il giudice tratteneva la causa dinanzi a sé in relazione ai soli crediti per cui aveva giurisdizione, rilevando il difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti INPS). (M.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2 549. Atti impugnabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 870/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Salvo PROCESSO TRIBUTARIO – IMPUGNABILITA’ RISPOSTA ALL’INTERPELLO (disapplicativo) art. 37bis, comma 8.del d.P.R. 600/1973 – Non impugnabilità. La risposta dell’Amministrazione Finanziaria all'istanza di interpello non è altro che un parere tecnico interlocutorio, non rientrante tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992. Nel caso di specie, l'atto impugnato non incide sul patrimonio della contribuente, lo stesso non può considerarsi rifiuto di una agevolazione fiscale e come tale non rientra tra gli atti previsti dal citato art 19 d.lgs. 546/1992. Il giudice tributario non può interagire sull'esercizio di un potere discrezionale esercitato dall'Ufficio a fronte di una specifica norma di legge e con riferimento a un provvedimento che non ha carattere impositivo. Questo conformemente alla normativa entrata in vigore il 1 gennaio 2016, d.lgs. 156/2015, che prevede come, a seguito di avviso di accertamento, il contribuente può contestare il diniego fornendo gli elementi concreti a sostegno della domanda, non risulta leso alcun diritto di difesa. (L.Cad.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19      227 550. Notifica dell’atto impositivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 881/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Benedetti PROCESSO TRIBUTARIO – Notifica della cartella di pagamento – Atto portato alla conoscenza del destinatario – Regolarità della notifica – Sussiste. Non può essere pronunciata la nullità di un atto che ha raggiunto, nonostante una imperfezione formale, lo scopo a cui è preordinato (Conf. Cass. n. 11524/1997 e n. 10259/1992). In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento e la cartella dì pagamento, redatta in forza del medesimo, hanno il carattere processuale di provocatio ad opponendum e tali atti debbono essere redatti in modo tale da porre il contribuente ''in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi termini essenziali" (Conf. Cass. n. 14427/1999 e n. 15525/2002). (L.Cad.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 551. Notifica dell’atto impositivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 883/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Maiga PROCESSO TRIBUTARIO – PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA – Regolarità della notifica – Sussiste. Qualora la cartella esattoriale sia notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge 890/1982 (e quindi, in caso di notifica ricevuta dal custode, non è necessario l'invio di una seconda raccomandata) e, che secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 09/04/2001 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Conf. Cass. n. 11708/2011). (L.Cad.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; l. 890/1982 552. Preavviso di fermo amministrativo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1113/2017 del 7 febbraio 2017, Presidente: Biancospino, Estensore: Moroni PROCESSO TRIBUTARIO – Preavviso di fermo amministrativo – Impugnazione – Competenza del giudice tributario – Sussiste. Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile dinanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale che porta a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva. A nulla rileva che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica amministrazione, sia considerando l’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448/2001. (E.Q.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; l. 448/2001      228 553. Disciplina antielusiva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 1240/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Mambriani Impugnazione – Disciplina antielusiva. Il diniego di disapplicazione della normativa antielusiva, richiesta con istanza‐interpello ai sensi dell'art. 37bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973, non è atto autonomamente impugnabile avanti alla Commissione Tributaria. Pertanto, il relativo gravame è inammissibile. (M.Pi.) 554. Legittimazione passiva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 1249/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente: Beretta, Estensore: Nicolardi Legittimazione passiva – Interpello disapplicativo. L’interpello disapplicativo già previsto dall’art. 37bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, risulta essere, anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 11 legge 212/2000, l’unico tipo di interpello “obbligatorio”; esiste pertanto un interesse in capo al ricorrente a che venga riesaminata in sede giurisdizionale la risposta negativa resa dall’Ufficio. In tal caso, tuttavia, legittimata passiva è solo la Direzione Regionale, con conseguente estromissione della Direzione Provinciale erroneamente chiamata in causa dal contribuente. (M.Pi.) 555. Principio di non contestazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1371/2017 del 15 febbraio 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Moroni Costituzione tardiva resistente – Prova notificazione – Non contestazione. Se il ricorrente eccepisce l’inesistenza giuridica degli atti esattivi perché mai notificati, il resistente ha l’onere di costituirsi tempestivamente, poiché solo in tal caso gli sarà possibile confutare le contestazioni mosse con prove documentali tempestive. (A.Fod.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 23 e 32; c.p.c., art. 115 556. Liti sulla riscossione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1378/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: Locatelli, Estensore: Crisafulli Cartella di pagamento – Agente della riscossione – Dedotta mancanza di legittimazione passiva processuale – Omessa chiamata in causa dell’ente impositore – Conseguenze. Se l’agente della riscossione ritiene di non essere legittimato passivo in ordine ad una o più eccezioni mosse dal ricorrente, egli ha l’onere di chiedere la chiamata in causa dell’ente impositore, rispondendo, in mancanza, delle spese di lite. (G.Bi.) Riferimenti normativi: d.lgs. 112/1999, art. 39; d.lgs. 546/1992 art. 23; c.p.c., art. 115 557. Impugnazione ruolo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1645/2017 del 24 febbraio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Petrone IMPUGNAZIONE RUOLO – Possibilità di impugnare la cartella non validamente notificata anche prima della notifica dell’atto successivo – Sussiste.      229 È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente quindi può impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere. (V.S.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3 558. Atti impugnabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1549/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Degrassi INTERPELLO DISAPPLICATIVO ‐ Diniego ‐ Atto impugnabile ‐ Diritto di difesa. È autonomamente impugnabile l'atto di diniego del Direttore Regionale delle Entrate, a qualsiasi titolo opposto, all'istanza di disapplicazione di norme antielusive presentata dal contribuente ai sensi del comma 8 dell'art. 37bis del d.P.R. 600/1973 potendo essere ricompreso nell'elencazione residuale della lettera i) dell'articolo 19 del d.lgs. 546/1992: "ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie". La non impugnabilità dell'atto di diniego determinerebbe una lesione del principio della capacità contributiva e del diritto di difesa. (I.A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.lgs. 546/1992, art. 19 559. Parità tra le parti processuali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 1719/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Fugacci, Estensoree: Vanore PROCESSO – Parità tra le parti processuali – Natura non vincolante dei documenti della prassi ministeriale. L’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuente, né i giudici, né costituisce fonte di diritto, né, soprattutto, può attribuire all’inadempimento del contribuente alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma di legge. (G.Bo.) Riferimenti normativi: Cost., art. 111 560. Produzione copie cartelle Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 2087/2017 del 10 marzo 2017, Presidente: Citro, Estensore: Pilello Processo – Prova della notificazione della cartella esattoriale – Deposito della mera riproduzione fotostatica senza attestazione di autenticità – Onere della prova – Assolvimento – Non sussiste. La produzione di copia fotostatica delle cartelle esattoriali, trattandosi di meri documenti di parte, non assume alcun valore giuridico se non muniti di attestazione di autenticità      230 proveniente da Pubblico Ufficiale: esse non garantiscono alcuna prova certa né la loro corrispondenza all’originale. (K.S.) 561. Costituzione in giudizio della parte resistente Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2244/2017 del 20 marzo 2017, Presidente: Locatelli, Estensore: Chiametti CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Costituzione in giudizio della parte resistente – Decorso dei termini – Effetti – Inammissibilità del deposito di documentazione – Sussiste. Qualora la parte resistente depositi le proprie controdeduzioni dopo lo spirare del termine di venti giorni prima dell’udienza, con produzione di documentazione allegata, il giudice del merito deve ritenere inutilizzabile tale documentazione. (G.R.) 562. Atti impugnabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2404/2017 del 28 marzo 2017, Presidente: Saresella, Estensore: Salvo PROCESSO TRIBUTARIO – Estratto di ruolo – Impugnabilità – Carenza di interesse. Non rientra tra gli atti impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992 l’estratto di ruolo trattandosi di atto informatico interno dell’agente della riscossione e privo di forza impositiva diretta o indiretta. L’estratto di ruolo, limitandosi ad indicare gli elementi recati della cartella, è un atto inidoneo a contenere una pretesa impositiva e ciò determina una mancanza assoluta di interesse ad agire. (G.Sim.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; c.p.c., art. 100 563. Impugnabilità dell’estratto di ruolo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 3147/2017 del 5 maggio 2017, Presidente e Estensore: Locatelli PROCESSO TRIBUTARIO – Impugnabilità dell’estratto di ruolo – Cartelle di pagamento non notificate – Ammessa. In materia di processo tributario, l’estratto di ruolo, semplice documento informativo rilasciato dall’agente della riscossione, non costituisce un atto impugnabile sia perché non idoneo a contenere alcuna pretesa tributaria, sia in quanto non ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Conf. Cass. SS.UU. 19704/2015). Tuttavia, è riconosciuta al contribuente la possibilità di impugnare cartelle di pagamento non precedentemente notificate e di cui abbia avuto conoscenza soltanto attraverso la richiesta dell’estratto di ruolo all’agente della riscossione. (S.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 564. Obiettive condizioni di incertezza Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 3159/2017 del 5 maggio 2017, Presidente: Locatelli, Estensore: Garofalo PROCESSO TRIBUTARIO – Onere della prova – Obiettive condizioni di incertezza – Grava sul contribuente. Al fine di poter invocare la sussistenza dell’esimente delle obiettive condizioni di incertezza in ordine all’interpretazione delle disposizioni applicabili, il contribuente deve provare che tali      231 disposizioni siano effettivamente equivoche e che la presunta ambiguità normativa derivi da elementi positivi di confusione. (S.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 2; l. 212/2000, art. 10 comma 3 565. Annullamento in autotutela Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3168/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Simeoli PROCESSO TRIBUTARIO – Annullamento in autotutela – Cessazione della materia del contendere. In tema di contezioso tributario, la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente derivante dall’annullamento in autotutela delle intimazioni di pagamento determina la cessazione della materia del contendere. (S.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46 566. Illegittimità del ricorso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 3176/2017 del 5 maggio 2017, Presidente e Estensore: Citro PROCESSO TRIBUTARIO – Mancata indicazione della Commissione tributaria – Inammissibilità del ricorso. La mancata indicazione della Commissione tributaria alla quale il ricorso è rivolto rende illegittimo quest’ultimo per carenza di uno dei requisiti tassativamente indicati al comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. 546/1992. (F.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18 567. Costituzione in giudizio del convenuto Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 3659/2017 del 23 maggio 2017, Presidente: Bichi, Estensore: Petrone. PROCESSO TRIBUTARIO – Costituzione in giudizio del convenuto – Termini per la costituzione del convenuto – Natura ordinatoria – Garanzia del diritto di difesa. Nel processo tributario, la costituzione in giudizio del convenuto oltre i termini di cui agli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546/1992 non impedisce a quest’ultimo di esporre le proprie difese e di produrre documenti attesa la natura meramente ordinatoria dei termini sanciti dalle predette disposizioni. In virtù del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., non può infatti essere negato al convenuto costituitosi tardivamente il diritto di difendersi e di prendere posizione sui motivi dedotti dal ricorrente. (L.Sa.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 23 comma 1 e art. 32; c.p.c. art. 152 comma 2 568. Giurisdizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 3769/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Clerici Processo tributario – Giurisdizione – Contravvenzioni al codice della strada ‐ Ricorso – Incompetenza per materia – Inammissibilità.      232 Alla competenza delle Commissioni tributarie appartengono tutti i tributi di ogni genere e specie. Le contravvenzioni al codice della strada non sono tributi e come tali non sono di competenza delle Commissioni tributarie. È quindi inammissibile un ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo per sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, perché proposto a giudici non competenti per materia. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 3 569. Giurisdizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3789/2017 del 26 maggio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Martello Giurisdizione – Cartelle riferite a contributi previdenziali – Difetto. Sussiste difetto di giurisdizione tributaria relativamente alle cartelle aventi ad oggetto contributi previdenziali, essendo le relative questioni devolute alla cognizione e alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 3 570. Atti impugnabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3809/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Macchiarola Processo tributario – Atti impugnabili – Atti che precedono preavviso di fermo amministrativo – Mancata impugnazione – Definitività – Preavviso di fermo – Impugnabilità solo per vizi propri. Ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri. L’impugnazione dell'atto con cui si intima la riscossione di somme non consente di discutere del merito della pretesa. Gli atti che precedono il preavviso di fermo amministrativo, se non impugnati nei termini di legge, divengono definitivi. Infatti, i vizi non fatti valere con tempestivo ricorso rendono definitivo l'atto medesimo e, quindi, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili solo per vizi propri. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 571. Termini per il ricorso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 3838/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Bertolo Processo tributario – Ricorso – Termine di proposizione – Produzione di estratti di ruolo – Rimessione in termini – Esclusione. La mera produzione degli estratti di ruolo non vale a rimettere in termine il ricorrente per l'impugnazione che avrebbe dovuto seguire entro l'arco temporale di 60 giorni dall'avvenuta notifica, seppure irrituale, della cartella. Al fine di provare un diverso giorno di decorrenza del termine ad oppugnandum, il ricorrente avrebbe dovuto produrre in giudizio l'atto di pignoramento presso terzi con la sua relata di notifica o altro documento che attestasse il giorno in cui era venuto a conoscenza dell’esistenza della cartella. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21      233 572. Giurisdizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 3843/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Bertolo Processo tributario – Giurisdizione – Contributi di previdenza – Difetto. In caso di ricorso avverso intimazione di pagamento a fronte di cartelle di pagamento riguardanti pretese creditorie non aventi natura tributaria, ossia contributi previdenziali pretesi dall'INPS, va dichiarato il difetto di giurisdizione, essendo l'impugnativa di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 2 e 3 573. Atti autonomamente impugnabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 3845/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Barbata Processo tributario – Ricorso – Atti autonomamente impugnabili – Contestazione di vizi propri – Necessità – Motivi di ricorso – Requisiti. Il ricorso avverso atto di intimazione di pagamento non può contestare la pretesa sotto il profilo sostanziale, in quanto, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, l'atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri. Le motivazioni del ricorso non possono consistere in affermazioni di illegittimità del provvedimento impugnato, con riferimento ad atti e circostanze non suffragate da alcuna prova documentale e richiesta di riesame del provvedimento e annullamento degli atti prodromici, senza fondare la richiesta in diritto e in fatto. I motivi del ricorso devono essere individuati, senza spostare il relativo onere di determinazione sulla Commissione in sede di analisi della documentazione prodotta. Il difetto dei motivi, anche sotto il profilo della semplice insufficienza, determina l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 del d.lgs. 546/1992. Ove risultino incerte e incomplete le indicazioni di cui alla norma citata, l'atto di impugnazione è da considerare inammissibile. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 19 574. Costituzione in giudizio del ricorrente Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 3854/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Cozzi Processo tributario – Ricorrente – Costituzione in giudizio – Termini. La costituzione in giudizio è tempestiva, qualora il ricorso valga anche come proposta di reclamo: ai sensi del combinato disposto degli artt. 17bis comma 9, e 22 comma 1, del d.lgs. 546/1992, il termine di costituzione in giudizio del ricorrente decorre, non già dal giorno di notifica del ricorso, ma dalla scadenza del termine di novanta giorni, a sua volta decorrente dalla notifica stessa. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 17bis comma 9, e 22 comma 1 575. Giurisdizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3860/2017 del 30 maggio 2017, Presidente e Estensore: Zamagni      234 Processo tributario – Giurisdizione – Cartelle recanti crediti Ivs, Inps e infrazioni al codice della strada – Difetto. Essendo pacifica la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie aventi ad oggetto provvedimenti esecutivi relativi a crediti non tributari, sussiste difetto di giurisdizione con riferimento a cartelle portanti crediti Ivs, Inps e infrazioni al codice della strada. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 3 576. Ottemperanza Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3865/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: D’Andrea, Estensore: Zucchini Processo tributario – Ottemperanza – Sentenza che dichiara decadenza da rateazione per tardivo pagamento di rate – Nuova iscrizione a ruolo – Esclusione – Scomputo di importi pagati – Spettanza. In caso di decadenza dalla possibilità di pagamento rateale di tributi per tardivo pagamento delle prime due rate del piano di rientro, l’ottemperanza della sentenza di parziale accoglimento del ricorso contro la cartella, nella sola parte in cui la società lamenta l'avvenuta iscrizione a ruolo di somme in realtà già pagate, reputando illegittima la pretesa tributaria risultante dalla cartella con l’iscrizione a ruolo, non implica la necessità per l'Ufficio di una nuova iscrizione a ruolo del tributo, potendo essere riscosse le somme già iscritte, al netto, però, degli importi reputati non dovuti. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 70 577. Notifica del ricorso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 3881/11/17 del 31 maggio 2017, Presidente e Estensore: Di Rosa Processo tributario – Ricorso – Mancato deposito di avviso di ricevimento – Inammissibilità. Il ricorso è inammissibile, qualora il ricorrente non fornisca la prova dell'avvenuta, tempestiva, instaurazione del contraddittorio, limitandosi a versare in atti la copia del modulo di invio del ricorso per raccomandata, ma non il relativo avviso di ricevimento. In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa (Conf. Cass. n. 4891/2015). La cd. "scissione" degli effetti della notificazione, per il notificante e per il destinatario, suppone pur sempre l'avvenuto perfezionamento dell'iter notificatorio. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 21 e 22 578. Atti autonomamente impugnabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 3887/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Galli Processo tributario – Atti impugnabili – Avviso di presa in carico – Natura interlocutoria – Autonoma impugnabilità – Esclusione. L’avviso di presa in carico comunicato a mezzo raccomandata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, che si limita a segnalare al contribuente l'avvio della procedura di riscossione in relazione a un titolo esecutivo, non è da ritenersi atto impugnabile, limitandosi ad avvisare il contribuente che a breve inizieranno gli atti esecutivi nella      235 prospettiva di una leale collaborazione, onde evitare interventi a sorpresa, consentendo all'interessato, ove lo ritenga, di preordinare i mezzi necessari per l'adempimento spontaneo. Tale atto, di carattere meramente interlocutorio (comprovato dalle modalità di inoltro, normativamente previste, individuate nella raccomandata semplice), non preannuncia al debitore una pretesa nuova, rappresentandone il fondamento fattuale e normativo e consentendo l'interlocuzione con l'Ufficio per ottenere chiarimenti e informazioni. Pertanto, trattandosi di atto che non rientra tra quelli espressamente elencati nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, né di atto che costituisce strumento fondamentale della riscossione, non è autonomamente impugnabile. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 579. Notifica del ricorso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 3888/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Duchi; Estensore: Galli Processo tributario – Ricorso – Mancata prova della notifica – Mancato deposito – Inammissibilità – Rilevabilità d’ufficio. È inammissibile il ricorso al quale non risulti allegata prova della notificazione, né a mezzo ufficiale giudiziario né a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, posto che la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro 30 giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e non è sanabile neppure per via della costituzione del convenuto (Conf. Cass. n. 16758/2016). (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22 comma 1 580. Termini di notifica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 3893/2017 del 1° giugno 2017, Presidente e Estensore: De Sapia Processo tributario – Ricorso – Prova della data di notifica dell’atto impugnato – Assenza – Inammissibilità – Rilevabilità d’ufficio. In assenza di prova della data di notifica (ossia, di ricezione) dell’atto impugnato prodotto in copia, non è possibile valutare la tempestività della proposizione del ricorso, che va dichiarato inammissibile. Tale controllo deve essere effettuato dalla Commissione d'ufficio, pur in assenza di eccezione di parte resistente, essendo diretto alla verifica della rituale instaurazione del giudizio. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18, 19 e 20 581. Impugnabilità diniego di autotutela Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4085/2017 del 12 giugno 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: D’Orsi      236 DINIEGO AUTOTUTELA – Autonoma impugnabilità – Esclusione – Responsabilità solidale amministratore – Sussistenza. Sebbene il diniego di autotutela non sia espressamente incluso nell'elenco dei provvedimenti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs 546/1992, la giurisprudenza ha da tempo superato la tesi della tassatività della elencazione, sostituendolo con il più generale criterio della concreta lesività del provvedimento. In particolare si ritiene impugnabile anche il diniego di autotutela (v. Cass. 14243/2015) quando all'ufficio non si richieda un semplice riesame del provvedimento a termini scaduti (il che davvero vanificherebbe i principi della impugnazione nei termini) ma si richieda di prendere in esame eventi diversi e sopravvenuti rispetto alla situazione precedente. (F.Co.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 582. Avviso di “presa in carico” Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 4259/2017 del 20 giugno 2017, Presidente: Saresella, Estensore: Ercolani Avviso di “presa in carico” del ruolo da parte di Equitalia ‐ Non impugnabilità ‐ Inammissibilità del ricorso. Il c.d. “avviso di presa in carico” dei ruoli, da parte di Equitalia, non risulta rientrante nel novero degli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992. La Giurisprudenza di legittimità, con orientamento che non vi è motivo di disconoscere, ha ritenuto infatti che “in tema di impugnazione di atti dell’amministrazione tributaria, nonostante l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l’impugnabilità di tutti gli atti adottati dall’ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono” (Cass. Ordinanza 28 novembre 2014, n. 25297). La mera comunicazione di presa in carico non rappresenta un atto funzionale a portare a “conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria” ma, semplicemente, a comunicare al contribuente che l’Amministrazione Finanziaria ha affidato ad Equitalia le somme, richieste con avviso d’accertamento, per la loro riscossione. Ne consegue che tale tipologia di atto non appare rientrante nel novero degli atti autonomamente impugnabili, con consequenziale inammissibilità del ricorso. (S.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 583. Avviso bonario Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 4378/2017 del 27 giugno 2017, Presidente e Estensore: Citro AVVISO BONARIO – Autonoma impugnabilità – Esclusione. L'avviso bonario non è atto autonomamente ricorribile, sia perché trattasi di comunicazioni di mera irregolarità, sia perché esso non reca le indicazioni necessarie alla forma, ai termini e alle competenze per un eventuale ricorso al giudice. Del resto il comma 3 dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 stabilisce che gli atti diversi da quelli indicati al comma 1, tra cui non figura l’avviso bonario, non sono impugnabili autonomamente. (M.Mon.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19      237 584. Avviso di iscrizione ipotecaria Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 30/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: Ferrari, Estensore: Pargoletti Ipoteca – Iscrizione – Procedura – Avviso di iscrizione – Impugnabilità – Divieto – Sussiste. La “comunicazione‐avviso di iscrizione di ipoteca” ha solo valenza informativa nei confronti del contribuente in relazione ad un procedimento che trova la sua conclusione con l'iscrizione di ipoteca, nel caso in cui il contribuente non dia seguito all'invito intimazione di pagare il debito tributario evidenziato nella “comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca”. L'esistenza della preventiva comunicazione ‐ che l'agente della riscossione deve inoltrare al contribuente prima di procedere all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. 602/1973 – è un atto “necessario”, a pena di nullità dell'iscrizione (Conf Cass. n. 19667/2014). Pertanto alla “comunicazione‐avviso di iscrizione di ipoteca” non può essere riconosciuto il rango di “atto autonomamente impugnabile”. (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77; d.lgs. 546/1992, art. 19 585. Mediazione Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 147/2017 del 25 maggio 2017, Presidente ed Estensore: Tateo Mediazione tributaria – Modifica delle contestazioni – Divieto. Scopo dell'istituto della mediazione è quello di consentire all'Amministrazione l'esame preventivo del ricorso affinché, valutate “l'eventuale incertezza delle questioni controverse” e “il grado di sostenibilità della pretesa”, la stessa Amministrazione possa addivenire ad un accordo con il contribuente. Ne consegue che le contestazioni mosse dal contribuente devono restare identiche sia nella fase di mediazione che in quella successiva giudiziale. Ed esattamente in quest'ottica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la mediazione dev'essere esperita mediante notifica del “ricorso” all'ente impositore e successiva (dopo 90 giorni) iscrizione a ruolo del medesimo “ricorso” innanzi alla Commissione tributaria provinciale (mentre la normativa anteriore distingueva ancora due atti, un “reclamo” da presentare all'ente impositore ed un “ricorso” da notificare successivamente). (S.