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Rimborso della ritenuta sui dividendi percepiti da società estera: 3 cose da sapere

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Rimborso della ritenuta sui dividendi percepiti da società estera: 3 cose da sapere

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In questa guida ci occuperemo dei diversi regimi di tassazione legati alla distribuzione di dividendi e del rimborso della ritenuta sui dividendi percepiti da enti non residenti in Italia.

Fai attenzione: è fondamentale farsi assistere da subito da un professionista, come un avvocato tributarista, in quanto sono necessari alcuni accorgimenti se si vogliono evitare problemi che potrebbero sorgere relativamente alla ritenuta in uscita e alle regole di applicazione della stessa, nonché all'applicazione delle varie Direttive sulle esenzioni. Ma andiamo con ordine.

Ecco quindi, 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente conoscere sul rimborso della ritenuta sui dividendi percepiti da società estere.

1) Quali sono i regimi di tassazione legati alla distribuzione di dividendi?

La casistica in materia di disciplina sulla distribuzione di dividendi contempla:

- Soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia;

- Società ed enti esteri con stabile organizzazione in Italia;

- ritenuta sugli utili distribuiti alle società di capitali di comunitarie;

- Dividendi corrisposti a holding intermedie comunitarie;

- Società estere (“madri”) che detengono partecipazioni di controllo in società italiane (“figlie”), di cui ci occuperemo nel dettaglio.

2) La tassazione dei dividendi distribuiti dalla società “figlia” alla società “madre”.

Le società estere (“madri”) che detengono partecipazioni di controllo in società italiane (“figlie”) hanno diritto al rimborso (totale o parziale) della ritenuta sui dividendi percepiti, evitando così la doppia tassazione (con tasse applicate sia in Italia, sia nel Paese estero di residenza).

Tieni presente che nel caso in cui non operasse la riduzione dalla ritenuta, la società madre dovrebbe sopportare: 1) la ritenuta operata dall'Italia , 2) la normale tassazione del Paese di riferimento, 3) oltre alla doppia imposizione economica dei redditi prodotti dalla società figlia.

L'art. 27-bis del DPR 600/73 prevede il regime c.d. madre-figlia che consente di beneficiare della non applicazione della ritenuta in uscita sui dividendi erogati a soggetti non residenti.

Tieni a mente questi requisiti per l'applicazione della “disciplina madre-figlia”:

- il socio estero deve essere una società costituita in una delle forme giuridiche indicate nell'allegato della direttiva 2011/96/UE;

- il socio estero deve avere la residenza fiscale in uno Stato dell'unione Europea;

- il socio estero deve essere assoggettato ad una delle imposte indicate nella sopracitata Direttiva 2011/96/UE, senza fruire di regimi di opzione o di esonero (eccetto alcune eccezioni).

- la partecipazione dalla quale il dividendo proviene deve essere una partecipazione diretta non inferiore a una determinata soglia del capitale della società che distribuisce gli utili;

- la partecipazione dalla quale il dividendo proviene deve essere detenuta continuativamente per un dato periodo stabilito dalla legge.

3) Il caso: Quando (non) si applica la ritenuta?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 25264/2017 ha confermato il recupero della ritenuta (al tempo dei fatti pari al 27,4%) operata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società madre estera dell'Unione Europea che deteneva una partecipazione qualificata in una società italiana perché non era riuscita a dimostrare di essere assoggettata a tassazione nel Paese straniero di riferimento.

La vicenda prendeva le mosse dal provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva negato ad una società olandese (“madre”), che deteneva una partecipazione qualificata in una società italiana (“figlia”), il rimborso della ritenuta del 5% e recuperato a tassazione la ritenuta ordinaria del 27,4%.

I giudici di secondo grado avevano rigettato le motivazioni della contribuente concludendo che, tenuto conto che la società madre olandese non aveva dimostrato di essere effettivamente tassata in Olanda, il riconoscimento della riduzione/esenzione dalla ritenuta avrebbe integrato un'ipotesi di Treaty shopping.

La sentenza veniva poi impugnata davanti alla Corte di Cassazione dalla società olandese che eccepiva: la violazione della Direttiva madre-figlia nella parte in cui prevede che i dividendi distribuiti nell'ambito dell'Unione Europea da una società figlia alla società madre non debbano subire alcuna ritenuta; nonché la violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni che dispone che la ritenuta sui dividendi in uscita dall'Italia deve rispettare la misura massima del 5%.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, ha rigettato i motivi di ricorso della società, stabilendo come: l'esenzione dall'applicazione della ritenuta è subordinata alla dimostrazione, a norma dell'art. 27-bis, comma 1, lettera  c), DPR 600/73 di essere assoggettata  a tassazione in Olanda con riferimento gli utili conseguiti.

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Come vedi quella del rimborso della ritenuta sui dividendi percepiti da società estera è una disciplina particolarmente insidiosa. Fra le problematiche connesse al rimborso ti ricordiamo quelle relative alla ritenuta in uscita, alle regole di applicazione della stessa, nonché all'applicazione di direttive sulle esenzioni.

È dunque evidente che nel nuovo scenario nazionale e internazionale, la verifica della legittimità fiscale della ritenuta sui dividendi percepiti può essere compiuta solo da un occhio esperto, in quanto coinvolge non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

Un esperto sarà in grado di trovare la soluzione migliore al tuo caso personale.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di rimborso della ritenuta sui dividendi percepiti da enti non residenti in Italia. Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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