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Accolto il ricorso in appello del contribuente che aveva operato correttamente gli acquisti delle auto applicando il regime di margine. Contribuente ottiene l’annullamento dell’accertamento in materia di IVA. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “qualora risulti applicabile il regime del margine, il cessionario italiano non sconterà all'acquisto nessuna imposta mentre in sede di successiva rivendita dell'autovettura, applicherà l'I.V.A. non già sull'intero corrispettivo derivante dalla cessione del bene, bensì sull'eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita dell'operazione in oggetto ed il prezzo di acquisto del veicolo. Per le cessioni effettuate con il c.d. regime del margine è necessario che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica annotazione che trattasi di detrazioni soggette a detto regime. Più precisamente, su tale fattura dovranno essere individuabili, oltre alle caratteristiche delle autovetture ed il loro stato di auto usate, anche la specificazione che si tratta di beni che il cedente commercializza con l'utilizzo del c.d. regime del margine”.

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Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 2

Sentenza del 19/06/2019 n. 426 -

La società in nome collettivo XXX riassumeva il giudizio instaurato nei confronti dell'Agenzia delle entrate di XXX a seguito della pronunzia della Corte di Cassazione numero 7490 del 2016. Attraverso la richiamata sentenza i giudici di legittimità hanno stabilito che, in materia di tributi armonizzati, quale è l'imposta sul valore aggiunto, il c.d. condono tombale di cui all'articolo 9 della legge numero 289 del 2002 è stato ritenuto incompatibile con l'ordinamento comunitario. Tale contrasto con l'ordinamento comunitario ha comportato l'obbligo del giudice e dell'A.F. di non applicare le norme nazionali relative al suddetto condono con conseguente riespansione del potere accertativo dell'amministrazione finanziaria. In effetti la richiamata disposizione deve essere disapplicata in quanto avrebbe consentito di accedere in materia di imposta sul valore aggiunto, per gli anni oggetto di condono, ad una definizione agevolata che avrebbe impedito la reale emersione dell'evasione. D’altra parte, l'incompatibilità delle disposizioni con cui uno Stato membro ha rinunciato ad una corretta applicazione o riscossione dell'imposta sul valore aggiunto avrebbe dovuto essere rilevata a prescindere da specifiche eccezioni di parte atteso il principio di effettività contenuto nell'articolo 10 del Trattato dell'U.E. che avrebbe comportato l'obbligo per il giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario. Ciò posto, secondo i giudici di legittimità, atteso che nel caso di specie è pacifico che si tratti di un avviso di accertamento relativo all'imposta sul valore aggiunto, la disapplicazione dell'articolo 9 rendeva necessaria la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di appello, in diversa composizione, per: 1) l'esame delle questioni di merito non esaminate in quanto rimaste assorbite; 2) la statuizione delle spese processuali anche del giudizio di legittimità.

La parte, previa ricostruzione dei fatti, eccepiva: 1) l'illegittimità dell'impugnato avviso per violazione: - degli articoli 36 e 37 del decreto legge numero 41 del 1995;- degli articoli 38, comma 4, e 46 e 47 del decreto legge numero 331 del 1993;- dell'articolo 21, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972;oltre che la violazione degli articoli 2727, 2729 e 2697 del codice civile e dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo numero 471 del 1997; 2) l'illegittimità delle sanzioni irrogate in violazione: - degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo numero 472 del 1997; - dell'articolo 6,comma 8, del decreto legislativo numero 471 del 1997. 

Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite comprese quelle relative al giudizio di legittimità. Radicatasi la lite si costituiva in giudizio quest'ultimo contestando quanto ex adverso dedotto. Concludeva chiedendo la conferma dell'impugnato avviso. Spese vinte come da allegata nota. 

Successivamente la società depositava apposite memorie illustrative. Nella seduta del XXX il Collegio, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.

Osserva il Collegio che la questione verte sulla contestazione inerente il trattamento di alcune fatture di acquisto di autovetture usate ovvero sulla circostanza se detti documenti debbano essere trattati come rientranti nel c.d. regime del margine oppure nel regime degli acquisti intracomunitari. Tanto in considerazione del fatto che i due operatori comunitari cedenti avevano considerato le transazioni commerciali poste in essere come cessioni intracomunitarie. Da tanto discende la contestazione mossa alla società in questione ovvero che: - avrebbe omesso la registrazione delle fatture nel registro tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; - non avrebbe indicato all'atto della vendita l'imposta sul valore aggiunto; - non avrebbe effettuato i versamenti periodici dovuti alle scadenze prestabilite; - non avrebbe presentato i c.d. modelli INTRA con la dovuta periodicità; - avrebbe omesso di indicare il depositario delle scritture contabili.