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis 586. Litisconsorzio Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 156/2017 dell'8 giugno 2017, Presidente: Tateo, Estensore: Bocchiola Regime di “trasparenza fiscale” ‐ Accertamento Iva e Irap – Impugnazione – Legittimazione dei soci – Non sussiste. Il regime di “ trasparenza fiscale” ha lo scopo di evitare la doppia imposizione sui medesimi cespiti, prima a titolo di Ires (sugli utili della società), poi a titolo di Irpef (sulla quota di partecipazione agli utili dei singoli soci). Dunque è applicabile ai soli fini del reddito, e non anche con riferimento ad Irap e lva, che restano a carico esclusivo della società. Ne deriva che solo la società è legittimata a contestare l'accertamento di maggiori imposte Irap e Iva, non anche i singoli soci (i quali, al limite, potranno far valere la responsabilità dell'amministratore per l'omessa impugnazione dell'accertamento fiscale). (S.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10      238 587. Notifica del ricorso Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 44/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Soprano, Estensore: Boschetto PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso – Notifica a mezzo servizio postale privato – Inesistenza notifica. Il ricorso trasmesso all’Agente della riscossione con raccomandata a/r tramite spedizione con servizio di Posta Privata “La Nuova Posta” è inammissibile. Poiché, infatti, la legge affida, in via esclusiva, a Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, la notifica per posta privata del ricorso tributario di primo grado deve ritenersi inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente (Conf. Cass. n. 19467/2016). (P.C.) 588. Impugnabilità comunicazione di recupero rimborsi erroneamente erogati Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 229/2017 del 5 aprile 2017, Presidente: Fazio, Estensore: Chiozzi PROCESSO TRIBUTARIO – Comunicazione di recupero rimborsi erroneamente erogati – Autonoma impugnabilità – Sussiste. La comunicazione di recupero di rimborsi erroneamente erogati non può essere considerato un "atto in itinere" (come tale non autonomamente impugnabile) in quanto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta e definita e cioè la restituzione di quanto (ritenuto) erroneamente rimborsato e la pretesa contestualmente iscritta a ruolo costituente l'atto presupposto all'emissione della cartella di pagamento. (L.Ge.)      239 REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE 589. Causa di forza maggiore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 130/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente: Raineri, Estensore: Cassone REGISTRO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – Vendita dell’immobile – Acquisto oltre l’anno ‐ Mancata erogazione del mutuo ‐ Causa di forza maggiore – Non si configura. L’acquisto di nuova abitazione dopo un anno dalla vendita della precedente abitazione produce la revoca dell’agevolazione prima casa, a meno che il ritardo nella stipula del contratto di compravendita dell’altro immobile sia dovuto a caso fortuito o a cause di forza maggiore non imputabili al contribuente. La mancata concessione del mutuo, dopo la stipula del contratto preliminare di compravendita, non configura ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, dato che l’accertamento della disponibilità di una banca all’erogazione del credito rientra nella fase propedeutica all’acquisto. (M.Dr.) 590. Elusione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 174/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Granata REGISTRO – Riqualificazione degli atti – Carattere elusivo – Onere della prova a carico dell’Amministrazione – Sussiste. L’Amministrazione finanziaria, per poter riqualificare un atto in applicazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, ha l’onere di fornire prova del disegno elusivo dimostrando che la vicenda ricostruita è priva di giustificazione alternativa al conseguimento del vantaggio fiscale, mentre spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche idonee a giustificare le operazioni oggetto di riqualificazione. (A.Pe.) Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, art. 20 591. Locazione immobili ad uso commerciale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 223/2017 del 27 gennaio 2017, Presidente: Cau, Estensore: Serangeli REGISTRO – Canone di locazione – Immobili strumentali all’impresa – Imposta sul volume d’affari – Sovrapposizione IVA – Non sussiste. L’imposta di registro applicabile ai contratti di locazione di immobili ad uso strumentale non è qualificabile come imposta sul volume d’affari; di conseguenza non è equiparabile all’IVA non essendo commisurata al volume d’affari ma si rende dovuta in ragione dell’esistenza stessa di un contratto di locazione e al suo perdurare nel tempo. Non è pertanto rinvenibile una sovrapposizione tra le due imposte, né un contrasto con la normativa europea 2006/112/CEE che vieta l’introduzione di imposte sul volume di affari che si aggiungano all’IVA. (A.I.) Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 10quinquies; dir. C.E. 112/2006 592. Enunciazione di atti non registrati in decreto ingiuntivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 292/2017 dell’1 febbraio 2017, Presidente: Lamanna, Estensore: De Rentiis REGISTRO – Decreto ingiuntivo – Piano di rientro del debitore – Enunciazione di rapporti sottostanti al provvedimento – Presupposto dell’imposta – Sussiste.      240 L’imposta di registro si applica all’atto del decreto ingiuntivo e ai rapporti ivi richiamati. I rapporti sottostanti al decreto ingiuntivo emesso sulla base di un piano di rientro del debitore che siano enunciati nel provvedimento monitorio ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 22, comma 1 d.P.R. 131/1986 e sono tassati in misura proporzionale, unitamente agli interessi maturati sulla somma oggetto del piano di rientro, i quali si qualificano come interessi moratori, stante la loro funzione volta a risarcire il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria di restituzione della somma capitale. Nell’ambito di tale fattispecie, l’atto del decreto ingiuntivo, generalmente soggetto al combinato disposto dell’art. 37 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 8, comma 1, lett. b) Tariffa, Parte I, d.P.R. 131/1986, è invece assoggettato in misura fissa ai sensi dell’art. 40 d.P.R. 131/1986. (E.Z.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, artt. 8, 22, 37, 40; r.d. 1443/40, art. 633 593. Decreto ingiuntivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 314/2017 del 2 febbraio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Gaudino REGISTRO – Decreto ingiuntivo – Irrilevanza documento sottostante richiamato in atti giudiziari. È illegittima la pretesa dell’Ufficio che fonda la tassazione del decreto ingiuntivo su un documento indicato soltanto negli atti di causa; nel caso di specie addirittura richiamato dal soggetto controinteressato. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22 594. Atto di ricognizione del debito Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 323/2017 del 2 febbraio 2017, Presidente: Barbaini, Estensore: Buffone REGISTRO – Decreto ingiuntivo – Atto di ricognizione del debito – Caratteristiche – Conseguenze. Secondo indirizzo giurisprudenziale confermato dalla giurisprudenza più recente (Cass. Civ., sez. III, sent. 24 novembre 2010, n. 23822), il riconoscimento di debito non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà dei debitore (sulla stessa corrente di pensiero: Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953). Nel caso di cui si controverte, il Collegio ha quindi escluso la sussistenza della ricognizione di debito, poiché la missiva del difensore della società debitrice, con cui comunicava che il cliente avrebbe corrisposto un pagamento a rate, non ha le caratteristiche sopra specificate. Conseguentemente deve essere annullata la pretesa erariale dell’imposta di registro in misura fissa per il riconoscimento del debito. (P.C.) 595. Ordinanza di assegnazione di somme per pignoramento presso terzi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 428/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi REGISTRO – Ordinanza di assegnazione di somme per pignoramento presso terzi – Cessione coattiva del credito – Alternatività IVA‐Registro – Credito da lavoro dipendente – Cessione      241 del credito da lavoro dipendente fuori campo IVA – Applicabilità imposta proporzionale di registro. L’ordinanza di assegnazione di somme per pignoramento presso terzi non si limita a realizzare coattivamente il pagamento di una somma già spettante al creditore in base ad un preesistente titolo, ma costituisce un atto giudiziario che, al fine di essere registrato, deve essere sottoposto a tassazione. Si tratta quindi di un provvedimento di aggiudicazione ed assegnazione da equiparare a quelli che definiscono il giudizio e pertanto è un atto soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986. Circa la quantificazione della somma da corrispondere la Corte Suprema di Cassazione ha statuito che la norma applicabile è l'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al citato decreto stante la cessione del credito (Cass. Sentenza n. 16022/2005) nella misura pari allo 0,50%, poiché trattasi di cessione coattiva del credito in seguito a disposizione del Giudice. Nel caso di specie l’ordinanza ha ad oggetto una cessione di denaro, in particolare di un credito da lavoro dipendente, che non rientra nel campo di applicazione dell’IVA; pertanto è applicabile l’imposta proporzionale di registro. (L.Ge.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 6 e 8, Tariffa, Parte Prima; d.P.R. 633/1972, art. 2 comma 2, lett. a) 596. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 474/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Izzi REGISTRO – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Norma antielusiva generale – Insussistenza – Collegamento negoziale – Effetti giuridici raggiunti dal collegamento negoziale. L’art. 20 del d.P.R. 131/1986 non impone all’Ufficio di vagliare la consistenza economica dell’operazione, ma impone di recuperare l’imposta nel caso di operazioni che, seppur legittime, manifestano effetti reali di causa contrattuale concreta differenti rispetto ai meri rilievi formali e documentali. All’Amministrazione finanziaria spetta quindi un vaglio complessivo del merito sostanziale dell’operazione (nel caso di specie, la cessione totalitaria delle quote realizzava, nei fatti, la cessione dell’intera azienda). (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 597. Decreto ingiuntivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 560/2017 del 14 febbraio 2017, Presidente: Piglionica, Estensore: Scarcella REGISTRO – Alternatività IVA‐Registro – Decreto ingiuntivo avente ad oggetto operazioni soggette ad IVA – Applicazione dell’imposta fissa – Sussiste. Il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca (come tale, soggetto passivo IVA), in ragione di un concesso finanziamento, si configura come condanna ad un pagamento relativo ad un’operazione soggetta ad IVA (ai sensi dell’ art. 3 del d.P.R. n. 633/1972). Da ciò consegue che, in virtù del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro di cui all’art. 40 del d.P.R. 131/1986 ed in base alla nota 2° dell’art. 8 della prima parte della relativa Tariffa, l’atto va assoggettato a tassazione in misura fissa, a nulla rilevando in contrario che l’operazione goda dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 1 del d.P.R. 633/1972 (Conf. Cass. n. 3316/2004). (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986; d.P.R.633/1972      242 598. Registrazione in termine fisso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 702/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Proietto, Estensore: Magrino Registro – Registrazione in termine fisso – Atti dell’autorità giudiziaria – Solidarietà – ONLUS – Esenzione – Esclusione. Nessuna norma impedisce all'Ufficio l'utilizzo del principio di solidarietà nell'obbligazione fiscale, stante il suo interesse ad assicurarsi il recupero dell'imposta di registro riconducibile a sentenze emesse dal Tribunale ordinario. Tale vincolo di solidarietà attribuisce all'Ufficio la facoltà di agire per le spese nei confronti di una qualsiasi delle parti. L'onere del pagamento del tributo sul soggetto soccombente elimina qualsiasi contrasto con i principi costituzionali. L'art. 8, comma 1, della legge n. 266/1991, sul volontariato, nel disciplinare l'esenzione dall'imposta di registro per le ONLUS, parla di atti connessi allo svolgimento dell'attività delle prestazioni, senza fare distinzioni tra atti processuali e sostanziali, mentre la distinzione sussiste per la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria, in quanto il d.P.R. n. 131/1986 sancisce l'obbligo di registrazione e versamento dell'imposta per tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, senza eccezioni. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986; l. 266/1991, art. 8 599. Applicazione dell’imposta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 753/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi Registro – Applicazione dell’imposta – Decreti ingiuntivi – Alternatività IVA/Registro – Atti sottesi e interessi – Imponibilità. Se un rapporto è soggetto a IVA, è escluso dall'imposta proporzionale di registro, scontando solo quella in misura fissa (cd. principio di alternatività tra IVA e imposta di registro). Ciò nondimeno, in caso di decreti ingiuntivi, vanno tassati anche gli atti sottesi e gli interessi maturati. Infatti, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l’enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Gli interessi sono esclusi dalla base imponibile IVA: le relative somme, quando formano oggetto di condanna, sono assoggettate a imposta di registro in misura proporzionale, anche se accessorie a una somma capitale soggetta a IVA (Conf. Cass. n. 21775/2014). