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Estratto: “la prova del conseguimento di redditi che giustifichino le spese riscontrate ai fini dell'accertamento ex art. 38, quarto comma, d.P.R. 600 del 1973 deve essere documentale, anche se non è indicato il particolare tipo di tale documento, per cui può essere considerata qualsiasi documentazione, purché riferita oggettivamente all'entità ed alla durata dei redditi in questione (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1510, Cass. 16 luglio 2015, n. 14885, Cass. 18 aprile 2014, n. 8995, Cass. 26 novembre 2014, n. 25104)”.

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Consulente del lavoro: neppure l’esperto giuslavorista si sottrae all’accertamento tributario

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Compravendita immobiliare: nullo l'accertamento fiscale basato solo sulle stime OMI - Corte di Cassazione, sentenza n. 4076 del 18 febbraio 2020

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Estratto: “la sentenza impugnata si è limitata ad aderire, in modo acritico, al risultato dell'accertamento fiscale e alla decisione di primo grado, senza spiegare il percorso argomentativo seguìto per giungere a tale conclusione e omettendo completamente di esaminare tutti i fatti (sopra elencati), rispondenti all'accezione di cui al n. 5, dell'art. 360, cod. proc. civ., che la contribuente aveva allegato per ribaltare la ricostruzione induttiva dei ricavi compiuta dall'Amministrazione finanziaria, il cui esame, ove fosse stato eseguito in modo puntuale e rigoroso, avrebbe potuto determinare un risultato conoscitivo diverso”.

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Estratto: l'avviso di accertamento contiene riferimenti assolutamente generici all'esistenza di ricavi non congrui rispetto a quelli giudicati ammissibili, senza alcuna concreta indicazione né evidenza della misura dei ricavi dichiarati rispetto a quella desumibile attraverso il richiamo, nei termini sopra precisati, a studi di settore non meglio specificati nei fondamentali parametri di riferimento. In tale prospettiva, non resta che concludere che la presunta antieconomicità risulta meramente affermata e non realmente riscontrata sulla base degli elementi adottati dall'Ufficio accertatore, atteso che l'estremamente ridotto margine di scostamento fra ricarico dichiarato e ricarico ritenuto congruo - pari soltanto allo 0,16% e tale da determinare una "forbice" di appena 1'8% fra i ricavi dichiarati e quelli accertati - non consente in alcun modo di configurare quei livelli di macroscopicità, abnormità ed irragionevolezza indispensabili per rendere complessivamente inattendibile la documentazione contabile e da giustificare l'accertamento in via analitico-induttiva (cfr., altresì, Sez. 5, n. 9084 del 07/04/2017, Rv. 643626- 01) Nel medesimo senso, è da sottolinearsi che il riferimento alla bassa redditività rispetto al volume d'affari realizzato, derivante dal costo del personale ritenuto molto elevato, con risultato reddituale scarso, non configura un autonomo piano dell'accertamento, posto che tale conclusione valutativa rappresenta pur sempre l'effetto dello scostamento della percentuale di ricarico ritenuta applicabile”.

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Estratto: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest'ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare”.

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Far togliere le sanzioni tributarie in caso di accertamento. Caso di non applicabilità delle sanzioni: l’incertezza della norma tributaria.

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Estratto: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente” (…) “alla luce dei principi enunciati, la sentenza impugnata risulta censurabile sotto il profilo della violazione di legge, poiché il giudice di appello non ha considerato l'entità dello scostamento, che risulta molto modesto nel caso in esame, tanto che non può ritenersi che si sia verificata una divergenza significativa, tale da giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento sulla base degli studi di settore”.

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Tabaccai e fisco: un rapporto fatto di fraintendimenti. 3 esempi di casi in cui l'esercente la tabaccheria ha vinto il processo contro l'Agenzia delle Entrate.

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Estratto: “all'art. 5 comma 3 del d.lgs n147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecario o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo”.

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