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Estratto: “deve ritenersi che, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'art. 137 e ss. c.p.c., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito presso la porta dell'abitazione e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall'art. 143 c.p.c., poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, citato art. 60, lett. e)”.

Estratto: “In linea di principio, infatti, i servizi resi dall'agente non sono direttamente serventi la prestazione personale dell'artista, rappresentando piuttosto, nei tempi attuali, un elemento essenziale per lo svolgimento, anche in forma minima, dell'attività personale in esame. 4. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato”.

Estratto: “tanto nel primo grado di giudizio quanto nel giudizio di appello, non è stato prodotto in atti il suddetto provvedimento da parte del Capo dell'Ufficio che avrebbe attribuito la delega di firma alla funzionaria che ha materialmente sottoscritto l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente. (…) «In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (…), «incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza ed in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato alla carriera direttiva»”.

Estratto: “qualora risulti applicabile il regime del margine, il cessionario italiano non sconterà all'acquisto nessuna imposta mentre in sede di successiva rivendita dell'autovettura, applicherà l'I.V.A. non già sull'intero corrispettivo derivante dalla cessione del bene, bensì sull'eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita dell'operazione in oggetto ed il prezzo di acquisto del veicolo. Per le cessioni effettuate con il c.d. regime del margine è necessario che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica annotazione che trattasi di detrazioni soggette a detto regime. Più precisamente, su tale fattura dovranno essere individuabili, oltre alle caratteristiche delle autovetture ed il loro stato di auto usate, anche la specificazione che si tratta di beni che il cedente commercializza con l'utilizzo del c.d. regime del margine”.

Estratto: “L'amministrazione finanziaria ha rimproverato all'imprenditore di aver "speso troppo", senza contestare né l'effettività della spesa né la sua significatività in termini di strategia aziendale. Ritiene questa commissione che tale dilazione del sindacato fiscale non sia consentita allorché, ferma restando l'effettività dell'operazione, si spinge a sindacare la strategia gestionale, riservata alla decisione e all'autonomia privata”.

MassimaQuando il legislatore prescrive la notificazione tramite "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al servizio postale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale (Cass. Sez. V n. 2922 del1'8-1/13-2-2015) con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 16, comma 3, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata. Se trattasi, invece, di notifica effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze o ente locale, prevedendosi la possibilità di consegna diretta dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (tale procedura non è prevista per le notifiche ai privati) la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta, con l'ulteriore precisazione che la notifica si considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata ad un incaricato alla notifica dell'atto”.

Estrattoil legislatore ha, dunque, voluto affermare in via di principio la tassabilità secondo il regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente del valore conseguito dal lavoratore con l'esercizio del diritto di opzione attribuitogli dalla società presso la quale egli lavora, salvo, in via di deroga, l'esclusione dal reddito imponibile qualora si realizzi la condizione prevista dal citato art. 13, comma l, la cui finalità è quella di escludere che il piano di azionariato venga utilizzato per corrispondere al dipendente compensi non soggetti a tassazione attraverso l'offerta di titoli ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato. Con la conseguenza che il maggior valore dell'azione attribuita al dipendente con il meccanismo della "stock option", se ricollegabile esclusivamente al miglior andamento economico della società, viene ritenuto esente ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, mentre se è frutto di ulteriori vantaggi economici attribuiti dalla società al lavoratore al momento dell'operazione di azionariato, viene ritenuto tassabile come reddito da lavoro dipendente”.

Massima:La sostituzione e la solidarietà nell'imposta sono istituti distinti. L'art. 64, comma 2, d.p.r. 600/1973 dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta, obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto; le disposizioni sono coerenti sia con l'art. 35 d.p.r. n. 602/1973, che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, sia con l'art. 22 d.p.r. n. 917/1986, che riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo. Da tutto quanto, è pertanto ricavabile il seguente principio: nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

Estratto: “sulla prescrizione estintiva quinquennale dell'azione esecutiva con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento. Ed, infatti, la prescrizione della pretesa impositiva si compie in cinque anni. Quindi, decorso il quinto anno, l'intimazione di pagamento sulla base della cartella notificata a suo tempo, è illegittima, ciò vale anche nel caso in cui non sia stata fatta opposizione alla cartella e quest'ultima sia divenuta definitiva”.

Estratto: “l'avviso di accertamento sia stato emesso, in violazione dell'art. 12 comma 7 della legge 212/2000, non solo senza il rispetto della scadenza dei sessanta giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione della G.d.F., previsti dal citato articolo, ma anche senza che al contribuente venisse garantito l'istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale nell'ambito del quale, a fronte di specifiche contestazioni, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni”.