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L'articolo 23 della Costituzione

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L’articolo 23 della Costituzione afferma “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

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Con tale articolo è stato introdotto nella nostra Costituzione il c.d. principio del consenso, principio di civiltà giuridica.

Principio del consenso: il principio del consenso comporta che un tributo non può essere istituito se chi sarà chiamato a versarlo non abbia ad esso consentito, e nel sistema della rappresentanza parlamentare, se il consenso al tributo non sia manifestato attraverso una legge approvata in Parlamento dai rappresentanti dei cittadini.

Antecedenti storici.

L’affermazione del principio del consenso, sintetizzato nell’espressione inglese “no taxation without representation”, si fa risalire alla Magna Charta inglese di Enrico III del 1215, poi confermata nella Confirmatio Chartarum di Edoardo I del 1297. Nella Magna Carta all’art. 12 si affermava “[12] Nessuno scutagio o ausilio sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona e per la nomina a cavaliere del nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole ausilio; lo stesso vale per gli ausili della città di Londra“[12] Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per commune consilium regni nostri, nisi ad corpus nostrum redimendum, et primogenitum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram primogenitam semel maritandam, et ad hec non fiat nisi racionabile auxilium; simili modo fiat de auxiliis de civitate Londoniarum.”.

Disposizione analoga era contenuta nell’art. 30 dello Statuto Albertino “nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal re”.

La riserva di legge posta dallart. 23 ha una funzione garantistica a favore dei cittadini che subiranno limitazioni di propri diritti patrimoniali o personali ed ha anche una funzione di limitazione di abuso da parte della maggioranza (ossia del Governo).

L’articolo 23 si riferisce tanto alle prestazioni personali, che ai fini del diritto tributario interessano ben poco, quanto alle prestazioni patrimoniali.

Distinguiamo:
a) Prestazioni personali imposte, ossia gli obblighi di svolgere attività fisiche o intellettive che limitano la libertà personale del privato.

Esempi: obbligo di comparire in giudizio per rendere testimonianza, obbligo per il medico di prestare assistenza in caso di epidemia, e via discorrendo.

b) Prestazioni patrimoniali imposte, ossia prestazioni di dare una data somma di denaro (ma potrebbe trattarsi anche di versamento in natura) o di utilizzare un servizio reso in regime di monopolio, incidenti sul patrimonio del soggetto passivo, che ne risulta decurtato, con conseguente depauperamento del cittadino.

I tributi sono prestazioni patrimoniali imposte, ma le prestazioni patrimoniali imposte non si esauriscono in questi.

Occorre fare un accenno sul punto anche alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo i cui insegnamenti sono prestazioni patrimoniali imposte: le tasse, le prestazioni imposte da norme sanzionatorie, i contributi previdenziali o assistenziali, la c.d. imposizione di fatto (formula coniata dalla dottrina per indicare ogni prestazione anche di natura non tributaria e avente funzione di corrispettivo quando, per i caratteri ed il regime giuridico dell’attività resa, sia pure su richiesta del privato, a fronte della prestazione patrimoniale appaia prevalente l’elemento dell’imposizione legale (si vedano cfr. Corte Cost. 435/2001; id. 215/1998; id. 180/1996; id. 127/1988).

Non sono prestazioni patrimoniali imposte invece le prestazioni pecuniarie del privato che costituiscono corrispettivo di una prestazione di pubblici servizi resa dall’ente pubblico secondo moduli di diritto privato; le prestazioni previste da norme che trovano la propria ragion giustificatrice in scopi diversi dalla decurtazione del patrimonio dei privati (l’attitudine ad incidere sul patrimonio del privato, perché si abbia prestazione patrimoniale imposta, deve costituire la ratio della norma ispiratrice); le espropriazioni per pubblica utilità ed in generale tutte le prestazioni a fronte delle quali lo Stato provvede a sostituire il bene del privato con l’equivalente in denaro o con altri beni (essendoci indennizzo, e quindi reintegrazione patrimoniale, non c’è depauperamento).

Si tratta di una riserva di legge relativa.

La riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. non significa che ogni singolo aspetto delle prestazioni patrimoniali imposte debba essere disciplinato dalla legge, la quale dovrà disciplinare gli elementi fondamentali, ma potrà rinviare ad atti di rango inferiore (regolamenti governativi, decreti ministeriali; non provvedimenti amministrativi singolari) per disciplinare gli ulteriori aspetti.

La legge deve disciplinare almeno gli elementi essenziali che identificano la prestazione: a) presupposto (fatto indice di forza economica al verificarsi del quale la prestazione si rende dovuta) b) soggetti passivi c) criteri di determinazione quantitativa della prestazione (la misura dell’imposizione) (base imponibile ed aliquota (per quest’ultima è sufficiente stabilirla tra un minimo ed un massimo)).

Criterio della sufficienza la Corte Costituzionale ha precisato che la “base” legislativa deve essere sufficiente ad impedire che la discrezionalità dell’Amministrazione “trasmodi in arbitrio”.

Dottrina e giurisprudenza ritengono che possa essere demandata ad atti non aventi forza di legge la disciplina dell’accertamento e della riscossione, previa fissazione di principi e criteri che impediscano l’arbitrio dell’Amministrazione.

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DLP