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L’annullamento dell’avviso ottenuto dal coobbligato può essere rivendicato per ottenere l’annullamento delle cartelle. La cassazione accoglie i ricorsi dei contribuenti.

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Estratto: “sopravvenuto annullamento dell'avviso di rettifica in esame per effetto della citata sentenza (…), passata in giudicato. Sebbene tale annullamento sia stato pronunciato nei confronti dell'altra parte contraente (acquirente), non vi è dubbio che di esso possa giovarsi, ex art. 1306 2^ co.cod.civ., anche l'odierna ricorrente, attinta da un titolo di responsabilità solidale; ciò sul presupposto che le cartelle a quest'ultima notificate prendono anch'esse origine e fondamento proprio dall'atto impositivo annullato, riferito allo stesso atto di compravendita ed emesso all'esito, come già osservato, di un'attività accertativa unitaria”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 3105 dell’1 febbraio 2019

Rilevato che:

§ 1.1 Nel ricorso n. 3751/13 rg., XXX propone tre motivi per la cassazione della sentenza n. 185/32/12 del 17 febbraio 2012, pubblicata il 21 giugno 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale a seguito di avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro e sanzioni. Avviso relativo all'atto 20 marzo 2007 con il quale essa ricorrente aveva venduto, in qualità di procuratrice generale del fratello germano XXX, un terreno in XXX. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - correttamente il primo giudice avesse affermato la responsabilità della ricorrente per il debito tributario in oggetto, dal momento che l'avviso di rettifica e liquidazione a suo nome non era stato impugnato e, inoltre, si fondava sulla responsabilità solidale delle parti contraenti ex articolo 57 d.P.R. 131/86; - ancorché la commissione tributaria regionale della Campania (sent. n.4/50/12 del 13 giugno 2011, depositata il 9 gennaio 2012) avesse annullato, su ricorso della parte acquirente, il medesimo avviso di rettifica e liquidazione dedotto nel presente giudizio, tale sentenza non era qui rilevante poiché non ancora passata in giudicato; né sussistevano i presupposti di pregiudizialità per disporre la sospensione del presente giudizio fin visto il giudicato su di essa.

§ 1.2 Nel ricorso n. 3752/13 rg. La XXX propone un motivo per la cassazione della sentenza n. 186/32/12 del 17 febbraio 2012, pubblicata il 21 giugno 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima - con uguale motivazione - la cartella di pagamento a lei direttamente notificata a seguito di avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro e sanzioni. Avviso relativo al medesimo atto di trasferimento 20 marzo 2007, con il quale essa ricorrente, operando questa volta 'in proprio', aveva venduto un terreno in XXX. Con memoria 13 marzo 2014, depositata nei due ricorsi, la XXX ha richiamato l'avvenuta allegazione agli atti del presente giudizio (notificata alla controparte) della su citata sentenza CTR Campania n. 4/50/12, con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato in data 13 dicembre 2013.

§ 1.3 Nel ricorso n. 25899/17 rg la medesima XXX propone quattro motivi per la cassazione della sentenza n. 3284/17 del 7 aprile 2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall'agenzia delle entrate alla sua istanza di rimborso di quanto medio tempore pagato - per imposta di registro ed ipocatastale sul suddetto atto di compravendita di terreni in XXX - in forza delle due cartelle di pagamento notificatele dopo avviso di rettifica e liquidazione non opposto. In tal caso, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che: - infondata fosse l'eccezione di tardività dell'appello proposto dalla agenzia delle entrate, risultando che quest'ultimo era stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ad essa della sentenza di primo grado, avvenuta in data 30 gennaio 2015 (come da informativa disposta presso l'ufficio postale); - ancorché l'avviso di rettifica e liquidazione posto a base delle cartelle di pagamento in questione fosse stato annullato, nei confronti di condebitore in solido, con la citata sentenza CTR Campania n. 4/50/12 passata in giudicato, di tale annullamento non poteva la XXX giovarsi ex art.1306 2^ co. cod.civ., avendo la stessa nelle more spontaneamente pagato l'intero importo dovuto. In quest'ultimo ricorso la XXX ha depositato memoria. In tutti i ricorsi resiste con controricorso l'agenzia delle entrate; nessuna attività difensiva è stata invece posta in essere in questa sede dall'agente della riscossione Equitalia Sud spa, pure intimata.

§ 1.4 Sussistono ragioni di connessione soggettiva (identità di parti) ed oggettiva (identità di pretesa tributaria siccome rinveniente da un avviso di rettifica sostanzialmente unitario perché riferito al medesimo atto negoziale di trasferimento) per disporre la riunione dei tre ricorsi così introdotti.

§ 2. In ordine alla decisione dei medesimi assume effetto dirimente (puntualmente dedotto dalla XXX nei corrispondenti motivi di ricorso per cassazione) il sopravvenuto annullamento dell'avviso di rettifica in esame per effetto della citata sentenza CTR Campania 4/50/12, passata in giudicato.

