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EREDITÀ E DEBITI ERARIALI.  I GIUDICI DI SECONDO GRADO HANNO RESPINTO L'APPELLO DEL FISCO E CONFERMATO LA SENTENZA IMPUGNATA CHE AVEVA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA A CARICO DELL'APPELLATO CHE NON AVEVA NEMMENO ACCETTATO ....

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Estratto:"l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti erariali, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che. egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita di eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata".

 

EREDITÀ E DEBITI ERARIALI.  I GIUDICI DI SECONDO GRADO HANNO RESPINTO L'APPELLO DEL FISCO E CONFERMATO LA SENTENZA IMPUGNATA CHE AVEVA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA A CARICO DELL'APPELLATO CHE NON AVEVA NEMMENO ACCETTATO L'EREDITÀ.

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Sentenza del 10/02/2020 n. 108 - Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 1

FATTO

Con rituale e tempestivo ricorso datato …… il Sig. ….. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di …….. la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02776201700000614XXX, emessa da …… e notificata il 07/04/2017, avente ad oggetto l'omesso pagamento di crediti Irpef ed iva per complessivi euro 24.786,37 per l'anno d'imposta 2011.

Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sotto molteplici profili: mancata accettazione dell'eredità del defunto padre ………; inesistenza e/o nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quale conseguenza dell'inesistenza della notificazione della stessa e degli atti posti alla base dell'atto impugnato.

Il ricorrente riferiva che già in passato …… aveva promosso azioni di rivalsa contro il ricorrente per debiti tributari attraverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata nel settembre del 2015, successivamente annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di …… con sentenza ……. Concludeva asserendo che non avendo provveduto all'accettazione dell'eredità e non essendo ancora decorso il termine di cui all'art. 480 c.c. i beni oggetto di ipoteca non avrebbero potuto essere ipotecati in quanto non ancora di proprietà del ricorrente.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di …… deducendo l'infondatezza del ricorso promosso dal ricorrente.

In primo luogo deduceva la legittimità dell'atto impugnato in quanto atto posto a garanzia del credito, non essendo atto esecutivo vero e proprio, qual'è invece il pignoramento. Da tale circostanza faceva scaturire l'inapplicabilità del principio giurisprudenziale, richiamato dal contribuente, secondo cui prima di procedere al pignoramento è fatto obbligo ad ……. di dimostrare l'accettazione dell'eredità, da parte del contribuente, a mezzo di atto pubblico. Quanto alla pretesa nullità / inesistenza della notifica, deduceva la correttezza dell'operato da parte di ……..

Non si costituiva in giudizio ……..

La Commissione Tributaria Provinciale di ………, con sentenza n. ……. del ……., depositata in Segreteria l'…., accoglieva il ricorso e condannava la resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in euro 1.400,00, oltre quanto dovuto per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato versato. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate deducendo la non condivisibilità dell'argomentazione accolta dalla Commissione con riferimento alla non assoggettabilità alla garanzia ipotecaria dei beni del ……, caduti in eredità, non avendo il primo Giudice considerato che l'ipoteca non è equiparabile, a tali fini, al pignoramento, che è il vero e proprio atto esecutivo.

Non si costituiva nel giudizio di appello il contribuente appellato.

Non si costituiva in appello …….

DIRITTO

L'oggetto del giudizio può essere sostanzialmente ricondotto  alla individuazione del momento in cui i beni del de cuius entrano a far parte del patrimonie di misure di garanzia del credito tributario, qual 'è la garanzia ipotecaria.

Sostiene l'Ufficio appellante che, in caso di atti di iscrizione ipotecaria, trattandosi di strumenti a garanzia del credito e non del vero e proprio pignoramento, non sia necessario accertare che l'eredità sia stata effettivamente accettata e che i beni del de cuius siano entrati a far parte del patrimonio dell'erede e possano essere aggrediti per tutelare le ragioni del Fisco. o dell'erede che non abbia ancora accettato l'eredità e siano, quindi, aggredibili dal Fisco, anche solo sotto il profilo della adozione.

L' argomentazione proposta dall'Ufficio non ha pregio e deve essere respinta. Il Collegio ritiene utile richiamare i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, dai quali non vi è ragione per discostarsi, ed in forza dei quali "l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti erariali, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che. egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita di eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata" (Cassazione civile, sent. 29/03/2017, n. 8053).

Inoltre, l'art. 480 c.c. sancisce che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e l'erede diventa però tale nel momento in cui accetta l'eredità del de cuius, sia in maniera espressa che tacitamente.

Ebbene, nel caso di specie non risulta che l'appellato abbia ancora accettato l'eredità sia in modo espresso che tacito in quanto non si rinviene in atti alcun documento che possa verosimilmente portare il Sig. …. ad essere qualificato erede.

Né l'Ufficio, a tanto onerato, ha inteso dare prova di tale circostanza. Il fatto poi che la comunicazione preventiva impugnata sia atto prodromico ad una misura di conservazione della garanzia patrimoniale del credito e non sia un atto dell'esecuzione (qual'è, invece, il pignoramento, secondo la prospettazione dell'Ufficio), non muta in alcun modo la conseguenza, costituita dal fatto della non aggredibilità, neanche a fini conservativi, di beni che non siano ancora entrati nel patrimonio dell'erede-debitore per mancata accettazione dell'eredità.

Il motivo è, dunque, infondato.

La mancata costituzione del contribuente appellato e la mancata riproposizione dei motivi di ricorso originario ritenuti assorbiti dal Giudice di primo grado esime questo Collegio del loro esame.

Conclusivamente, l'appello deve essere respinto, la sentenza impugnata deve essere confermata e non si fa luogo a statuizione sulle spese di questo grado di giudizio in assenza di costituzione del contribuente appellato.

                                                      P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di ……., definitivamente pronunciando, respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.

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DLP

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