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Estratto: “Riguardo poi, in particolare, all'utilizzo, da parte del medico convenzionato, di personale dipendente, questa Corte ha chiarito che non ricorre il necessario presupposto dell'autonoma organizzazione ove il contribuente si avvalga di un cd. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico”.

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Estratto: “Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza impugnata contiene l'esposizione delle ragioni per cui è stata ritenuta l'insussistenza del presupposto impositivo, avendo i giudici di merito rilevato che la locazione di uno studio, l'utilizzazione di beni strumentali minimi e la presenza di una segretaria a tempo parziale non integrano l'esercizio di una attività autonomamente organizzata richiesto dall'art.3 del d.lgs. 446 del 1997 per l'assoggettamento all'Irap. La motivazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte”.

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Estratto: “non ricorre il presupposto della autonoma organizzazione per il medico convenzionato che nell'espletamento della propria attività professionale si avvalga di una dipendente con funzioni di segretaria (Cass., 19 aprile 2018, n. 9786) o di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, che si limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo (Cass. 17/05/2018, n. 12084). Nella fattispecie in esame, è pacifico in causa che il contribuente (medico convenzionato) abbia assunto part time una segretaria, sicché non ricorre il presupposto di imposta, individuato nella autonoma organizzazione”.

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Estratto: “l'avere il professionista impiegato part-time alle proprie dipendenze un'unica collaboratrice con mansioni di segretaria non costituisce, infatti, circostanza dì per sé sufficiente ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo del tributo in esame”.

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