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Estratto: “In tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l'acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicchè deve essere detratto dalla spesa accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati”.

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Estratto: “in caso di omessa dichiarazione dei redditi, come pure in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo, ma non quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., restando inapplicabile l'art. 109 Tuir che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico”.

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Estratto: “deve qui affermarsi che: • la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla I. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; • per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; • nel trust di cui alla I. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Afa 10luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee”.

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Estratto: “le significative divergenze non possono ricavate da precise soglie quantitative fisse di scostamento, ma comportano una valutazione multifattoriale (situazione economica e storia commerciale del contribuente, situazione del mercato e del settore di operatività) non disgiunta da opportuni termini di raffronto”.

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Estratto: “non può Equitalia giovarsi del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado. 6.2. Se è vero, infatti, che, essendo state entrambe parti del giudizio di primo grado, a ciascuna doveva riconoscersi il diritto all'impugnazione della sentenza resa dalla CTP (cfr. Cass. 7 maggio 2014, n. 9762), nondimeno l'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è rimasto circoscritto alla sola contestazione del proprio difetto di legittimazione passiva, a ciò conseguendo, in difetto d'impugnazione sul punto da parte di Equitalia che ne aveva interesse, la formazione del giudicato interno sul rilevato difetto di notifica della cartella al contribuente”.

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Estratto: “Secondo la Corte, «lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore», il cui apporto, «mediato o generico», all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive”.

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Estratto: “in sede di legittimità è anche stato tracciato il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi. Esso deve essere fondato su deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, ma sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo il diritto del contribuente a fornire la prova contraria”.

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Estratto: “Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi. Infatti, il giudice di appello ha accolto il gravame della contribuente non già in ragione della ritenuta inerenza dell'operazione in esame all'attività di impresa della medesima, quanto in considerazione del mancato rinvenimento degli estremi della contestata condotta elusiva o, comunque, abusiva del diritto”.

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Estratto: “si chiarisce in modo limpido in motivazione il recupero a tassazione operato dall'Ufficio si fonda solo sulla maggiore entità di sconto in favore delle consociate europee, ma non si tiene in alcuna considerazione la circostanza che, mentre le vendite alla consociate europee sono all'ingrosso, quelle ai clienti italiani sono "al dettaglio", quindi tale confronto ha ad oggetto prodotti che non si trovano nel medesimo stadio di commercializzazione, con la conseguente impraticabilità del metodo del "confronto dei prezzi”.

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Estratto: “la giurisprudenza successiva (Cass. n. 19561/2014) ha confermato tali principi, ed ha, ulteriormente, ribadito che il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, dal più volte citato art. 12, si applica, al di là del mero tenore testuale, (che prevede "l'avviso di accertamento"), anche, come nel caso che occupa, all'avviso di recupero del credito d'imposta”.

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