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22 e 40 600. Base imponibile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 755/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Borgonovo Registro – Base imponibile – Valore di negozio – Valutazioni OMI – Sufficienza – Perizia asseverata – Rilevanza – Disponibilità a mediazione – Rilevanza. È inammissibile contestare il valore di un negozio venduto, accertato dall'Ufficio sulla base delle sole valutazioni dell'OMI, senza indicare altri parametri di valutazione e, altresì, chiedere la nullità dell'avviso di liquidazione e il pieno riconoscimento del valore dichiarato nell'atto di compravendita, nonostante la perizia asseverata prodotta indichi un valore superiore, sul quale vi era addirittura disponibilità a transigere in sede di mediazione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51      243 601. Base imponibile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 820/2017 del 28 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Fanizza Registro – Base imponibile – Cessione d'azienda – Avviamento – Determinazione del valore – Criteri. Nella determinazione del valore venale in comune commercio dell'azienda ceduta, il criterio nella valutazione dell'avviamento basato essenzialmente sui listini FIIMA, che assumono ad esempio aziende similari in pieno regime produttivo, non sono in grado di costituire piena e valida prova in presenza di dati reddituali negativi dimostrati dall'azienda. È ragionevole confrontare il valore dichiarato al momento dell'acquisto dall'azienda con quello ritenuto svalutato al momento della sua cessione in un breve arco temporale. Tuttavia, talvolta nelle proprie valutazioni, influenzate dal condizionante carattere aleatorio proprio ed esclusivo dell'impresa, può apparire incongruente o antieconomica la scelta di un percorso che non raramente può rivelarsi azzeccata o fortunata. Si tratta di un rischio che l'imprenditore è chiamato responsabilmente ad assumere, valutando anche ottimisticamente l'incerto andamento del mercato del momento. Può, però, accadere che, nonostante le sue ottimistiche valutazioni, il contribuente si ritrovi, suo malgrado, in un pur breve periodo, con scoraggianti ricavi, dati reddituali e circostanze economiche tali da indurlo a ipotecare la propria abitazione e a contrarre un prestito, una situazione che avrebbe indotto chiunque a liberarsi senza ulteriori indugi dell'azienda, seppure in perdita rispetto al costo di acquisto. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52 602. Rettifica valore immobile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 905/2017 del 7 marzo 2017, Presidente: Silocchi, Estensore: Rota REGISTRO – Compravendita immobiliare – Rustico grezzo ‐ Ente impositore – Rideterminazione valore – Immobili superficie maggiore – Esclusione – Immobili ristrutturati – Esclusione – Illegittimità atto impositivo – Sussiste La rideterminazione del valore dell’immobile compravenduto operata dall’ente impositore ai fini dell’imposta di registro deve sempre basarsi su transazioni aventi caratteristiche omogenee. Con riferimento ad un rustico al grezzo, non è legittima la comparazione effettuata con immobili a superficie maggiore, ristrutturati e/o con finiture e stato manutentivo ottimale, neppure laddove l’ente impositore tenti di porre rimedio attraverso qualsivoglia procedimento di omogeneizzazione dei valori sulla base di dati correttivi. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51; c.c., art. 2697 603. Cessione di azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 911/2017 del 6 marzo 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Zangrossi REGISTRO – Primo negozio ‐ Conferimento ramo azienda nuova società – Secondo negozio – Successiva cessione quote – Effetto giuridico finale – Trasferimento azienda – Rileva – Considerazione unitaria negozi – Sussiste – Assoggettamento imposta proporzionale – Consegue. L’applicazione dell’imposta di registro necessita sempre della preventiva individuazione degli effettivi interessi economici sottesi all’attività dei contraenti. Nel caso di distinti negozi tesi il primo a determinare il conferimento di un ramo d’azienda in una nuova società e il secondo finalizzato alla successiva cessione delle quote, ai fini dell’assoggettamento ad imposta      244 proporzionale di registro vale sempre la loro strumentalità rispetto all'effetto giuridico finale, consistente nel trasferimento dell’azienda. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 604. Decreto ingiuntivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 930/2017 dell'8 marzo 2017, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese REGISTRO – PROCEDIMENTO MONITORIO – AVVENUTO RICONOSCIMENTO DEBITO – RILEVA – DECRETO INGIUNTIVO – Natura costituiva – Esclusione – Preesistente rapporto giuridico – Sussiste ‐ Natura dichiarativa – Rileva ‐ Ente impositore ‐ Assoggettamento imposta 3% ‐ Illegittimità atto impositivo – Consegue. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro il decreto ingiuntivo sconta l'aliquota dell'1% e non del 3% anche quando il debitore durante il procedimento monitorio ha già riconosciuto il proprio debito. Il decreto ingiuntivo, infatti, non ha natura di atto costitutivo, ma ha contenuto meramente dichiarativo di un preesistente rapporto giuridico. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 3 della Tariffa 605. Alternatività Iva/Registro Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 983/2017 del 9 marzo 2017, Presidente: Gravina, Estensore: Crespi REGISTRO – DECRETO INGIUNTIVO – CORRISPETTIVI SOGGETTI IVA – IMPOSTA PROPORZIONALE – NON ASSOGGETTAMENTO – ALTERNATIVITÀ IVA/REGISTRO – Applicabilità operazioni non imponibili – Sussiste – Applicabilità operazioni escluse – Sussiste – Applicabilità operazioni esenti – Sussiste. I decreti ingiuntivi, in base al principio di alternatività IVA/Registro non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Questo in quanto sono da considerarsi operazioni assoggettate ad IVA non soltanto quelle imponibili ma anche le operazioni IVA non imponibili, quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialità e infine le operazioni esenti. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 della Tariffa, Parte I 606. Divisione ereditaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 987/2017 del 9 marzo 2017, Presidente e Estensore: Targetti REGISTRO – COMUNIONE EREDITARIA – Molteplici titolari – Unico bene – Rileva – Divisione ereditaria ‐ Molteplici titolari – Molteplici beni – Rileva ‐ Divisione ereditaria – Situazione giuridica nuova – Esclusione ‐ Situazione fatto – Mero accertamento – Rileva ‐ Imposta proporzionale 1% ‐ Consegue. La divisione ereditaria è soggetta ad aliquota proporzionale di registro pari all’1% in quanto non fa sorgere una situazione giuridica nuova, con nuovi soggetti che prendono il posto di uno precedente e con beni che passano dalla proprietà di questo ai primi. La comunione ereditaria non è dotata di personalità giuridica, non è da sola titolare di alcun diritto e ciascun comunista è sempre proprietario dello stesso diritto, mentre la divisione si limita soltanto ad accertare      245 una mera situazione di fatto ‐ e non di diritto – dove vi sono più titolari su più beni, anziché più titolari su un unico bene. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 della Tariffa, Parte I 607. Metodologia di calcolo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1613/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Cau, Estensore: Porreca REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – Imposta di Registro – Rettifica del valore – Metodologia di calcolo. In tema di imposta di registro, è corretta la rettifica del valore del bene operata dall’Ufficio sulla base di una stima indiretta, fondata su un procedimento di valutazione analitico di tipo reddituale finanziario, attraverso il quale viene individuata una correlazione tra valore di mercato del bene e potenzialità reddituale del bene stesso. (G.A.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 608. Conferimento ramo d’azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1639/2017 dell’11 aprile 2017, Presidente: Alparone, Estensore: Sciarini REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Conferimento ramo d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni – Cessione di ramo d’azienda – Equiparabilità. Il conferimento del ramo d’azienda in una società interamente controllata seguito dalla cessione, a breve termine, delle partecipazioni della conferitaria legittima la riqualificazione dell’operazione complessivamente considerata, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, alla stregua di cessione del ramo d’azienda, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, dovendosi privilegiare l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti del comportamento sostanzialmente unitario. (M.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 609. Avviamento Start Up Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1952/2017 dell'8 maggio 2017, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci Cessione ramo d’azienda – Valore dell'avviamento – Start Up. Non sussistono valide e corrette presunzioni a sostegno del maggior valore dell’avviamento accertato dall’Amministrazione qualora l’atto di cessione di ramo d’azienda riguardi una start up e l’Agenzia basi la propria ricostruzione su potenziali business e possibili progetti, elementi immateriali ‐ questi ultimi ‐ correttamente non considerati nell’avviamento dichiarato dalla cedente. (M.Le.) 610. Conferimento di ramo d’azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1954/2017 dell'8 maggio 2017, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti Registro ‐ Conferimento ramo d’azienda non riqualificabile in cessione ramo d’azienda ‐ Inapplicabilità art. 20 TUR per fattispecie ritenute elusive. L’operazione di conferimento di ramo di azienda non può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria quale cessione di ramo di azienda in applicazione dell’art. 20      246 del d.P.R. 131/1986 in quanto tale norma non consente una riqualificazione degli atti soggetti a registrazione mediante una artificiosa ricostruzione dell’Ufficio che travalichi lo schema negoziale voluto dalle parti. L’Amministrazione, per provare una condotta elusiva, deve verificare e provare il disegno elusivo ai sensi dell’art. 10bis della l. 212/2000, evidenziando e provando l’antieconomicità dell’atto ed il perseguimento del solo beneficio fiscale. (M.Le.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; l. 212/2000, art. 10bis 611. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1977/2017 del 9 maggio 2017, Presidente e Estensore: Silocchi IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DEL D.P.R. 131/1986 – Prevalenza dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto rispetto alla sua forma – Rileva – Conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione delle quote – Riqualificazione delle operazioni in cessione indiretta dell’azienda – Corretta ‐ Necessità di dimostrazione dell’intento elusivo – Non sussiste – Applicazione dell’imposta di registro proporzionale – Consegue. L’art. 20 del d.P.R. 131/1986 dà rilievo alla sostanza rispetto a ciò che è formalmente enunciato, anche in maniera frazionata o successiva, privilegiando la natura intrinseca degli atti e i loro effetti giuridici. Non sussiste inoltre alcuna necessità di dimostrare che le parti abbiano voluto perseguire un intento elusivo, essendo sufficiente constatare l’identità della funzione economica dell’attività contrattuale posta in essere e quella derivante da una negoziazione diretta. Ne deriva la legittimità della condotta dell’Ufficio nel riqualificare l’operazione di conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni a terzi nell’operazione di cessione indiretta del ramo d’azienda, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. (C.L.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 612. Valutazione dei beni trasferiti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1990/2017 del 9 maggio 2017, Presidente: D’Addea, Estensore: Crespi Registro – Accertamento valore dei beni – Valori Osservatorio del mercato immobiliare OMI – Presunzione ‐ Necessità di integrazione con altri elementi probatori – Onere della prova. Il valore normale desumibile dalla banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) costituisce un mero elemento presuntivo ed indiziario, non idoneo di per sé a fondare l’accertamento in materia di imposta di registro, dovendo essere opportunamente integrato da altri elementi probatori. Grava sull’Ufficio l’onere di provare il maggior valore (nel caso di specie l’Ufficio non aveva tenuto conto di una serie di circostanze incidenti sulla determinazione del valore dei beni ceduti, tra le quali la presenza di una vendita in blocco di numerosi immobili e la redazione di una perizia da parte di società specializzata, obbligatoria per legge trattandosi di compravendita nella quale la cessionaria era costituita da impresa assicuratrice). (C.L.B.) 613. Affitto di azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 2001/2017 del 5 settembre 2017, Presidente: D'Addea, Estensore: Crespi      247 Affitto di azienda comprendente fabbricati ‐ Alternatività Iva/Registro ‐ Contrasto con la normativa comunitaria ‐ Disapplicazione. L’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% sul canone di locazione di beni immobili strumentali soggetti ad Iva (art. 35 del d.l. n. 223/2006) è illegittima perché in contrasto con il divieto di cui all'art. 401 dir. 2006/112/CE di introdurre, negli ordinamenti nazionali, tributi che abbiano la stessa natura dell’imposta sulla cifra d’affari. La citata Direttiva prevale sulla normativa interna. (F.Me.) Riferimenti normativi: d.l. 223/2008, art. 35 comma 10quater; dir. 2006/112/CE, art. 401 614. Cessione ramo d’azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2092/2017 del 16 maggio 2017, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio REGISTRO – Cessione ramo d’azienda – Valore dell’avviamento – Metodo valutativo – Lavoro svolto direttamente dai soci ‐ Rileva. Per una corretta valutazione dell'avviamento di una società di persone, nell'ambito della quale i soci svolgono la loro attività prevalente di natura gestionale, dovranno essere presi in considerazione gli oneri figurativi relativi alla remunerazione del lavoro svolto dai soci. (D.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4 615. Conferimento ramo d'azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 2108/2017 del 17 maggio 2017, Presidente: Cusumano, Estensore: Ramondetta I IMPOSTA DI REGISTRO – Conferimento ramo d’azienda – Successiva cessione della partecipazione – Fattispecie complessa – Riqualificazione – Effetti giuridici ‐ Cessione ramo d’azienda ‐ Termine triennale – Decadenza – Ultimo atto registrato – Rilevanza. II IMPOSTA DI REGISTRO –Fattispecie complessa – Riqualificazione – Effetti giuridici – Norma antielusiva – Insussistenza. III IMPOSTA DI REGISTRO – Fattispecie complessa – Riqualificazione – Effetti giuridici – Liquidazione – Imposta complementare. I Con riferimento all’operazione di conferimento di ramo d’azienda in una newco e successiva cessione da parte del conferente delle partecipazioni a un terzo, che diventa l’unico socio della nuova società, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. 