Richiedi una consulenza compilando il Modulo contatti (CLICCA QUI) o via whatsapp (no sms) 3791893087Logo

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Estratto: “Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. Il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è parziale annullamento dell'unico atto impositivo che sorregge il rapporto / ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “5. L'eccezione è fondata. 6. Dal riscontro degli atti, […] emerge che la sentenza 99/8/13 è stata pronunciata tra le stesse parti dell'odierno giudizio, ed ha avuto a oggetto il medesimo contratto oggetto di lite. La detta pronuncia, […] risulta passata in cosa giudicata in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione originante il presente giudizio. […] Ne deriva che l'accertamento […] proprio della sentenza 99/8/13, […] non è più sindacabile, essendo la relativa decisione passata in giudicato. Ne consegue ulteriormente che va cassata l'opposta conclusione cui è pervenuta la sentenza qui impugnata, […] che si pone in evidente contrasto con il giudicato formatosi sul punto tra le parti”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “il valido accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione di distribuzione di tale maggior reddito ai soci (cfr. Cass. n. 13989 del 2019, n. 27895 del 2019; n. 24049 del 2011) (…) nel caso di specie, l'accertamento effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ed in conseguenza anche l'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dai soci deve essere annullato. Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente, a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 32 comma 4 d.p.r. 600/1973, comporta l'inutilizzabilità, in sede amministrativa e contenziosa, solo dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, sicchè la richiesta di fatture "differite" ai sensi dell'art. 21 comma 4 d.p.r. 633/1972, non si estende ai documenti di trasporto, pure indicati nelle stesse, essendo necessario un ordine specifico in tal senso”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “Il primo motivo è fondato 2.1 Contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, ove, come nel caso di specie, il contribuente deduca l'omessa notifica delle cartelle precisando di averne avuto conoscenza attraverso la consultazione del ruolo, vi è l'interesse ad esperire il rimedio giurisdizionale. Sul punto le Sezioni Unite di questa corte hanno fissato il seguente principio: “E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ·comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “il metodo seguito dall'ufficio per ricostruire i ricavi relativi all'anno 2004 attraverso un mero riferimento alle presunte prenotazioni annotate nei primi quattro mesi dell'anno 2008, si pone infatti in contrasto con il principio fondamentale dell'imposizione fiscale costituito dall'inerenza e riferibilità dei dati ad uno specifico periodo d'imposta, non essendo consentito che l'accertamento operato per un periodo d'imposta possa estendersi in via presuntiva al reddito imponibile di un altro periodo d'imposta in virtù della supposizione della costanza dei flussi reddituali; supposizione che non trova alcun fondamento nel potere dell'Ufficio di avvalersi, nell'accertamento del reddito o del maggior reddito, "di dati e notizie comunque raccolti", dovendo questi riguardare un ben individuato periodo di imposta e non contiene nessuna forza logica presuntiva della supposta costanza”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “La società ha allegato che i prezzi di vendita dei prodotti dovevano essere desunti dagli scontrini fiscali acquisiti in sede di verifica, e non dalle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso, che era errato il numero delle tazzine di caffè vendute, in quanto non si è tenuto conto dello sfrido né dell'autoconsumo, dovendosi considerare che i sette impiegati consumavano tre caffè al giorno, che non potevano essere applicate le percentuali di ricarico sui prezzi dei prodotti relativi al 2007, mentre l'anno in contestazione era il 2003, che non si poteva applicare la media aritmetica semplice per il computo delle percentuali di ricarico, in quanto i prodotti erano disomogenei (vino, tramezzini, caffè, liquori ed altro), che si doveva tenere conto del periodo di chiusura forzata per quindici giorni dal 14 al 28 settembre 2003. Il giudice di appello non ha in alcun modo considerato queste specifiche deduzioni”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “la CTR, che pur ha fatto corretta applicazione di tali principi nel disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare in concreto l'esatto valore di stima, è poi pervenuta con una motivazione insufficiente e non argomentata ad adottare come parametro di decisione gli esiti della stessa, di cui ha, nello stesso tempo, evidenziato la sinteticità e apoditticità per aver individuato "salomonicamente" il valore al mq facendo la semplice media tra quello massimo e quello minimo risultante dal listino. La motivazione risulta inoltre carente per non aver preso in considerazione i prezzi medi delle aree similari offerte dai contribuenti in comparazione; innegabile infine l'omessa pronuncia sulla denuncia relativa alla carenza del profilo soggettivo delle sanzioni”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “Come correttamente evidenziato dalle decisioni di merito non può considerarsi dipendente dalla mera volontà dell'acquirente una condizione il cui avverarsi è rimessa alla volontà di un terzo, nella sua qualità di potenziale conduttore; inoltre è innegabile che nel caso in esame la realizzazione della condizione era collegata ad un interesse apprezzabile, quello del contraente ad acquistare il terreno solo nel momento in cui fosse stato certo dell'esito positivo di una ulteriore operazione finanziaria, che aveva ad oggetto la locazione del compendio immobiliare da realizzare sullo stesso. Ne consegue la corretta applicazione del primo comma dell'art. 27 cit. e quindi della tassazione in misura fissa ivi prevista”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Sempre più spesso di sente parlare di società e persone italiane che si spostano in Paesi dove esiste un regime fiscale più vantaggioso accusati di sfuggire alla pressione del Fisco italiano.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia