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Lo scostamento del prezzo di vendita dai valori OMI non costituisce presunzione sufficiente a giustificare l’accertamento induttivo. Diversamente opinando, si violerebbe il divieto di "presumptio de presumpto"». Accolto il ricorso dei contribuenti.

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Estratto: “Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice (…) non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di "presumptio de presumpto"».

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 11426 del 30 aprile 2019

Rilevato che:

Con sentenza n. 6/33/2012, depositata il 31 gennaio 2012, non notificata, la CTR della Campania accolse l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. P. avverso la sentenza della CTP di Benevento, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2005. Con il suddetto atto impositivo l'Ufficio aveva accertato in via induttiva maggiori ricavi nell'esercizio dell'attività d'impresa edile da parte del contribuente, relativamente alla vendita di quattro appartamenti di nuova costruzione a prezzi inferiori a quelli risultanti dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare).

Avverso la sentenza della CTR i signori XX, XY ed XZ, quali eredi di P., deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis) motivazione insufficiente ed incoerente circa il ritenuto presupposto giustificativo ed applicativo dell'accertamento fiscale, nonché difetto ulteriore di motivazione circa la statuita ricorrenza della legittima presunzione ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di confermare la legittimità dell'accertamento, quantunque la presunzione di maggiori ricavi per l'anno d'imposta oggetto di accertamento fosse basata soltanto sullo scostamento dei prezzi di cessione di quattro immobili dai valori OMI di riferimento, applicati nel minimo per tre dei quattro immobili e nella media per un quarto di tipologia diversa.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 4, comma 4, lett. F) della legge comunitaria n. 88/2009, falsa applicazione dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006, convertito nella I. n. 248/2006. Violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e 54 comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) laddove la sentenza impugnata, una volta venuta meno, per effetto della succitata legge comunitaria, la natura di presunzione legale volta ad identificare in detti valori quello normale attribuibile ad immobile di analoga tipologia nello stesso contesto territoriale in caso di cessione, ha ritenuto che in sé il divario riscontrato dai valori OMI con riferimento alle quattro cessioni verificate per l'anno 2005 soddisfacesse i requisiti necessari della precisione, gravità e concordanza per l'accertamento basato su presunzioni semplici in relazione all'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette ed all'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 per VIVA.

3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro connessi.

3.1. Essi sono fondati. Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, ord. 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass. sez. 5, 12 aprile 2017, n. 9474) ha osservato che «Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di "presumptio de presumpto"».

3.2. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, sebbene sia dato rilevare dal controricorso che l'accertamento fosse originato anche da anomalie di ordine contabile, delle quali peraltro non è dato cogliere traccia alcuna nella decisione resa dalla CTR, ha ritenuto che in sé la discrasia accertata nei prezzi della vendita di quattro immobili, avvenuta nell'anno 2005, rispetto ai valori OMI di riferimento (minimi per tre, ed in quello medio per il restante immobile di diversa tipologia), fosse sufficiente a legittimare l'accertamento analitico - induttivo sull'assunto che di per sé detta circostanza soddisfacesse i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzione semplici idonee a fondare l'accertamento induttivo secondo le previsioni di cui ai succitati artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

3.3. La decisione impugnata, che non risulta avere fatto corretta applicazione dell'anzidetto principio di diritto, essendo incorsa nel contempo anche nel denunciato vizio d'insufficienza motivazionale, avendo limitato l'esame quindi alla sola verifica dell'idoneità o meno degli elementi addotti dal contribuente come atti ad escludere che detta mera discrasia potesse far ipotizzare in via presuntiva la sussistenza di maggiori ricavi, va dunque cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che verificherà anche se, alla stregua del contenuto dell'atto impositivo, risultino contestate al contribuente quelle ulteriori circostanze fattuali (mancata distinzione per cantiere delle fatture d'acquisto delle materia prime per i lavori realizzati nell'anno; inventario delle rimanenze anch'esso privo di differenziazione per cantiere) tali da poter costituire, unitamente alla divergenza con i valori OMI, presunzioni gravi, precise e concordanti quanto alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati per detto anno, e se queste ultime, ove sussistenti, possano ritenersi superate da elementi di prova, se del caso anche di natura presuntiva, addotti dall'originario contribuente.

4. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2019

 

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