131/1986 impone di qualificare l’operazione in ragione degli effetti oggettivi dei negozi collegati, corrispondenti in questo caso ad una cessione di ramo d’azienda. Il termine triennale di decadenza per richiedere la maggiore imposta accertata decorre dalla domanda di registrazione dell’ultimo atto dell’unitaria fattispecie complessa. II L’art. 20 d.P.R. 131/1986, che impone di qualificare gli atti presentati alla registrazione come un unico negozio alla luce della causa concreta dell’operazione non è una disposizione antielusiva, con la conseguenza che la sua applicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria non è soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per l’attuazione delle norme antielusive. III La riqualificazione del contenuto giuridico degli atti registrati operata dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, comporta la liquidazione di un’imposta che deve considerarsi “complementare” ed è quindi estranea all’ambito di applicazione previsto dall’art. 56 d.P.R. 131/1986, riguardante l’imposta “suppletiva”, ossia quella diretta a correggere errori ed omissioni dell’Amministrazione finanziaria, e il relativo regime di sospensione della riscossione in pendenza di giudizio. (G.G.)      248 616. Decreto ingiuntivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2121/2017 del 17 maggio 2017, Presidente: D’Addea, Estensore Buffone IMPOSTA DI REGISTRO – Avviso di liquidazione – Fideiussione – Decreto ingiuntivo ‐ Trattamento fiscale ‐ Determinazione dell’imposta in misura fissa. Al decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale inadempiente, per il recupero di somme assoggettate ad IVA versate dal garante al creditore garantito, si applica l’imposta di registro in misura fissa, in quanto la condanna ha ad oggetto un’obbligazione di natura identica all’obbligazione oggetto della garanzia anche dal punto di vista fiscale. Il trattamento tributario dell’operazione è infatti determinato dalla sua natura oggettiva, unitaria e inscindibile, a prescindere dal soggetto che ha adempiuto la prestazione. Al fideiussore, pertanto, sono attribuiti i medesimi diritti del creditore principale, per effetto della sua sostituzione nella posizione attiva del rapporto obbligatorio a seguito dell’adempimento della garanzia. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40; art. 8 nota II parte I della Tariffa allegata 617. Riqualificazione degli atti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2136/2017 del 17 maggio 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Noschese IMPOSTA DI REGISTRO – Conferimento ramo d’azienda – Cessione della partecipazione – Trattamento fiscale – Riqualificazione – Cessione ramo d’azienda ‐ Scopo elusivo ‐ Imposta proporzionale. Con riferimento all’operazione di conferimento di ramo d’azienda in una newco e successiva cessione da parte del conferente del pacchetto di maggioranza di tale società al socio di minoranza, in modo tale che quest’ultimo diventi l’unico titolare della newco, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, si deve considerare l’effetto giuridico realizzato dalle parti, indipendentemente dal nomen juris dei negozi giuridici adottati. Nell’ipotesi in cui, tenendo conto di tutti gli atti collegati, risulti che il comportamento delle parti sia preordinato esclusivamente ad una finalità elusiva in termini di risparmio d’imposta (nel caso di specie per applicazione dell’imposta in misura fissa su ogni contratto posto in essere), la fattispecie potrà essere riqualificata come una cessione di ramo d’azienda, soggetta ad imposta proporzionale. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 618. Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2150/2017 del 18 maggio 2017, Presidente: Borgonovo, Estensore Monfredi TRUST AUTODICHIARATO – Donazione indiretta – Trasferimento di beni – Insussistenza – Imposta di registro in misura fissa – Sussistenza. Il conferimento di beni in un trust autodichiarato non determina in sé un trasferimento di ricchezza e quindi un arricchimento dei beneficiari, individuati o da individuare. L’operazione, pertanto, non realizza il presupposto delle imposte di successione e donazione che, anche con l’estensione delle stesse ai vincoli di destinazione, è rimasto quello dell’arricchimento patrimoniale a titolo gratuito dei beneficiari. Di conseguenza, al conferimento dei beni di un trust autodichiarato si applica l’imposta d’atto, ossia l’imposta di registro in misura fissa.      249 L’imposta in misura proporzionale sarà dovuta dai beneficiari nel momento in cui i beni e i diritti saranno effettivamente trasferiti loro dal trust. (G.G.) Riferimenti normativi: Cost., art. 53; l. 262/2006, art. 2 comma 47 619. Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2236/2017 del 19 maggio 2017, Presidente: Venditti, Estensore: Monterisi TRUST – ISTITUZIONE – Segregazione patrimonio – Tassazione in misura fissa – Sussistenza. Nell’ipotesi di istituzione di un Trust, l’unico effetto immediato che si realizza è quello segregativo, ovverosia la separazione del patrimonio oggetto dell’operazione da quello del disponente e il conferimento della sua gestione in capo al Trustee. Il passaggio dei beni dal disponente al Trustee non determina alcun arricchimento in favore di quest’ultimo, stante l’esistenza, a seguito della sua istituzione, solamente del vincolo di destinazione del patrimonio segregato. Non essendoci stato alcun trasferimento di proprietà fra Settlor e Trustee, l’imposta di registro è quindi dovuta in misura fissa e non in misura proporzionale, mentre non è dovuta l’imposta catastale, mancando una voltura catastale dei beni segregati. (G.G.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 620. Riqualificazione atto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 2429/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Di Mario REGISTRO – Riqualificazione di cessione di partecipazioni in cessione di azienda – Omessa prova disegno elusivo – Illegittimità atto – Sussiste. In tema di imposta di registro occorre dare rilievo non agli effetti economici degli atti ma soltanto ai loro effetti giuridici. L’Ufficio pertanto non può riqualificare un atto negoziale senza tener conto della volontà delle parti espressa attraverso insindacabili scelte aziendali e societarie. L’Amministrazione finanziaria, perciò, non può procedere a tassare con l’imposta di registro proporzionale prevista per la cessione d’azienda dei meri atti di cessione di quote sociali, anche se totalitarie, senza aver dapprima dimostrato un qualche disegno elusivo. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 131/1986, art. 20 621. Decreto ingiuntivo e riconoscimento debito Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2439/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino I REGISTRO – Avviso di liquidazione – Allegazione decreto ingiuntivo – Obbligo – Non sussiste. II REGISTRO – Liquidazione – Omessa indicazione aliquota – Illegittimità – Non consegue. III REGISTRO – Ricognizione di debito – Natura dichiarativa – Aliquota dell’1% – Consegue – Contenuto patrimoniale – Registrazione in termine fisso – Consegue. I Non è causa di illegittimità dell’avviso di liquidazione la mancata allegazione del decreto ingiuntivo oggetto di imposizione, atteso che quest’ultimo è un atto integralmente e necessariamente conosciuto nel suo contenuto dal contribuente.      250 II È legittimo l’avviso di mera liquidazione senza rettifica del valore che omette di indicare l’aliquota pertinente se questa è unica ed individuata direttamente dalla legge, atteso che il contribuente può sempre compiere semplici operazioni di computo. III La ricognizione di debito è un atto avente natura dichiarativa al quale è applicabile l’aliquota dell’1% fissata dall’art. 3, Tariffa, Parte prima, d.P.R. 131/1986. Lo stesso atto è soggetto a registrazione in termine fisso poiché ha per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 622. Controllo del valore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2440/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino IMPOSTA DI REGISTRO – Atti aventi ad oggetto beni immobili – Controllo del valore – Criteri utilizzabili. Ai fini del controllo del valore degli atti aventi ad oggetto beni immobili, l’Ufficio, in alternativa agli altri criteri previsti dall’art. 51, comma 3, del d.P.R. 131/1986, può prendere in considerazione “ogni altro elemento di valutazione”, criterio pari‐ordinato e non residuale rispetto agli altri. (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3 623. Autonomia dei singoli negozi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2479/2017 del 5 giugno 2017, Presidente e Estensore: Secchi REGISTRO – Autonomia dei singoli negozi – Alternatività – Prevale. Per il principio di autonomia dei singoli negozi, è assoggettato ad imposta proporzionale e non in misura fissa il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza intervenuta tra le stesse parti del negozio di garanzia. (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22 624. Riconoscimento debito Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2488/2017 del 6 giugno 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani I REGISTRO – Riconoscimento debito – Novazione obbligazione – Non sussiste – Imposta proporzionale – Illegittimità – Sussiste. II REGISTRO – Riconoscimento debito – Imposta proporzionale – Atto sottostante sottoposto ad iva – Illegittimità – Sussiste. I È illegittima l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale in relazione ad un atto di ricognizione di debito, atteso che lo stesso non costituisce una novazione dell’obbligazione precedente, avendo natura puramente dichiarativa. II È illegittima l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale in relazione ad un atto di ricognizione di debito laddove l’atto sottostante sia sottoposto ad iva, in base al principio di alternatività fra iva e registro. (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40      251 625. Registrazione atto formato all’estero Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2504/2017 del 7 giugno 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Noschese REGISTRO – Atto formato all’estero – Uso e registrazione in Italia – Deposito presso Archivio notarile distrettuale o notaio in Italia – Termine registrazione. Gli atti formati all’estero per essere utilizzati in Italia, in base agli artt. 2 lett. d) e 13 del TUIR, devono essere registrati nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto. Il suddetto termine decorre dalla data di formazione dell’atto e non dalla data di deposito dello stesso presso l’Archivio notarile distrettuale o notaio in Italia, previsto dall’art. 106 comma 4 della Legge n. 89/1913. (D.D’A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 2 lett. d) e 13 626. Termini di decadenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2511/2017 del 7 giugno 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Arcieri Registro – Conferimento ramo d’azienda – Riqualificazione – Cessione azienda – Avviso di rettifica e liquidazione – Termine di decadenza – Decorrenza. Qualora l’Ufficio proceda, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, alla riqualificazione dell’atto di conferimento di ramo d’azienda in cessione d’azienda, il termine di decadenza previsto dall’art. 76 del d.P.R. 131/1986, per richiedere l’imposta, decorre dalla data di registrazione del contratto, in quanto fatto oggettivo, e non dalla notifica dell’avviso di riqualificazione, che dipende invece dall’azione discrezionale dell’Agenzia. (D.D’A.) 627. Quotazioni OMI Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2589/2017 del 9 giugno 2017, Presidente: Craveia, Estensore: Sciarini REGISTRO – Valutazione immobili – Criteri di stima – Valore probatorio OMI. Le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio. Le anzidette stime, in quanto meri valori presuntivi ed indiziari, non sono da sole idonee a fondare l’accertamento di maggior valore in materia d’imposta di registro, giacché devono essere integrate ad altri elementi probatori. (D.D’A.) 628. Agevolazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2609/2017 del 12 giugno 2017, Presidente: Proietto, Estensore: Grigillo REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Agevolazione – Interpretazione estensiva ‐ Causa di forza maggiore – Concordato con continuità aziendale – Esclusione. Le norme agevolative in materia tributaria sono soggette a stretta interpretazione, cosicché la loro applicazione non può esser operata in modo estensivo. Non costituisce forza maggiore, idonea ad annullare la decadenza dalle agevolazioni tributarie, la condizione della contribuente che si trovi sottoposta a Concordato Preventivo con continuità aziendale, sia perchè la continuità aziendale consente alla società di mantenere la disponibilità dell’azienda, sia perchè la forza maggiore è caratterizzata dall’imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento. (D.D’A.)      252 629. Decreti ingiuntivi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2722/2017 del 19 giugno 2017, Presidente: Palestra, Estensore: Calà TASSAZIONE DI PIÙ DECRETI INGIUNTIVI – Fatturazione con unica parcella – Irrilevanza – Enunciazione del sottostante incarico – Tassabilità. In materia di registro l’imposta deve essere liquidata ex art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986, in quanto atti dell’autorità giudiziaria, per i singoli decreti ingiuntivi ancorché relativi ad atti diversi fatturati con unica parcella. Il sottostante incarico enunciato, quale mandato professionale rientrante tra gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale è soggetto a tassazione ai sensi dell’art. 9, Tariffa allegata allo stesso d.P.R. (nel caso di specie attività svolta dal notaio relativamente a due distinti atti per cessione di quote societarie). (G.Ta.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 630. Clausole penali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2730/2017 del 21 giugno 2017, Presidente: Piglionica, Estensore: Monfredi CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA ‐ CLAUSOLE ACCESSORIE – Carattere autonomo o accessorio – Relazione all’atto cui accede ‐ Clausola penale dotata di propria causa – Costituisce atto distinto – Tassazione autonoma – Consegue. In materia di imposta di registro, se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente per loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di esse, ex art. 21 comma 1 del d.P.R. 131/1986, è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Tale è, in relazione ad un contratto di affitto di ramo di azienda, la clausola penale che prevede una sanzione anticipatamente convenuta per le ipotesi di ritardi o inadempimenti, è esclusa dall’ambito di applicazione dell’Iva. Conseguentemente è dovuta una imposta fissa per l’atto di affitto e una imposta fissa per la clausola penale volontariamente apposta. E ciò diversamente dalla clausola penale apposta per obbligo di legge e non per volontà delle parti ove rimane la tassazione unitaria dell’atto. (G.Ta.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21 comma 1 631. Prima casa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.17, sentenza n. 2767/2017 del 22 giugno 2017, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Ruta AGEVOLAZIONE – TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA – TERMINE DI 18 MESI – Decorrenza dall’acquisto e non dalla registrazione – Tempestività – Consegue. In materia di agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza decorre, come stabilito dall’art. 1, nota IIbis, della Tariffa Parte prima allegata al d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, dalla data di acquisto dell’immobile e non dalla data di registrazione dell’atto. (G.Ta.