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Estratto: “«se fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella "attività diretta alla scambio di beni a di servizi", di cui fa discorso l'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, e ciò vale tanto per il professionista che per l'esercente l'arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure "di confine" individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte. E', infatti, in tali casi che può parlarsi, per usare l'espressione del giudice delle leggi, di "valore aggiunto" o, per dirla con le pronunce della sezione tributaria del 2007, di "quel qualcosa in più"”.

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Estratto: “deve osservarsi che il ricorso difetta di specificità, essendo assenti tutti gli elementi necessari a permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito: la ricorrente non ha allegato al ricorso, secondo quanto richiesto dall'art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. gli avvisi di rettifica, né ne ha minimamente riprodotto il contenuto, da cui evincere i dati necessari per la ricostruzione della vicenda, così non consentendo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se fosse o meno possibile effettuare in concreto la valutazione frazionata degli atti impositivi”.

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Estratto: “Nel merito è comunque condivisibile la tesi della ricorrente in ordine al carattere non ostativo dell'avvenuto avvio della revisione d'ufficio rispetto alla richiesta di revisione su istanza di parte. Nessuna norma, infatti, prevede una simile preclusione. L'art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990 si limita a stabilire (comma 1) che «La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo», senza prevedere un rapporto di alternatività tra l'iniziativa officiosa e quella proveniente dal contribuente che, anzi, sono sullo stesso piano anche con riguardo al termine decadenziale entro il quale l'accertamento in revisione può essere attivato”.

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Estratto: “va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'i.v.a. anche con riferimento ad operazioni di leasing, laddove queste abbiano ad oggetti beni per i quali sia previsto il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza del contratto o prevedano l'attribuzione al conduttore delle caratteristiche essenziali della proprietà dei beni medesimi, e la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene”.

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Estratto: “Secondo i principi affermati costantemente da questa Corte, in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.

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Estratto: “Tale orientamento consolidato, è stato confermato in altre pronunce successive (Cass., 10 ottobre 2018, n. 26377), basate anche sulla sentenza della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, n. 540, sempre in tema di dividendi, con cui si è affermato che l'art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera va interpretato nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta”.

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Quinta parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.

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Quarta parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.

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Terza parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.

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Seconda parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.

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