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Medico convenzionato con SSN, con una dipendente, non deve pagare l’IRAP. La Cassazione respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate

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Estratto: “l'avere il professionista impiegato part-time alle proprie dipendenze un'unica collaboratrice con mansioni di segretaria non costituisce, infatti, circostanza dì per sé sufficiente ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo del tributo in esame”.

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Corte di Cassazione, Sez. V,

Ordinanza n. 1349 del 18 gennaio 2019

RILEVATO CHE

l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 238/06/2008, che aveva accolto il ricorso di G. avverso avvisi di accertamento IRAP per le annualità 2001 2002 2003 2004 2005; l'Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo lamentando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. «violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 144, L. 662/96, dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»; il contribuente è rimasto intimato

CONSIDERATO CHE

1.1. l'Agenzia ricorrente lamenta che i giudici di merito avrebbero violato le norme citate in premessa, ritenendo la CTR che «la presenza di una struttura e di dipendenti non occasionali non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare l'autonomia organizzativa ...(in quanto)... i casi di sussistenza del presupposto impositivo si riducono a poche e marginali ipotesi nelle quali l'organizzazione dell'attività assume una tale preponderanza da rendere indifferente per il fruitore che la prestazione sia resa da quel singolo professionista (il titolare dello studio) o da altri>>;

1.2. la CTR, nella sentenza impugnata, ha invero escluso la sussistenza dell'autonoma organizzazione nella attività svolta dal contribuente sul presupposto che «l'attività di "medico di base" convenzionato con il S.S.N.» non può esercitarsi a prescindere dall'apporto personale del professionista, che al contrario di tale attività ne è l'anima indispensabile ed imprescindibile» e «la presenza di una sola dipendente (part-time), il cui compito precipuo era di rispondere al telefono durante le tre ore di studio pomeridiane, non può costituire, di per sé, un elemento tale da concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione»;

1.3. questa Corte, a Sezioni Unite (cfr. sent. n. 9451/2016; conf. Cass., n. 25241/2017), ha affermato con riguardo al presupposto dell'IRAP, che il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive;

1.4. le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, non oggetto, peraltro, di censura per vizio di motivazione nei limiti di quanto consentito dall'attuale formulazione dell'art. 360, 1° comma, n, 5 c.p.c., sono, pertanto, in linea con il principio di diritto enunciato;

1.5. l'avere il professionista impiegato part-time alle proprie dipendenze un'unica collaboratrice con mansioni di segretaria non costituisce, infatti, circostanza dì per sé sufficiente ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo del tributo in esame;

2. il ricorso va pertanto rigettato;

3. nulla va statuito in ordine alle spese di lite, non avendo l'intimato svolto difese

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione.

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