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 632. Decreti ingiuntivi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2779/2017 del 22 giugno 2017, Presidente: Barbaini, Estensore: Buffone      253 REGISTRO – TASSAZIONE – ALTERNATIVITÀ REGISTRO/IVA – Tassa fissa – Consegue – Tassazione di atto enunciato – Illegittimità. In materia di imposta di registro è il decreto ingiuntivo che deve essere sottoposto a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.P.R. n. 131/1986 per il principio di alternatività dell’imposta di registro e dell’iva, con unica applicazione dell’imposta, non potendo l’Ufficio tassare sia l’obbligazione al pagamento delle fatture per cui è stata chiesa l’ingiunzione, sia il provvedimento di condanna al pagamento che è insito nel decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo. (G.Ta.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 comma 1 633. Fideiussione Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 13/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Oldi FIDEIUSSIONE – GARANZIA PRESTATA IN SOLIDO DA PIÙ SOGGETTI – IMPOSTA PROPORZIONALE – Tassazione di una sola garanzia – Avviso liquidazione imposta di registro Motivazione – Atto registrato – Integra la motivazione. In tema di imposta di registro, nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in un unico decreto ingiuntivo, si configura una “cofideiussione” ed è sottoposto a tassazione uno solo degli atti di prestazione di garanzia. La motivazione dell’avviso di liquidazione, che non indichi le somme alle quali sono applicate le aliquote indicate nell’atto, deve intendersi integrata dal richiamo all’atto registrato che è noto al contribuente e non richiede, perciò, di essere allegato all’avviso o riprodotto nel suo contenuto. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 6 della Tariffa, Parte I 634. Trust Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 97/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: Galizzi, Estensore: Cappelluzzo SOGGETTIVITÀ – TRUST – Non sussiste – Trustee ‐ Sussiste. Il trust non costituisce un autonomo soggetto giuridico e l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi è il trustee. Poiché questi non è dotato di partita Iva, l’atto di cessione di un terreno agricolo stipulato dal trustee è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 della Tariffa, Parte I 635. Atto di costituzione in pegno Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 134/2017 dell'1 marzo 2017, Presidente: Oldi, Estensore: Saia QUOTE DI SRL – Costituzione in pegno – Natura ricognitiva o dichiarativa – Non sussiste – Quote di Srl – Titoli – Non sono tali ‐ Base imponibile – Somma garantita – È tale. L’atto di costituzione in pegno di quote di S.r.l. a favore della banca creditrice non ha natura dichiarativa o ricognitiva e quindi non è soggetto alla tassa fissa di registro. Poiché le quote di S.r.l. non costituiscono “titoli”, la base imponibile dell’imposta di registro è pari alla somma garantita. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 43 comma 1, lett. f)      254 636. Rivalutazione terreni Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 164/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: Buonanno, Estensore: Rustico REGISTRO – VALORE TERRENI – RIVALUTAZIONE – IMPOSTA SOSTITUTIVA – Accertabilità del valore – Non ammessa. Non è accertabile un maggior valore del terreno che sia stato oggetto di rivalutazione qualora il contribuente abbia corrisposto l’imposta sostitutiva ed effettuato gli adempimenti richiesti per beneficiare della rivalutazione (predisposizione di perizia asseverata in epoca antecedente alla cessione, indicazione in atto della perizia, dichiarazione in atto di un valore non inferiore a quello indicato in perizia). Infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 6, legge 448/2001, la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale. (M.B.) Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7 comma 6 637. Atto di costituzione di ipoteca Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 230/2017 del 29 marzo 2017, Presidente e Estensore: Vitali REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Atto di costituzione di ipoteca – Assoggettamento ad imposta – Esclusione. L’atto di costituzione di ipoteca non può essere qualificato come autonomo atto di riconoscimento di debito, rilevante ai fini impositivi quale disposizione a contenuto patrimoniale, inquadrabile tra le fattispecie di cui all’art. 3 della tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, qualora si tratti di mera riproduzione letterale di quanto deliberato con il verbale di assemblea a sua volta già regolarmente assoggettato ad imposta fissa. (D.D’A.) 638. Comportamenti abusivi Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 320/2017 del 15 maggio 2017, Presidente: Pianta, Estensore: Alessi REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Comportamenti abusivi – Operazioni societarie. Il divieto di comportamenti abusivi non sussiste ove siano state individuate non marginali ragioni extra fiscali (possibilità di conservare tutti i posti di lavoro) tali da giustificare l’operazione attuata. (D.D’A.) 639. Fondo patrimoniale Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 365/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Spartà, Estensore: Serena ISCRIZIONE IPOTECARIA – BENE IMMOBILE – FONDO PATRIMONIALE. Il bene immobile del contribuente conferito in un fondo patrimoniale, costituito anteriormente alla notifica di un avviso di accertamento, non può essere oggetto di azioni esecutive e cautelari, allorché risulti provato che il debito per il quale è avvenuta l’iscrizione ipotecaria è stato contratto per scopi estranei ai fabbisogni della famiglia e che il creditore è a conoscenza di tale estraneità. (D.D’A.)      255 640. Locazione immobili strumentali Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 71/2017 del 2 marzo 2017, Presidente e Estensore: Deantoni REGISTRO – Locazione di immobili strumentali – Doppia imposizione – Violazione normativa comunitaria – Non sussiste. L’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale alle locazioni di immobili strumentali, poste in essere da soggetti IVA, costituisce un’espressa deroga al principio di alternatività IVA/registro. Tale deroga non determina una doppia imposizione, in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto non si può riconoscere all’imposta di registro la medesima natura dell’imposta sul valore aggiunto. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, art. 40 comma 1bis 641. Rinuncia a diritti reali Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 80/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: Nocerino, Estensore: Fornoni REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Trasferimento beni immobili – Rinuncia a diritti reali – Imponibilità. La rinuncia al diritto di abitazione, sebbene non costituisca un trasferimento, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, data l’incedibilità dello stesso prevista dall’art. 1024, cod. civ., è qualificabile come rinuncia a un diritto reale che, coerentemente con il disposto di cui all’art. 1, secondo comma, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, è assoggettabile a imposizione. (M.Bis.) Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 1 comma 2 642. Criteri di rettifica del valore dei beni immobili Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 5/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Nese Rettifica del valore dei beni immobili – Trasferimento nel triennio anteriore – Diversi criteri – Discrezionalità Ufficio – Non sussiste – Necessaria applicazione metodo comparativo – Sussiste. La base imponibile dell’imposta di registro per gli atti aventi ad oggetto beni immobili corrisponde al loro valore venale; l’art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986 consente all’Ufficio di rettificare il valore dichiarato dalle parti avendo riguardo i) ai trasferimenti ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni (metodo comparativo), ii) al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari e iii) ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. La scelta dei suddetti criteri, però, non può essere meramente discrezionale in quanto nella determinazione della base imponibile non può trascurarsi il valore dichiarato (e non rettificato) in occasione della compravendita avente ad oggetto gli stessi beni intervenuta nel triennio anteriore. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51      256 643. Agevolazioni prima casa Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 17/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente e Estensore: De Giorgio Agevolazioni prima casa – Termine accertamento – Decorrenza – Decadenza – Abitazione di lusso – Categoria catastale – Efficacia temporale – Disapplicazione sanzioni – Favor rei. Il termine di decadenza triennale, nelle ipotesi in cui l’immobile acquistato è ancora in corso di costruzione, decorre non già dalla registrazione dell’atto bensì dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (cod. civ., art. 2964) e, dunque, dal termine dei lavori, perché è da quella data che l’Ufficio è in grado di verificare le caratteristiche dell’immobile realizzato. Nel merito, premesso che l’immobile ha le caratteristiche per poter essere qualificato come casa di lusso in virtù della disciplina vigente al momento dell’acquisto ma non anche in virtù della disciplina sopravvenuta al termine dei lavori, in punto di diritto deve rilevarsi che la giurisprudenza ha statuito il principio che occorre avere riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile e rileva, a tal fine, che l’abitazione sia considerata non di lusso al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione (Conf. Cass. 12853/2016). L’art. 33 d.lgs. 175/2014 ha allineato la disciplina in materia di IVA a quella prevista per l’imposta di registro e, pur non potendo trovare applicazione con riferimento agli atti negoziali anteriori, spiega effetti ai fini sanzionatori perché in applicazione del favor rei la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più presupposto per l’irrogazione della sanzione. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 33; c.c, art. 2964 644. Agevolazioni prima casa Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 130/2017 del 12 giugno 2017, Presidente: Annoni, Estensore: Combi Agevolazioni prima casa – Abitazione di lusso – Revoca – Solidarietà – Sussiste. La decadenza dalle agevolazioni “prima casa” dovuta a circostanze oggettive dell’immobile (classificazione come abitazione di lusso ai sensi del d.m. 02/08/1969) non è imputabile in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente pertanto sussiste in capo al venditore la solidarietà dell’obbligazione tributaria di cui all’art. 57 TUIR. L’applicazione del favor rei per effetto dell’emanazione del d.lgs. 23/2011, entrato in vigore il 01.04.2014, concerne i trasferimenti realizzati successivamente a tale data. (Nel caso di specie, il trasferimento oggetto del giudizio è antecedente a tale data, e pertanto continua ad essere disciplinato dalla precedente normativa di cui al d.m. del 1969) (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 57 645. Motivazione avviso di liquidazione Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 10/2017 del 10 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Dell’Aringa IMPOSTA DI REGISTRO – Atti giudiziari – Mancata allegazione della sentenza – Vizio di motivazione – Non sussiste. In tema di imposta principale di registro su atti giudiziari, non deve ritenersi carente dei requisiti minimi di motivazione l’avviso di liquidazione che faccia riferimento all’atto soggetto a tassazione e ai relativi articoli del testo unico di registro regolativi (nel caso di specie, l’Ufficio non aveva allegato all’avviso la sentenza civile oggetto di registrazione, limitandosi a riprodurre il contenuto essenziale della stessa). (F.Ba.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37 e art. 54 comma 5      257 646. Riqualificazione atti Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 112/2017 del 26 giugno 2017, Presidente: Dell’Aringa, Estensore: Cantoni IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione totalitaria quote sociali – Cessione azienda – Medesima funzione economica – Sussiste. La cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell’azienda sociale. Infatti, l’unitarietà della regolamentazione degli interessi perseguita dai contraenti non è esclusa dalla non contestualità delle loro pattuizioni. (F.Ba.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 647. Riconoscimento di debito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 16/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Zamagni DECRETO INGIUNTIVO – ATTI ALLEGATI – Dichiarazione unilaterale di debito – Riconoscimento di debito – Tassazione all’1%. La dichiarazione allegata al decreto ingiuntivo con la quale il debitore attesta la precedente ricezione di una somma, l’avvenuta restituzione di una quota con impegno alla restituzione del residuo, configura riconoscimento di debito con promessa di pagamento e, come tale, è soggetta a tassazione all' 1%. (F.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 648. Operazioni triangolari Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 68/2017 del 4 gennaio 2017, Presidente: Maiga, Estensore: Dorigo Operazioni triangolari effettuate ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) del d.P.R. 633/1972 come interpretato dall’art. 13 legge 431/1997 – Onere della prova del preventivo accordo tra le parti su di una cessione destinata ad un acquirente estero – Incombe sul contribuente. Nelle operazioni triangolari effettuate ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lett. a) del d.P.R. 633/1972 incombe sul contribuente l’onere di provare l’esistenza di una preventiva stipulazione negoziale tra le parti in merito ad una cessione destinata indefettibilmente ad un acquirente estero. Una scrittura privata priva di data certificata e priva di autenticazione delle firme, dalla quale non si è in grado di identificare con certezza il destinatario ultimo della merce, non assolve a tale onere. (F.M.) 649. Accertamento valore Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 523/2017 del 20 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Mainini REGISTRO ‐ ACCERTAMENTO VALORE ‐ RETTIFICA ‐ ATTI POSTERIORI. In sede di rettifica del valore, il fatto di utilizzare quali comparables compravendite o semplici offerte di mercato posteriori all’atto oggetto di accertamento si pone in palese contrasto con il disposto dell’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 la cui previsione stabilisce che l’ufficio del registro abbia “riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo … anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto”. (A.Bu.