Sebbene tale annullamento sia stato pronunciato nei confronti dell'altra parte contraente (acquirente), non vi è dubbio che di esso possa giovarsi, ex art. 1306 2^ co.cod.civ., anche l'odierna ricorrente, attinta da un titolo di responsabilità solidale; ciò sul presupposto che le cartelle a quest'ultima notificate prendono anch'esse origine e fondamento proprio dall'atto impositivo annullato, riferito allo stesso atto di compravendita ed emesso all'esito, come già osservato, di un'attività accertativa unitaria. Va del resto considerato come l'annullamento in questione sia intervenuto non per ragioni personali della parte acquirente, ma per il fatto obiettivo della natura non edificabile del terreno compravenduto e, inoltre, della mancata indicazione e dimostrazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei presupposti legittimanti la rettifica di maggior valore del terreno stesso. Si richiama, in proposito, il costante indirizzo di legittimità, in base al quale "in tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel I comma, il debitore che non ha partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a sé favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa e salvo che nei suoi confronti si sia formato un altro giudicato di segno diverso, trovando in tal caso l'estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua posizione" (Cass. ord.16560/17; v. anche Cass. 3204/18 e 26008/13 con ulteriori richiami). Ha inoltre stabilito Cass. ord. 25401/15 (tra le altre) che: "In tema di solidarietà tributaria, l'eccezione di estensione del giudicato favorevole intervenuto nei confronti del condebitore solidale per ragioni non meramente personali può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti "nuovi" sopravvenuti, sicché l'eccezione è preclusa, e il motivo d'impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede".

§ 3. Fondato è anche il terzo motivo proposto dalla XXX nel ricorso n. 25899/17 (diniego di rimborso) avente ad oggetto la violazione – ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. - degli articoli 19 d.P.R.602/73, 6 legge 212/00 e 1306 cod. civ. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che essa contribuente non potesse avvalersi - stante l'avvenuto pagamento del dovuto - del suddetto giudicato CTR Campania 4/50/12. Ha effettivamente errato la commissione tributaria regionale nel ritenere precluso l'effetto estensivo del giudicato esterno in oggetto, a causa dell'avvenuto pagamento del dovuto da parte della contribuente. Va infatti considerato che tale pagamento - preclusivo qualora effettuato spontaneamente ed in sede di implicito riconoscimento della pretesa impositiva estinta - non asta all'estensione dell'effetto favorevole del giudicato di annullamento allorquando sia avvenuto, al contrario, al solo fine di evitare l'azione esecutiva e sotto la coazione da quest'ultima indotta. In tal caso, il pagamento non definisce irrevocabilmente la posizione del contribuente, rispondendo invece al diverso fine di inibire, riservato ogni diritto di contestazione e rimborso, l'espropriazione per la quale l'amministrazione finanziaria risulta già munita di titolo esecutivo. Tale principio (già affermato da Cass. nn. 4641/11 e 7334/08, e non incompatibile con quanto stabilito da Cass. SSUU 7053/91, citata dall'agenzia delle entrate) è stato più recentemente ribadito da Cass. ord. 2231/18, secondo cui: "l'acquirente di un immobile, al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell'imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell'atto fosse inferiore a quello reale, può - impugnando il suddetto avviso di liquidazione - opporre all'erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l'acquirente), anche se non abbia impugnato l'avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione, ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, solo in quest'ultimo caso essendo irripetibile quanto versato". Ora, nel caso di specie, è incontroverso che la XXX abbia pagato l'importo in questione solo a seguito della notificazione delle cartelle, del resto da lei (non riconosciute, ma) opposte in giudizi coltivati ed ancora pendenti in cassazione (oggi riuniti); il che rende evidente come tale pagamento non sia stato eseguito per adesione alla pretesa, ma all'unico fine di evitare che le cartelle stesse fossero poste in esecuzione. Ne segue, in definitiva, la cassazione delle sentenze CTR impugnate e la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., mediante accoglimento dei ricorsi introduttivi della XXX. Le spese di lite dei gradi di merito vengono compensate, stante il sopravvenire in corso di causa del suddetto giudicato di annullamento dell'avviso prodromico; le spese del giudizio di legittimità vengono invece poste a carico dell'agenzia delle entrate in ragione di soccombenza.

PQM

 la Corte riunisce i ricorsi nn. 3752/13 e 25899/17 al ricorso n.3751/13 rg; - in accoglimento dei ricorsi riuniti, cassa le sentenze CTR impugnate e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi della contribuente; - pone le spese del presente giudizio a carico dell'agenzia delle entrate, complessivamente liquidate in euro 8.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa il merito. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 15 gennaio 2019.

 

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