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Estratto: “le significative divergenze non possono ricavate da precise soglie quantitative fisse di scostamento, ma comportano una valutazione multifattoriale (situazione economica e storia commerciale del contribuente, situazione del mercato e del settore di operatività) non disgiunta da opportuni termini di raffronto”.

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Estratto: “in sede di legittimità è anche stato tracciato il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi. Esso deve essere fondato su deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, ma sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo il diritto del contribuente a fornire la prova contraria”.

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Estratto: “Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice (…) non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di "presumptio de presumpto"».

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Estratto: “il campione utilizzato non risultava significativo e rappresentativo di tutte le giacenze esistenti in magazzino e che, di conseguenza, risultando impossibile verificare «l'analitica composizione quantitativa dei beni, nonché il loro esatto valore commerciale», i criteri di calcolo adottati dai verbalizzanti non apparivano metodologicamente corretti e la procedura seguita per la rideterminazione dei maggiori ricavi accertati non risultava convincente. A fronte dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, la ricorrente ha omesso di evidenziare elementi di fatto e contabili rilevati dai verbalizzanti nel corso delle indagini non esaminati dal giudice di merito che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione”.

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Estratto: “l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenzíale dell'azione accertativa”.

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Estratto: “tale doglianza risulta infondata alla luce della complessiva motivazione della decisione impugnata, la quale, pur partendo dalla generale valutazione dell'assenza di intento evasivo e/o elusivo, ha poi dato correttamente rilievo a circostanze oggettive, quali la fase di start up in cui si trovava la società e le "difficoltà tecniche e finanziarie connesse alla realizzazione dello stabilimento, che resero necessaria una proroga a/ permesso di costruire”.

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Estratto: “va preso atto che con detta decisione irrevocabile si è sancito che i lavori de quibus (…) erano ancora causa fattuale idonea ad integrare l'esclusione dell'applicabilità dello studio di settore (…). In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formulata con la memoria della ricorrente, decidendo sul ricorso ed essendone comunque preclusi ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata ed accolto il ricorso originario della società contribuente

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MassimaLe dichiarazioni prive di contenuto confessorio rese stragiudizialmente alla Guardia di Finanza vanno apprezzate come semplici elementi indiziari senza efficacia probatoria privilegiata”.

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Massima: “L'accertamento analitico induttivo, eseguito sulla base dell'antieconomicità di una sola operazione posta in essere dalla società, non è giustificabile se non sono tenute in considerazione anche tutta una serie di elementi fattuali dai quali si possa evincere la complessiva situazione finanziaria positiva della medesima società”.

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Estratto: “il motivo è inammissibile dove si concreta in una riedizione del giudizio di merito, mentre deve considerarsi infondato se intende scalfire l'argomentazione della sentenza gravata, il cui percorso argomentativo è ben lontano dai confini di palese illogicità, incomprensibilità e contraddittorietà, solo entro i quali può intervenire il sindacato demolitorio di questo Giudice di legittimità; che, nel particolare, la corte di merito ha tenuto conto dei diversi anni di provenienza, cioè a dire della sequenza diacronica delle dazioni e dei disinvestimenti con cui la contribuente e la sua famiglia hanno recuperato e concentrato le proprie ricchezze al fine di quello sforzo economico straordinario che è l'acquisto della casa di proprietà anche nell'interesse dei figli”.

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