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51      258 650. Trust Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 670/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Roggero IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI ‐ TRUST ‐ Applicazione misura fissa. Il conferimento di beni in trust non dà luogo ad un reale trasferimento imponibile e non presenta il presupposto necessario ai fini dell’applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale. Pertanto, le imposte ipotecarie e catastali devono essere applicate in misura fissa. (A.K.) 651. Affitto di azienda Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 681/2017 del 25 gennaio 2017, Presidente: Beretta, Estensore: Cosentino IMPOSTA DI REGISTRO ‐ IVA ‐ Alternatività ‐ Affitto di azienda ‐ Locazione di fabbricati ‐ Elusione ‐ Prova ‐ Parametro quantitativo. L’art. 35 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla I. n. 248/2006, derogando al principio di alternatività, ha modificato la disciplina IVA dell’affitto di azienda prevedendo che le disposizioni in materia di imposte indirette, previste per la locazioni dei fabbricati, si applichino, se meno favorevoli, anche per l’affitto di azienda il cui valore complessivo sia costituito per più del cinquanta per cento dal valore normale dei fabbricati determinato ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 633/1972. In tal modo il legislatore ha introdotto una norma antielusiva per evitare che i contribuenti possano beneficiare di una tassazione meno onerosa attraverso il contratto di affitto d’azienda. Non occorre provare, al fine dell’applicazione della norma in esame e il regime di tassazione ivi previsto, un intento elusivo delle parti del contratto, essendo invece sufficiente l’integrazione del parametro quantitativo sopra indicato. (A.Bu.) Riferimenti normativi: d.l. 223/2006 art. 35; d.P.R. 633/1972, art. 14 652. Decreto di ammissione allo stato passivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 734/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza IMPOSTA DI REGISTRO – Decreto di ammissione allo stato passivo – Imposta proporzionale. È soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’articolo 8, lett. c) della Tariffa, Parte prima, d.P.R. 131/1986 il decreto di ammissione allo stato passivo del fallimento, in quanto accertativo di un diritto a contenuto patrimoniale. Non vale, per tali provvedimenti, il principio di alternatività tra Iva e Imposta di Registro, che, secondo la nota seconda del medesimo articolo, trova applicazione solo per le sentenze recanti condanna al pagamento di somme o valori, o alla consegna di beni, e agli atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi, che definiscono, anche parzialmente, il giudizio. (D.Ca.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1 lett. c) della Tariffa, Parte I 653. Responsabilità solidale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 901/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Locatelli IMPOSTA DI REGISTRO – Responsabilità solidale – Ipotesi – Notifica della cartella di pagamento ad uno dei coobbligati – Opponibilità della sentenza favorevole emessa nei      259 confronti dell’altro coobbligato – Applicazione art. 1306 c.c. – Sussiste – Condizione – Passaggio in giudicato della pronuncia favorevole – Sussiste. In materia di imposta di registro, il coobbligato destinatario di una cartella di pagamento avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo di somme accertate con atto impositivo, impugnato esclusivamente dall’altra parte coobbligata solidalmente al versamento del tributo, può avvalersi della sentenza favorevole emessa nel giudizio promosso da quest’ultima (ex art. 1306 c.c.) a condizione che detta pronuncia sia divenuta definitiva. (M.M.) Riferimenti normativi: c.c., art. 1306 654. Contratto di locazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 992/2017 del 31 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Di Rosa IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTO DI LOCAZIONE – Tardiva registrazione del contratto – Base imponibile per calcolo sanzione corrispondente – Canoni relativi all’intera durata del contratto – Rilevano. In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione la sanzione deve essere correlata all’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto ex art. 43, comma 1 del d.P.R. 131/1986, non rilevando l’opzione di cui all’art. 17, comma 3, del d.P.R.131/1986, che consente l’assolvimento dell’imposta sull’ammontare del canone relativo ad ogni singola annualità. (M.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 43 comma 1 lett. h, art. 17 comma 3, e art. 69 655. Atti enunciati Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 1001/2017 del 31 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Di Rosa IMPOSTA DI REGISTRO – Enunciazione dell’atto di riconoscimento del debito e del contratto di accollo – Atti enunciati meramente confermativi di rapporti soggetti ad Iva – Tassazione proporzionale – Illegittima – Violazione del principio di alternatività Iva imposta di registro – Sussiste. L’enunciazione dell’atto di riconoscimento del debito e del contratto di accollo non è soggetta a tassazione proporzionale, ai fini dell’imposta di registro, quando i predetti atti enunciati sono meramente confermativi di rapporti precedentemente assoggettati ad Iva, pena la violazione del principio di alternatività Iva – Imposta di registro. (M.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 40 e 22; c.c., artt. 1988 e 1273 656. Agevolazione prima casa Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 1032/2017 dell’1 febbraio 2017, Presidente: Molinari, Estensore: Mancini REGISTRO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – Vendita infraquinquennale dell’immobile – Conservazione del beneficio – Condizione – Acquisto entro un anno di un altro immobile da adibire a prima casa – Sussiste – Ipotesi – Acquisto della quota del 10% dell’immobile del coniuge – Non sufficiente – Ragione – Assenza di esigenza abitativa – Sussiste. In materia di agevolazione “prima casa”, la vendita dell'abitazione acquistata con tale beneficio, prima che siano decorsi cinque anni dal suo acquisto, comporta la decadenza dall'agevolazione ottenuta a meno che, entro un anno dalla vendita, il contribuente acquisti      260 un'altra casa da destinare ad abitazione principale (così come prescritto all’art. 1, comma 4, nota II bis della Tariffa Parte Prima Allegata al d.P.R. n. 131/1986); nell’ipotesi in cui il contribuente non proceda al riacquisto entro l’anno di un’intera proprietà ma soltanto di una quota di essa, il predetto beneficio fiscale viene meno. (Nel caso di specie, veniva acquistato il 10% dell’appartamento di proprietà del coniuge: l’acquisto in tal caso – più che a soddisfare un’effettiva esigenza abitativa – è avvenuto in extremis al solo fine di evitare la perdita dell’agevolazione usufruita) (M.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 657. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1233/2017 del 9 febbraio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Salvo Imposta di Registro – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Portata antielusiva della disposizione – Collegamento negoziale. L'art. 20 d.P.R. 131/1986, disponendo che l'imposta deve essere applicata secondo l'intrinseca natura "e gli effetti giuridici" degli atti assoggettati a registrazione, è norma che, pur essendo ispirata a finalità genericamente antielusive, non configura una "disposizione antielusiva" come invece l'art. 37bis d.P.R. 600/1973 che è norma generale "antielusiva" di chiusura. Invero, il citato art. 20 procede alla ricostruzione dell'obiettiva portata, sul piano degli effetti giuridici, dell'attività negoziale posta in essere, mentre l'art. 37bis d.P.R. 600/1973 verifica lo sviamento e l'uso distorto di forme negoziali per conseguire indebiti vantaggi fiscali, con la conseguenza che l'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 20 T.U.R. non prevede alcun obbligo del contraddittorio preventivo. In presenza di un contratto a formazione progressiva (o quanto meno di un oggettivo collegamento strutturale e funzionale tra gli atti stipulati a breve distanza temporale l'uno dall'altro) tale da coniugare e configurare una effettiva unitarietà del fenomeno negoziale, le complesse operazioni messe in atto dalle parti ricorrenti risultano messe in atto con l'intento elusivo di perseguire un vantaggio fiscale. (M.Pi.) 658. Avviamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1238/2017 del 9 febbraio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Miceli Imposta di Registro – Rettifica – Raggiungimento della prova. L’invio di una raccomandata alla controparte negoziale contenente una richiesta di riduzione del canone di locazione non è idonea a comprovare la sussistenza di difficoltà economiche idonee a incidere a ribasso sul valore di avviamento di un ramo d’azienda. (M.Pi.) 659. Approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua pubblica Commissione tributaria provinciale Milano, Sez. 8, sentenza n. 1254/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi Imposta di registro – Servizio di approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua pubblica ‐ Rettifica del valore dichiarato dalle parti. Nel caso di una cessione di ramo d’azienda avente ad oggetto il servizio di approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua pubblica, il predetto contratto rappresenta lo strumento per dare veste civilistica all’esito di un complesso procedimento amministrativo regolamentato da norme speciali di legge.      261 Il corrispettivo indicato dalle parti, pertanto, non è stato frutto di libera contrattazione delle parti, dovendo rispettare vincoli legislativi; come tale esso non è da assoggettarsi a rettifica ai fini dell’imposta di registro. (M.Pi.) 660. Rettifica valore Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1256/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Gesualdi IMPOSTA DI REGISTRO – RETTIFICA VALORE. Va annullato l’avviso di liquidazione della maggior imposta di registro ove la procedura di rettifica seguita dall'Ufficio – ancorché basata su una serie di elementi di natura contabile ed extra‐contabile che, tramite rapporto probabilistico, hanno consentito di risalire al maggior valore accertato – non abbia tenuto in debito conto l'esistenza di situazioni e circostanze legate alla peculiarità dell'attività imprenditoriale oggetto di rettifica che, se adeguatamente valutate, avrebbero portato alla determinazione di un valore di cessione inferiore. (M.Pi.) 661. Omologazione concordato fallimentare Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3 , sentenza n. 1303/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Chiametti Avviso di liquidazione imposta su concordato fallimentare con cessione di beni ‐ Applicazione al concordato fallimentare dell’imposta proporzionale ‐ Non sussiste. L’atto giudiziario di omologazione del concordato preventivo con cessione di beni, ancorché abbia effetti traslativi della proprietà, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa in applicazione del criterio “nominalistico”. (F.Be.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 8 e 9 della Tariffa, Parte I 662. Riqualificazione degli atti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 1456/2017 del 20 febbraio 2017, Presidente: Celletti, Estensore: Pilello ATTO DI CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE – Riqualificazione – Trasferimento di ramo d’azienda – Valori dichiarati – Tassazione. Se è vero che l'imposta di registro deve essere applicata in base alla intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti, è altrettanto vero che è necessario tenere conto dell'eventuale collegamento funzionale instaurato dalle parti tra più negozi giuridici. E ciò per pervenire alla migliore identificazione degli effetti giuridici che le parti hanno inteso realizzare eventualmente anche attraverso più fasi contrattuali. Per cui è ormai ampiamente condivisa la natura antielusiva dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, da cui discende la riconosciuta possibilità dell’amministrazione di considerare unitariamente i singoli atti negoziali posti in essere, anche al fine di contrastare una eventuale parcellizzazione di una unica volontà negoziale attraverso una pluralità di negozi giuridici finalizzati al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali. Quindi risulta pacifica la facoltà dell’Ufficio di analizzare l’effetto giuridico finale delle varie operazioni compiute per prevenire alla sintesi, ovvero ai risultati conseguiti; ma sempre analizzando gli effetti giuridici conseguiti e non quelli puramente economici. Nell’ipotesi di cessione di un’azienda, chi cede si spoglia dell’azienda (qualunque sia la formula adottata) e percepisce il prezzo relativo; chi acquista l’azienda, la accorpa nel patrimonio già esistente, generando un’unione sia giuridica che patrimoniale. Di converso, chi acquista una partecipazione totalitaria, mantiene la separazione giuridica tra il suo patrimonio, che comprende solo le partecipazioni, e l’azienda appartenente alla società acquistata. (L.Z.)      262 663. Prescrizione e decadenza Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 1459/2017 del 20 febbraio 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Salvo IMPOSTA DI REGISTRO – PRESCRIZIONE E DECADENZA – Disciplina altri tributi ‐ Analogia ‐ Esclusa. Deve escludersi che all’imposta di registro possa applicarsi per analogia la disciplina sulla prescrizione/decadenza pervista per altre imposte, in considerazione del rapporto di specialità che sussiste tra la disciplina delle diverse imposte; sicché la individuazione dei termini di decadenza deve essere compiuta necessariamente all’interno della disciplina di ogni singolo tributo. In materia tributaria, ogni decadenza deve essere espressamente prevista. (L.Z.) 664. Trust Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 1468/2017 del 20 febbraio 2017, Presidente: De Sapia, Estensore: Di Gennaro TRUST – COSTITUZIONE ‐ IMPOSTA IPOTECARIA – Capacità contributiva – Imposte ipocatastali in misura proporzionale – Non dovute – Imposte in misura fissa ‐ Dovute. Nella devoluzione dei beni in trust non sussiste immediata e concreta volontà di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee, in quanto il presupposto contributivo si manifesterà solo all’atto del trasferimento finale dei beni dal trustee – che ne è un mero gestore – ai beneficiari effettivi indicati: quindi solo in quel momento ci sarà un effettivo trasferimento e relativo arricchimento di detti beneficiari, con il dovuto assoggettamento ai tributi sui trasferimenti applicati in misura proporzionale. (L.Z.) 665. Cessione di ramo d’azienda Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 1545/2017 del 21 febbraio 2017, Presidente: Giucastro, Estensore: Schiavini AVVIAMENTO ‐ Accertamento maggiore valore ‐ Cessione di ramo d’azienda ‐ Presunzioni semplicissime ‐ Listini di settore – Insufficienza. In una operazione di cessione di ramo d’azienda, la valorizzazione dell’avviamento non è guidata da criteri rigidi e predeterminati. Il valore dell’avviamento va infatti individuato attraverso l'esame esaustivo e completo dei fattori che possono influenzarlo. L’atto impositivo emesso dall’Ufficio in rettifica del valore dell’avviamento sulla base del solo listino CAAM/FIMAA, senza che con riferimento a tali listini venga descritto l'iter logicogiuridico sulla base del quale la rettifica viene operata, è pertanto illegittimo e non da vita ad una inversione dell’onere probatorio. La rettifica deve essere supportata da una contestualizzazione relativa non solo alla applicabilità al caso di cui trattasi dei dati contenuti nei listini dei prezzi per aziende dello stesso settore, ma anche alle caratteristiche peculiari dell'azienda ceduta attagliandoli alla situazione concreta, e dimostrandone la congruità. Solo in questo modo la contestazione dell’Ufficio darebbe vita in modo pieno e legittimo, all'inversione dell'onere della prova. (I.A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 666. Principio di enunciazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 1621/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: Di Rosa, Estensore: Carfagna REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO – Enunciazione di un debito non sottoposto ad imposta di registro ‐ Applicabilità dell’imposta di registro proporzionale ‐ Non sussiste.      