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Il contribuente può esperire l’azione di ottemperanza del giudicato anche per far eseguire la sentenza di annullamento delle intimazioni e delle cartelle, e dappoi ottenere la restituzione delle somme pignorate.

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Estratto: “in materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Sentenza n. 3409 del 12 febbraio 2020

1. La cooperativa contribuente si opponeva a due intimazioni di pagamento relative alle somme derivanti da due distinte cartelle di pagamento, lamentando non aver avuto notifica delle cartelle predette che comunque contestava nella forma e nel fondamento. Ottenuta piena ragione, i titoli erano annullati dalla sentenza di primo grado che passava in giudicato. Sennonché, due mesi prima della proposizione del ricorso, la concessionaria per la riscossione aveva esperito azione esecutiva ottenendo pignoramento presso terzi, nella specie un'amministrazione comunale debitrice verso la contribuente, per quasi trentamila euro sui trentaseimila iscritti a ruolo. La cooperativa contribuente esperiva quindi azione per l'ottemperanza del giudicato, tesa a far eseguire la sentenza di annullamento delle intimazioni e delle cartelle, quindi ottenere la consequenziale restituzione delle somme pignorate sulla base di titoli poi annullati. La CTP competente per l'ottemperanza accoglieva la domanda, ordinando la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla concessionaria. Ricorre per cassazione la società concessionaria con due motivi, mentre è rimasta intimata la cooperativa contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso. 1. Con il primo motivo si muove censura ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per violazione art. 70 d.lgs. n. 546/92 (nel testo vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156/2015), laddove la gravata sentenza ha ritenuto esperibile l'azione di ottemperanza anche nei confronti della concessionaria della riscossione, ove l'unico destinatario -per testuale previsione della norma- dovrebbe essere l'Amministrazione finanziaria, cui compete la rimozione degli effetti degli atti annullati con la sentenza ottemperanda.

Trattandosi di giudizio "chiuso", ad oggetto definito e contraddittorio obbligato, l'ottemperanza può esperirsi solo nei confronti del contraddittore dell'originario giudizio sfociato nella sentenza ottemperanda che si assuma non aver eseguito (o non aver seguito esattamente) il decísum. Vedendosi di contenzioso tra contribuente e concessionaria per la riscossione (che aveva già nel primo giudizio invocato -inutilmente- la carenza di legittimazione passiva) unico contraddittore è la concessionaria stessa. Peraltro, occorre precisare che la forma di spa non sottrae alla disciplina la concessionaria per la riscossione che, proprio perché concessionaria, è da considerarsi longa manus della p.a. ad ogni effetto sostanziale e processuale nei limiti dei poteri esercitati. Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ., per violazione ed error in procedendo in parametro all'ad. 70 d.lgs. n. 546/1992 (nel testo vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156/2015), per aver ritenuto esperibile l'azione di ottemperanza in luogo dell'azione di esecuzione forzata ex art. 69 stesso testo, onde ottenere il rimborso della somma pignorata su titoli poi annullati. L'azione di ottemperanza sarebbe orientata ad ottenere un facere dall'amministrazione per rimuovere ogni effetto di atti o provvedimenti annullati dal giudice, mentre l'azione esecutiva sarebbe orientata ad ottenere un dare, il rimborso di somme indebitamente versate dal contribuente o trattenute dall'erario. Non sarebbe quindi possibile agire in via di ottemperanza la restituzione delle somme sulla base di una sentenza che annulla i titoli, poiché si tratterebbe di portare ad esecuzione un comando non direttamente contenuto nella sentenza di annullamento dei titoli su cui il pignoramento è stato ottenuto.

Non di meno questa Corte ha ritenuto, anche di recente che in materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile, in applicazione del principio, il ricorso al giudice dell'ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione: così Cass. V, n. 16569/2019; cfr. altresì n. 14642/2019; n. 11135/2019, ove è stato specificamente detto che all'annullamento degli atti impositivi deve seguire la restituzione delle somme -a questo punto- indebitamente trattenute). Il motivo è infondato e va disatteso.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da 'parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso il 21 novembre 2019

 

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