Ciò posto il Collegio rileva che possono essere condivise le argomentazioni di parte atteso che sulle fatture versate in atti vi è l'annotazione circa l'applicazione del beneficio del margine a nulla rilevando il trattamento fiscale, inerente le cessioni intracomunitarie, delle relative transazioni commerciali poste in essere da parte dei due operatori comunitari cedenti. Al riguardo evidenzia che la possibilità di applicare il particolare regime del margine allo scambio di autovetture usate provenienti da altri Stati dell'U.E. è subordinata al verificarsi di determinate condizioni, in assenza delle quali lo scambio di detti beni sconta le regole riguardanti gli acquisti comunitari. Infatti, in base alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 37 del decreto legge numero 41 del 1995 gli acquisti dei beni di cui all'articolo 36 assoggettati al regime ivi previsto nello Stato di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari e, pertanto, seguono una particolare disciplina. Il c.d. regime del margine, sorto in applicazione della Direttiva numero 94/5/CE, recepita nel nostro ordinamento dal richiamato decreto legge numero 41, è diretto ad evitare i fenomeni di doppia imposizione, ossia a scongiurare che un bene, sul quale l'I.V.A. sia già stata definitivamente acquisita, possa essere nuovamente sottoposto a tassazione all'atto della sua reintroduzione nel circuito economico. Il comma 10 del precedente articolo 36 riprendendo la definizione comunitaria di autovettura usata recata dal comma 4 dell'articolo 38 del decreto legge numero 331 del 1993 - richiede la sussistenza di due requisiti oggettivi ovvero l'immatricolazione da più di sei mesi e la percorrenza superiore ai 6.000 chilometri. Il citato articolo 36 prevede che la commercializzazione degli autoveicoli usati è effettuata con l'applicazione dell'I.V.A. secondo il sistema del margine se l'operatore italiano li ha acquistati:

1.    da un privato consumatore;

2.    da un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione;

3.    da un soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro;

4.    da un soggetto passivo - nazionale o comunitario - che ha applicato, a sua volta il regime del margine.

La stessa Agenzia delle entrate con propria circolare ha precisato che la normativa nazionale in materia di regime del margine ha come scopo quello di evitare una doppia imposizione su beni usati il cui acquisto da parte del rivenditore avviene sulla base di un prezzo già comprensivo dell''imposta sul valore aggiunto che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata. Proprio in ragione di tale motivo il corrispettivo pagato per l'acquisto di beni usati provenienti da altro Stato membro non è assoggettato ad imposizione indiretta non costituendo acquisto intracomunitario. In sintesi, se l'operazione non è sottoposta al sistema del margine nello Stato di provenienza si considera un'operazione intracomunitaria, ma qualora, come nel caso di specie, sia sottoposta al regime del margine, non viene considerata un'operazione intracomunitaria. La distinzione tra acquisto intracomunitario ed operazione diversa dall'acquisto intracomunitario risulta di cruciale importanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

1) nel primo caso l'imposta non risulta applicata poiché sull'acquisto occorre assolvere l'I.V.A. nel Paese di destinazione, pertanto il cessionario italiano dovrà adempiere agli obblighi previsti dalle specifiche disposizioni;

2) nel secondo caso invece, qualora risulti applicabile il regime del margine, il cessionario italiano non sconterà all'acquisto nessuna imposta mentre in sede di successiva rivendita dell'autovettura, applicherà l'I.V.A. non già sull'intero corrispettivo derivante dalla cessione del bene, bensì sull'eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita dell'operazione in oggetto ed il prezzo di acquisto del veicolo. Per le cessioni effettuate con il c.d. regime del margine è necessario che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica annotazione che trattasi di detrazioni soggette a detto regime. Più precisamente, su tale fattura dovranno essere individuabili, oltre alle caratteristiche delle autovetture ed il loro stato di auto usate, anche la specificazione che si tratta di beni che il cedente commercializza con l'utilizzo del c.d. regime del margine. In tal senso ferma l'indicata circostanza secondo la quale l'acquisto avviene sulla base di un prezzo già comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata - depone la Direttiva numero 115 del 2001, recepita nell'ordinamento nazionale al comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. Di alcun pregio - ferma la paventata introduzione dell'eccezione inerente le sanzioni solo in appello ed il contenuto dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria penale - appare infine il trattamento fiscale posto in essere dai soggetti cedenti, le cui vicende societarie non possono deporre circa la conoscibilità di comportamenti non corretti da un punto di vista fiscale, atteso che l'acquirente ha fondato la propria condotta fiscale sulle condizioni dei beni acquistati nonché sulle evidenze rinvenibili dalla documentazione fiscale ricevuta, non potendosi giungere a diversa conclusione fondata sulla paventata esistenza di una serie di coincidenze. Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 per le fasi di merito ed in euro 3.000,00 per il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione oltre spese ed accessori come per legge.

 

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