263 Il decreto ingiuntivo contiene una ricognizione di un debito preesistente che non impatta sulla sfera patrimoniale delle parti. Poiché il debito di cui al decreto ingiuntivo è relativo ad un contratto regolarmente assoggettato ad IVA, il riconoscimento di debito nel decreto ingiuntivo non è assoggettabile all'imposta proporzionale di registro. (V.S.) 667. Cessione ramo d’azienda Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1651/2017 del 24 febbraio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Del Re REGISTRO – Cessione ramo d’azienda – Parti non correlate – Corrispettivo pattuito – Valore di mercato. In caso di cessione di un ramo d’azienda tra due soggetti indipendenti, entrambi sottoposti ai controlli di compliance tipici delle società quotate, il prezzo di cessione pattuito in esito a specifiche trattative costituisce garanzia del rispetto del valore di mercato del ramo stesso e non può pertanto essere trascurato dall’Amministrazione finanziaria. (G.T.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 668. Ricognizione di debito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1654/2017 del 24 febbraio 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Ramondini REGISTRO – Ricognizione di debito – Tassazione proporzionale – Principio di alternatività Iva/Registro – Non applicabile – Procedura concorsuale – Inesigibilità del credito – Irrilevanza. L’atto unilaterale di ricognizione del debito è soggetto ad imposta proporzionale di registro nella misura dell’1 per cento, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il riconoscimento sia relativo a somme derivanti da un rapporto commerciale rilevante ai fini Iva. Ai fini del calcolo della base imponibile, è parimenti irrilevante il fatto che, a seguito dell’integrazione del presupposto impositivo, il credito sia divenuto parzialmente inesigibile in esito ad una procedura concorsuale. (G.T.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 669. Enunciazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1658/2017 del 24 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Duchi REGISTRO – Enunciazione – Identità delle parti – Cessione del contratto – Sussiste. Il cessionario di un contratto di finanziamento è da considerarsi come parte di tale contratto agli effetti di cui all’art. 22 del TUR. Sussiste pertanto l’enunciazione se un contratto di finanziamento è richiamato in un decreto ingiuntivo emesso in esito ad un procedimento monitorio instaurato dal cessionario del suddetto contratto nei confronti del debitore ceduto. (G.T.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22 670. Enunciazione di scrittura privata Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 1721/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Vanore REGISTRO – Enunciazione di scrittura privata – Promessa del terzo – Irrilevante per la qualificazione del diritto.      264 Il decreto ingiuntivo che enuncia una scrittura privata nella quale una parte si rende responsabile solidalmente per l’inadempimento dell’altra, avendo garantito il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., enuncia la promessa del terzo, che non è interpretabile quale riconoscimento del debito, essendo diverse la causa negoziale e le finalità dei due istituti. La promessa del terzo è irrilevante ai fini della qualificazione della natura del diritto riconosciuto che, nel caso di specie, aveva natura di provvigione ed era soggetto ad Iva, pertanto l’imposta di registro è determinata in misura fissa. (G.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22; c.c., art. 1381 671. Indennità di espropriazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 1773/2017 dell’1 marzo 2017, Presidente: D’Andrea, Estensore: Napoleone REGISTRO – Indennità di espropriazione ‐ Sentenza di condanna o di accertamento diritti a contenuto patrimoniale – Aliquota applicabile. Il giudizio di opposizione alla stima in materia di indennità di espropriazione non costituisce un mero controllo giurisdizionale di atti assunti dall'Amministrazione nel procedimento espropriativo né una loro semplice integrazione, ma gode di un'autonoma portata dispositiva in relazione all'indennità dovuta. La sentenza in oggetto ha la funzione di determinare in via definitiva l'ammontare dell'indennità spettante all'espropriato e, nella parte in cui ordina all'Amministrazione di depositare le somme complessivamente determinate, è configurabile quale sentenza di condanna, e non di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, integrando la previsione di cui alla lettera b) dell’art. 8 del d.P.R. n. 131/1986, con conseguente tassazione con l'aliquota del 3%. (G.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8, comma 1, lett. b) e lett. c) 672. Valore di avviamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 2113/2017 del 14 marzo 2017, Presidente: Tucci, Estensore: Fusaro REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE – Valore di avviamento – Determinazione sulla base della sola indicazione del criterio astratto seguito – Insufficienza – Indicazione degli elementi di fatto giustificativi della pretesa ‐ Necessità ‐ Assolvimento dell’onere della prova – Sussiste ‐ Legittimità ‐ Consegue. Nella determinazione del valore di avviamento di un’azienda, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova, compete all’Ufficio impositore non solo indicare il criterio astratto in base al quale è pervenuto alla determinazione del maggior valore (circostanza necessaria e sufficiente a far ritenere assolto l’obbligo di motivazione dell’atto impugnato), ma anche provare in modo adeguato gli elementi di fatto giustificativi della pretesa, fornendo elementi probatori certi e precisi necessari a supportare la effettiva fondatezza del criterio ritenuto applicabile al caso concreto. (K.S.) 673. Valore di avviamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2187/2017 del 16 marzo 2017, Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE – Valore di avviamento – Determinazione sulla base di meri calcoli matematici, senza tener conto della realtà effettiva dell’azienda – Adempimento dell’obbligo di esaustiva motivazione – Sussiste – Assolvimento dell’onere della prova – Non sussiste – Illegittimità – Consegue.      265 Al fine della determinazione del valore dell’avviamento di un’azienda non può ritenersi sufficiente la mera applicazione di una formula matematica o la moltiplicazione di certi valori per un determinato tasso di rendimento, in quanto non prendono in considerazione numerosi aspetti concernenti l’attività economica oggetto di compravendita, tra i quali rientrano anche i fattori gestionali ed amministrativi ed elementi soggettivi che difficilmente possono essere valutati con rigidi automatismi. Compete, perciò, all’ufficio effettuare un reale accertamento di fatto e fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto ai fini della determinazione del maggior valore di avviamento. (G.R.) 674. Avviamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 2325/2017 del 22 marzo 2017, Presidente e Estensore: Centurelli REGISTRO – Avviamento – Metodo di calcolo – Caratteristiche concrete dell’azienda. Il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio al fine di individuare l’effettivo valore dell’avviamento di una azienda deve tenere conto delle caratteristiche in concreto proprie dell’azienda e delle peculiarità della situazione reale. (G.Sim.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 675. Agevolazione prima casa Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 2368/2017 del 24 marzo 2017, Presidente: Beretta, Estensore: Nicolardi IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – Revoca dell’agevolazione – Caratteristiche di lusso – Superficie del fabbricato determinata sulla base di meri elementi grafici in possesso dell’Ufficio – Sopralluogo presso immobile – Necessità. Ai fini della revoca dell’agevolazione prima casa, la prova che l’immobile ha una superficie superiore a quella stabilita dal d.m. 2 agosto 1969 per le abitazioni “non di lusso”, non può essere rinvenuta nella relazione dell’Ufficio del Territorio redatta esclusivamente sulla base di elementi grafici in possesso del medesimo, senza l’effettuazione di un sopralluogo presso l’immobile, in contraddittorio con un tecnico di parte. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 676. Ricognizione del debito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 2432/2017 del 28 marzo 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Chirieleison REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Ricognizione del debito – Negozio giuridico unilaterale e recettizio – Efficacia esclusivamente probatorio‐processuale – Tassabilità ove non risulti tassato l’atto presupposto. La ricognizione di debito e la promessa di pagamento hanno effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio e rilevano solamente sul terreno processuale probatorio. Pertanto possono essere sottoposti a tassazione ove non risulti tassato l’atto presupposto con onere dell’amministrazione di fornire prova di un rapporto patrimoniale sottostante (ad es., l’esistenza di un precedente prestito tra privati). (M.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986      266 677. Interpretazione degli atti e elusione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 2472/2017 del 28 marzo 2017, Presidente e Estensore: Maiga I IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Pluralità di atti diversi, non contestuali – Interpretazione ai fini fiscali – Art. 20, d.P.R. 131/1986 – Preminenza della causa reale dell’operazione economica rispetto alle forme negoziali concretamente adoperate – Valutazione di circostanze di fatto ed elementi extratestuali – Possibilità. II IMPOSTA DI REGISTRO – Conferimento d’azienda e successiva cessione quote – Carattere elusivo – Sussiste. I In tema di determinazione dell’imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali, va attribuita preminenza, in applicazione dell’art. 20, d.P.R. 131/1986, alla causa reale dell’operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicché, ai fini della individuazione del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell’art. 1362 comma 2 del codice civile, circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali. II Il conferimento d’azienda, seguito da cessione di quote, è riqualificabile quale cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro quando la ripartizione dell’operazione in diversi strumenti negoziali risponde a finalità eterogenee, di risparmio dell’imposta ed elusione delle disposizioni che subordinano l’esercizio di attività d’impresa al rilascio di autorizzazioni amministrative. (A.Ra.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; c.c., art. 1362 comma 2 678. Provvedimenti giudiziari Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 2474/2017 del 28 marzo 2017, Presidente: Maiga, Estensore: Petrone IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Sentenza enunciante lodo rituale non registrato – Sussiste. Se un provvedimento giudiziario presentato per la registrazione enuncia disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati intervenuti tra le stesse parti del provvedimento giudiziario, l’imposta di registro si applica anche a queste ultime disposizioni. Per la tassazione non è necessario che gli atti siano posti a fondamento della decisione, essendo sufficiente la mera enunciazione o comunque che gli atti siano stati citati in un qualsiasi scritto difensivo delle parti compresi gli allegati. (A.Ra.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22 comma 3 e art. 37 679. Atti di accertamento di diritti a carattere patrimoniale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2493/2017 del 27 marzo 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Perrucci IMPOSTA DI REGISTRO – Sentenza riguardante una indennità di esproprio – Atto di accertamento di diritti a carattere patrimoniale – Aliquota dell’1%. Ai fini dell’imposta di registro, nel caso di sentenza riguardante una indennità di esproprio trova puntuale applicazione l’art. 8, lett. c), della tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986 laddove contempla gli atti di accertamento di diritti a carattere patrimoniale, tassabili con l’aliquota dell’1%. (A.Ra.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986      267 680. Atto di ricognizione del debito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2708/2017 del 5 aprile 2017, Presidente: Biancospino, Estensore: Barbata Imposta di Registro – Decreto ingiuntivo – atto di ricognizione del debito enunciato – Natura dichiarativa priva di contenuto patrimoniale – Sussiste – Valutazione del rapporto sottostante – Consegue. L’atto di ricognizione del debito, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, non rappresenta un atto costitutivo del debito, ma solamente “dichiarativo”, limitandosi a precisare l’ammontare del debito rimasto ancora insoluto. È da escludere che allo stesso possa essere attribuito valore sostanziale, atteso che l’allegazione dell’atto rileva solo ai fini probatori, ne consegue l’esclusione, in capo allo stesso, di un contenuto patrimoniale ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte prima, del d.P.R. n. 131/1986, non trattandosi appunto di un atto dichiarativo che incide, dal punto di vista patrimoniale, su situazioni giuridicamente preesistenti. Pertanto, non rappresentando il riconoscimento del debito una fonte autonoma di obbligazione ma avendo soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la tariffa applicabile non può prescindere dalla valutazione del rapporto sottostante (nel caso di specie, la Commissione adita riteneva applicabile all’atto di ricognizione del debito enunciato, l’imposta di registro in misura fissa in quanto il rapporto sottostante, un contratto di finanziamento, figura tra le operazioni esenti da Iva contemplate dall’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, e conseguentemente, se un’operazione è assoggettata ad Iva in regime di esenzione, deve scontare l’imposta di registro in misura fissa). (A.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22 e 40

 

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