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Se Equitalia non ha proposto appello non beneficia degli effetti dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Sul difetto di notifica vi era il giudicato. Ricorso accolto.

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Estratto: “non può Equitalia giovarsi del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado. 6.2. Se è vero, infatti, che, essendo state entrambe parti del giudizio di primo grado, a ciascuna doveva riconoscersi il diritto all'impugnazione della sentenza resa dalla CTP (cfr. Cass. 7 maggio 2014, n. 9762), nondimeno l'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è rimasto circoscritto alla sola contestazione del proprio difetto di legittimazione passiva, a ciò conseguendo, in difetto d'impugnazione sul punto da parte di Equitalia che ne aveva interesse, la formazione del giudicato interno sul rilevato difetto di notifica della cartella al contribuente”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 16256 del 18 giugno 2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 05.06.2008, T., esercente attività di commercialista, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Polis s.p.a. (ora, Equitalia Sud s.p.a.), agente della riscossione, su iscrizione a ruolo eseguita dall'ex Ufficio di Napoli 4, per un importo totale di 68.177,50 euro, relativi ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2003.

2. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 375/28/10, depositata il 29.04.2010, nella considerazione che la cartella non era stata mai notificata nel rispetto delle norme di rito e, di conseguenza, non era stata mai portata a conoscenza del contribuente.

3. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, chiedendo in via preliminare la propria estromissione dalla causa per mancanza di legittimazione passiva e nel merito la conferma della piena legittimità dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento. L'appello veniva notificato sia al contribuente che all'Equitalia Polis s.p.a. (poi Equitalia Sud s.p.a.), la quale presentava le proprie controdeduzioni, ribadendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento.

4. Con sentenza n. 130/33/12, depositata in data 03.07.2012, la C.T.R. adita accoglieva l'appello dell'Ufficio, dichiarando la legittimità della pretesa tributaria e condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio. 5. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi. 6. L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A. resistevano con controricorso. 7. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., ribadendo le argomentazioni contenute nel ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c., nonché omessa motivazione sul punto; carenza di interesse alla impugnazione da parte dell'agenzia delle entrate; mancata impugnazione da parte del concessionario della riscossione e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado".

2.- Con il secondo motivo, il contribuente deduce "violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c." lamentando che la C.T.R. avrebbe disposto l'annullamento della sentenza di primo grado ritenendo accertata la regolarità della notifica della cartella di pagamento, "senza che vi fosse una relativa richiesta in merito da parte dell'appellante".

3.- Con il terzo motivo, rubricato "impugnabilità dell'estratto di ruolo in mancanza di notifica della cartella di pagamento ed in pendenza di atti di esecuzione da parte del concessionario", il contribuente deduce "violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 d.p.r. 602/73 nonché dell'art. 60, lett. e) del d.P.R. 600/73 e dell'art. 140 c.p.c. nonché omessa motivazione sul punto", lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento e la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/73 e e 60 lett. e) del d.P.R. n. 600/73.

4.- Con il quarto motivo deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.p.r. 602/73 nonché dell'art. 60, lett. e) del d.P.R. 600/73 e dell'art. 140 c.p.c. nonché contraddittoria, omessa e/o insufficiente motivazione", lamentando il difetto di motivazione sul punto della decisione.

5. Con il quinto motivo deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 26, c. 4 d.P.R. 602/73, nonché omessa e/o insufficiente motivazione", eccependo la mancata produzione della cartella di pagamento da parte del concessionario per la riscossione della quale sarebbe stata prodotta soltanto la relata di notifica.

6. Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento. 6.1. La sentenza di primo grado fu emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli all'esito del giudizio svoltosi tra il T. ed Equitalia Polis s.p.a. (poi, Equitalia Sud s.p.a.), nel contraddittorio anche con l'Agenzia delle Entrate, chiamata in giudizio dal contribuente. Avverso tale decisione, che, in accoglimento del ricorso del contribuente, rilevò la nullità della notifica della cartella impugnata per il tramite dell'estratto di ruolo, ebbe a proporre appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad attività propria del concessionario della riscossione. Quest'ultimo non ebbe invece a proporre appello nei termini di legge. Tali essendo i fatti di causa, non può Equitalia giovarsi del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado. 6.2. Se è vero, infatti, che, essendo state entrambe parti del giudizio di primo grado, a ciascuna doveva riconoscersi il diritto all'impugnazione della sentenza resa dalla CTP (cfr. Cass. 7 maggio 2014, n. 9762), nondimeno l'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è rimasto circoscritto alla sola contestazione del proprio difetto di legittimazione passiva, a ciò conseguendo, in difetto d'impugnazione sul punto da parte di Equitalia che ne aveva interesse, la formazione del giudicato interno sul rilevato difetto di notifica della cartella al contribuente.

7. L'accoglimento del primo motivo del ricorso consente di ritenere assorbiti gli altri. 7.1. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. 8. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate, in considerazione della sopravvenienza, in pendenza del giudizio di legittimità, della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 2 ottobre 2015, n. 19704), quanto ai requisiti per l'impugnabilità della cartella e del ruolo di cui il contribuente assuma l'avvenuta conoscenza per il solo tramite della consegna da parte del concessionario della riscossione del relativo estratto di ruolo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Spese dell'intero giudizio compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2019.

 

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