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TFM. La CTR conferma che non vi sono limiti alla sua deducibilità a differenza di quanto avviene per il TFR. Confermato l’annullamento totale dell’avviso di accertamento. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “La detraibilità dell'accantonamento dei compensi degli amministratori non deve essere determinata con le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti (retribuzione annua divisa per 13,5), in quanto il legislatore fiscale non ha dettato una normativa derogatoria per tali accantonamenti, ma ha operato un richiamo alla disciplina civilistica prevista per i lavoratori dipendenti. Ebbene, è ammesso come costo deducibile, nel conto economico della società anche l'accantonamento di fine mandato”.

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 22

Sentenza del 04/10/2019 n. 3795 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo e rituale atto d'appello, l'Agenzia delle Entrate - DP Lecco impugna la sentenza emessa dalla CTP di Lecco n. 164/2/2017 depositata in data 11 luglio 2017, che ha accolto il ricorso proposto dalla società F. Spa avverso l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2011 con il quale l'Ufficio riprendeva a tassazione la quota di ammortamento.

La CTP così motivava l'accoglimento: "In via preliminare, il rilievo sulla inesistenza giuridica e la nullità dell'accertamento impugnato per carenza di delega è privo di pregio e, pertanto, va rigettato. Per il resto il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero: -a norma dell'art. 2389, c.l., cc, i compensi per i componenti dei consigli di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, in base alle previsioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto sociale e, in assenza di altri riferimenti, sia che si tratti di compensi periodici sia che si tratti di compensi differiti (TFM). Ne consegue che l'attribuzione di TFM non è un diritto degli amministratori, né deriva da obbligo giuridico, ma discende dalla libera contrattazione tra le parti. Così come non si ritrova c.c. la previsione di specifico paradigma di determinazione quantitativa sia dell'eventuale compenso periodico che l'eventuale compenso differito. 2)- diversamente stabilisce il c.c. all'art. 2120, co 1, dove per il lavoratore subordinato sono stabiliti: a)-il diritto ad un TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro; b)-il paradigma di calcolo di detto TFR: l'accantonamento annuo è pari e comunque non superiore alla restituzione annua diviso 13,5; 3)-l'Agenzia delle Entrate effettua il recupero a tassazione di parte dell'accantonamento annuo al fondo per il TRM sulla base dell'applicazione dell'art. 2120, co 1, c.c. che stabilisce il limite quantitativo del TFR dei lavoratori dipendenti (retribuzione annua diviso 13,5) in virtù di una interpretazione ritenuta in linea con l'art. 50,co. 1, lett. e bis TUIR che assimilando espressamente compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, legittima l'attrazione della disciplina fiscale prevista per il lavoro dipendente anche agli accantonamenti per il TFM, con la conseguenza che, sotto il profilo fiscale, dovrebbe trovare applicazione il contenuto del co 4 dell'art. 105 del TUIR. La tesi è infondata, per l'errata applicazione al caso in controversia, dell'art. 2120, co 1, con riferimento all'art. 105 del TUIR dal momento che: 1)-il co 1 dell'art. 105 è richiamato per precisare che gli accantonamenti a titolo di TFM di cui al co 4 " ... sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali ... "; 2)-di conseguenza gli accantonamenti sono deducibili per competenza e non per cassa come avviene per i compensi periodici; 3) -dal dettato normativo non emerge alcuna assimilazione per cui le disposizioni legislative e contrattuali, compreso il paradigma di calcolo dell'ammontare dell'accantonamento al fondo TFM, debbano essere le stesse applicate al rapporto di lavoro dipendente. In definitiva la corretta lettura dell'impianto normativo civilistico e fiscale, con particolare riguardo al rimando al citato co 1 dell'art. 105 del TUIR che definisce il criterio di deducibilità secondo il principio di competenza, non autorizza a sostenere che la parte di accantonamento annuo al fondo di TFM eccedente l'ammontare del compenso annuo diviso 13,5 debba essere considerata fiscalmente indeducibile. Del resto se il legislatore avesse voluto fissare un tetto alla deducibilità dell'accantonamento periodico al fondo TFM l'avrebbe esplicitamente determinato cosi come per il fondo TFR. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto."

L'Ufficio censura la decisione sostenendo che la normativa fiscale impone un limite nella deducibilità degli ammortamenti del TFM a prescindere dalle regole civilistiche e li equipara alla misura degli accantonamenti previsti per il TFR con indeducibilità della parte di accantonamento che eccede il compenso annualmente stabilito diviso per il coefficiente 13,5.

Conclude per la conferma dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.

Resiste la società che ritiene infondato l'argomentare dell'Ufficio e richiama sul tema le sentenze di merito a sua favore precisando che la norma tributaria e in particolare l'art. 105 non è passibile di interpretazione estensiva o analogica. Segue con una diffusa esposizione delle differenze tra TFR e TFM a sostegno della motivazione resa dai primi giudici. Conclude per la conferma del primo deciso.

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti.

MOTIVI DELIA DECISIONE

Non vi sono ragioni per discostarsi da quanto deciso dai primi giudici che hanno offerto una motivazione corretta e pienamente condivisibile.

La detraibilità dell'accantonamento dei compensi degli amministratori non deve essere determinata con le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti (retribuzione annua divisa per 13,5), in quanto il legislatore fiscale non ha dettato una normativa derogatoria per tali accantonamenti, ma ha operato un richiamo alla disciplina civilistica prevista per i lavoratori dipendenti. Ebbene, è ammesso come costo deducibile, nel conto economico della società anche l'accantonamento di fine mandato, in esame, oltre a quello previsto per i lavoratori dipendenti dai commi 1 e 2.

Per la relativa determinazione, questo Collegio fa riferimento alle diverse disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto tra amministratori e società e non alle disposizioni relative ai lavoratori dipendenti. La disciplina civilistica, per il caso in esame, non prevede alcun parametro specifico concernente il calcolo del trattamento di fine mandato e le uniche norme che dispongono circa i compensi spettanti agli amministratori (estensibili anche al trattamento di fine mandato) sono gli articoli 2364 e 2389 del codice civile, dove viene chiaramente stabilito che il compenso spettante agli amministratori viene fissato dall'assemblea dei soci se non è stato stabilito all'atto della nomina e/o nello statuto della società.

A tale riguardo, questo giudice si riporta totalmente alle sentenze n. 10959/2007; n. 21155/2005 e n. 24959/2010. Con riferimento alla disciplina fiscale per la società erogante, l'art. 105, comma 4, TUIR dispone che le quote accantonate al fondo per l'indennità di fine rapporto siano deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata; in sostanza, il legislatore fiscale ha disposto che debba seguire, per la deducibilità fiscale, il principio di competenza. Questa è tuttavia sottesa al rispetto di una condizione, ossia che il diritto a percepire tale indennità derivi da atto con data certa, anteriore all'inizio del rapporto. Questo ultimo elemento non è stato posto in discussione dall'Ufficio né nell'avviso di accertamento né in corso di causa.

Avuto riguardo all'esito della lite nonché alla difficoltà interpretative delle norme esistenti, si compensano le spese del giudizio fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Regionale conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

 

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